IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare
l'articolo 1, comma 6, che prevede la possibilita' di emanare
disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo
12, che prevede la possibilita' di adottare, entro il 30 giugno 2010,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 maggio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione
speciale nell'Adunanza del 22 giugno 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 22 giugno 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 giugno 2010;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, per le politiche europee, per i beni
e le attivita' culturali, per i rapporti con le regioni,
dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle
finanze, dello sviluppo economico, della salute, per la
semplificazione normativa, delle infrastrutture e dei trasporti e
delle politiche agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alla parte prima del decreto legislativo
del 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al
comma 2, dopo le parole: «nel rispetto» sono inserite le seguenti:
«degli obblighi internazionali,».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' soppresso;
b) il comma 2 e' soppresso;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di
attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio acquisisce, entro 30
giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate
degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico
e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»
d) i commi 4 e 5 sono soppressi.
3. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla presente Parte prima» e le parole: «del
Trattato dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «degli
obblighi internazionali e del diritto comunitario»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le norme di cui al
presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo
per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica,
purche' sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto
europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle
Regioni e degli Enti locali.».
4. All'articolo 3-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «desumibili dalle norme del» sono
sostituite dalle seguenti: «contenuti nel presente»;
b) al comma 4 e' inserito il seguente periodo: «Qualora
sussistano i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del
Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria
competenza la Regione puo' esercitare il suo potere sostitutivo».
Avvvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato don D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse.
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme
in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, (S.O.)
- Si riporta il testo del comma 6, dell'articolo 1,
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante. «Delega al
Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di
diretta applicazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2004, n. 302, (S.O.):
«6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, ai sensi dei commi
4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una
relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si
intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo
proposto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, della legge 18
giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
materia di processo civile.» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, (S.O.):
«Art. 12 (Delega al Governo per l'adozione di decreti
legislativi integrativi e correttivi in materia
ambientale). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
il 30 giugno 2010, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi dell' articolo 1 della legge
15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
con il Ministro per le politiche europee e con gli altri
Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati
dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto
della regolamentazione, per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna
Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni
dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti
legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono
altresi' meglio precisare quali devono essere intese le
caratteristiche ambientali ai fini dell'utilizzo delle
terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento
ambientale anche di siti non degradati, nel senso di
prevedere l'accertamento delle caratteristiche qualitative
chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili
con il sito di destinazione.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli artt. 2, 3, 3-bis e
3-quinquies del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n
152, come modificati dal presente decreto:
«Art. 2 (Finalita'). - 1. Il presente decreto
legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei
livelli di qualita' della vita umana, da realizzare
attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle
condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente
decreto provvede al riordino, al coordinamento e
all'integrazione delle disposizioni legislative nelle
materie di cui all'articolo 1, in conformita' ai principi e
criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto degli
obblighi internazionali, dell'ordinamento comunitario,
delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono
attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
«Art. 3 (Criteri per l'adozione dei provvedimenti
successivi). - 1. (Soppresso).
2. (Soppresso).
3. Per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di
attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere
delle rappresentanze qualificate degli interessi economici
e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le
politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
4. (Soppresso).
5. (Soppresso).».
«Art. 3-bis (Principi sulla produzione del diritto
ambientale). - 1. I principi posti dalla presente Parte
prima e dagli articoli seguenti costituiscono i principi
generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in
attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117
commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli
obblighi internazionali e del diritto comunitario.
2. I principi previsti dalla presente Parte Prima
costituiscono regole generali della materia ambientale
nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di
coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura
contingibile ed urgente.
3. Le norme di cui al presente decreto possono essere
derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione
espressa da successive leggi della Repubblica, purche' sia
comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo,
degli obblighi internazionali e delle competenze delle
Regioni e degli Enti locali.».
«Art. 3-quinquies (Principi di sussidiarieta' e di
leale collaborazione). - 1. I principi contenuti nel
presente decreto legislativo costituiscono le condizioni
minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente
su tutto il territorio nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica
dell'ambiente piu' restrittive, qualora lo richiedano
situazioni particolari del loro territorio, purche' cio'
non comporti un'arbitraria discriminazione, anche
attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
3. Lo Stato interviene in questioni involgenti
interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione
prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e
dell'entita' dei relativi effetti, non possano essere
sufficientemente realizzati dai livelli territoriali
inferiori di governo o non siano stati comunque
effettivamente realizzati.
4. Il principio di sussidiarieta' di cui al comma 3
opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori.
Qualora sussistano i presupposti per l'esercizio del potere
sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale,
nelle materie di propria competenza la Regione puo'
esercitare il suo potere sostitutivo.».