Art. 9 Importazioni da Paesi terzi 1. Fatte salve le disposizioni in materia fitosanitaria stabilite dalla direttiva 2000/29/CE e successive modificazioni, l'importazione di materiali da Paesi terzi puo' essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto e soddisfino detti requisiti al momento dell'importazione. 2. Le disposizioni riguardanti il riconoscimento delle condizioni di equivalenza alle prescrizioni del presente decreto per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti nei Paesi terzi, con particolare riguardo agli obblighi del fornitore, all'identita', ai caratteri, agli aspetti fitosanitari, al substrato colturale, all'imballaggio, alle modalita' di ispezione, al contrassegno ed alla chiusura, sono adottate ai sensi dell'articolo 3. 3. In attesa dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 2 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo' riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi.
Note all'art. 9: - Per la direttiva 2000/29/CE si veda nelle note all'art. 1.