Art. 9 
 
 
                     Importazioni da Paesi terzi 
 
  1. Fatte salve le disposizioni in materia  fitosanitaria  stabilite
dalla direttiva 2000/29/CE e successive modificazioni, l'importazione
di materiali da Paesi terzi puo' essere ammessa qualora questi  siano
stati prodotti secondo criteri  equivalenti  a  quelli  previsti  dal
presente  decreto   e   soddisfino   detti   requisiti   al   momento
dell'importazione. 
  2. Le disposizioni riguardanti il riconoscimento  delle  condizioni
di equivalenza alle prescrizioni del presente decreto per i materiali
di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti  nei  Paesi  terzi,
con particolare riguardo agli obblighi del fornitore,  all'identita',
ai caratteri, agli  aspetti  fitosanitari,  al  substrato  colturale,
all'imballaggio, alle modalita' di ispezione, al contrassegno ed alla
chiusura, sono adottate ai sensi dell'articolo 3. 
  3. In attesa dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 2  il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  puo'
riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli
Paesi terzi. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per  la  direttiva  2000/29/CE  si  veda  nelle  note
          all'art. 1.