Art. 3
Modifiche alla parte quinta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli
altri impianti di trattamento termico dei rifiuti i valori limite di
emissione e altre prescrizioni sono stabiliti nell'autorizzazione di
cui all'articolo 208. I valori limite e le prescrizioni sono
stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento, sulla
base del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e dei piani
regionali di qualita' dell'aria e, per gli altri impianti di
trattamento termico dei rifiuti, sulla base degli articoli 270 e 271
del presente titolo. Resta ferma l'applicazione del presente titolo
per gli altri impianti e le altre attivita' presenti nello stesso
stabilimento, nonche' nei casi previsti dall'articolo 214, comma 8.»
;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione
integrata ambientale, quanto previsto dal Titolo III-bis della parte
seconda del presente decreto; per tali impianti l'autorizzazione
integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni
prevista dal presente titolo ai fini sia della costruzione che
dell'esercizio.»;
2. All'articolo 268, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa
introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico
e, per le attivita' di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico di COV
nell'ambiente;»;
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente
nella lettera c); per le lavorazioni di cui all'articolo 275 le
emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi
idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse
indicazioni contenute nella parte III dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto;»;
c) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si
configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere
decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o piu'
impianti o sono effettuate una o piu' attivita' che producono
emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni
manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento
anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o piu'
attivita';»;
d) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«i) stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento che, alla
data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue
parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che e'
stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;»;
e) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno stabilimento che e'
stato autorizzato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o
dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purche' in funzione o messo
in funzione entro il 29 aprile 2008;
i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non ricade nelle
definizioni di cui alle lettere i) e i-bis);»;
f) la lettera l) e' sostituita dalla seguente:
«l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di
dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo
una specifica attivita', anche nell'ambito di un ciclo piu' ampio;»;
g) la lettera m) e' sostituita dalla seguente:
«m) modifica dello stabilimento: installazione di un impianto o
avvio di una attivita' presso uno stabilimento o modifica di un
impianto o di una attivita' presso uno stabilimento, la quale
comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella
relazione tecnica di cui all'articolo 269, comma 2, o
nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o nella domanda
di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, o
nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti
dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le
modifiche relative alle modalita' di esercizio o ai combustibili
utilizzati;»;
h) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente lettera:
«m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o
una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni
di convogliabilita' tecnica delle stesse; per le attivita' di cui
all'articolo 275 valgono le definizioni di cui ai commi 21 e 22 del
medesimo;»
i) la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
«n) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere
decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e
che e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni
disciplinate nel presente decreto;»;
l) alla lettera o), le parole «e per i terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore» sono soppresse
e la parola «impianti» e' sostituita dalla parola «stabilimenti»;
m) la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
«p) autorita' competente per il controllo: l'autorita' a cui la
legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i
controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni
del presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di
polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad
autorizzazione alle emissioni tale autorita' coincide, salvo diversa
indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o);
per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e
per i controlli a questa connessi, l'autorita' competente per il
controllo e' quella prevista dalla normativa che disciplina tale
autorizzazione; per le piattaforme off-shore e per i terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore l'autorita'
competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che si avvale eventualmente dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema
delle Agenzie ambientali, con oneri a carico del gestore. Con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione sono determinate e
aggiornate ogni due anni, sulla base del costo effettivo del
servizio, le tariffe a carico del gestore e le relative modalita' di
versamento per la copertura delle spese relative ai controlli
finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni stabilite
dalle procedure di cui alla presente Parte V in relazione alle
piattaforme off-shore e ai terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto off-shore;»;
n) la lettera q) e' sostituita dalla seguente:
«q) valore limite di emissione: il fattore di emissione, la
concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze
inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori
di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti
con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di
esercizio piu' gravose e, salvo diversamente disposto dal presente
titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media
oraria.»;
o) alla lettera v) le parole «, misurato» sono sostituite dalle
parole «o per singola classe di inquinanti, calcolato»;
p) alla lettera aa), punto 1, le parole «dell'impianto» sono
sostituite dalle parole «degli impianti e delle attivita'»;
q) alla lettera ee) le parole «dell'impianto in condizione di
regime» sono sostituite dalle parole «dell'attivita' cui l'impianto
e' destinato;»;
r) alla lettera gg), e' aggiunto il seguente ultimo periodo
«L'impianto di combustione si considera anteriore al 1988, anteriore
al 2006 o nuovo sulla base dei criteri previsti dalle lettere i),
i-bis) e i-ter);»;
s) alla lettera oo) dopo le parole «solventi organici utilizzato»
sono aggiunte le parole «in uno stabilimento»;
t) alla lettera pp) le parole «a ciclo continuo» sono sostituite
dalle parole «su tutto l'arco della settimana»;
u) la lettera ss) e' soppressa.
3. All'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Autorizzazione alle
emissioni in atmosfera per gli stabilimenti»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3,
dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5,
per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere
richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente
decreto. L'autorizzazione e' rilasciata con riferimento allo
stabilimento. I singoli impianti e le singole attivita' presenti
nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.»;
c) al comma 2, le parole «un impianto» sono sostituite dalle
seguenti «uno stabilimento» e le lettere a) e b) sono sostituite
dalle seguenti:
«a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli
impianti e le attivita', le tecniche adottate per limitare le
emissioni e la quantita' e la qualita' di tali emissioni, le
modalita' di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata
in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i
parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantita', il tipo e le
caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede
l'utilizzo, nonche', per gli impianti soggetti a tale condizione, il
minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo
caratterizzano;
b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo
produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attivita' ed
indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e
la messa a regime degli impianti.»;
d) al comma 3 le parole «Ai fini del rilascio
dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti «Per il rilascio
dell'autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi», le
parole «degli articoli 14 e seguenti» sono sostituite dalle parole
«dell'articolo 14, comma 3,», il periodo «Eventuali integrazioni
della domanda devono essere trasmesse all'autorita' competente entro
trenta giorni dalla richiesta» e' sostituito dal seguente: «Per il
rinnovo e per l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorita'
competente, previa informazione al comune interessato il quale puo'
esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un autonomo
procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In
sede di conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali
integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorita'
competente entro trenta giorni dalla relativa richiesta», dopo le
parole «entro centocinquanta giorni dalla ricezione della stessa;» e'
aggiunto il seguente periodo: «in caso di richiesta di integrazioni
tali termini sono sospesi fino alla ricezione delle stesse e,
comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni;», le parole
«decorso tale termine» sono sostituite dalle parole «decorsi tali
termini» e le parole «comma 5» sono sostituite dalle parole «comma
8»;
e) al comma 4, lettera b), dopo le parole «del gestore» sono
inserite le parole «, la quota dei punti di emissione individuata
tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo
tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di
progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella
misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio;
devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano
i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi
controlli.»;
f) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione
puo' stabilire, per ciascun inquinante, valori limite di emissione
espressi come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle
emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e
delle attivita' di uno stabilimento. Per gli impianti di cui
all'allegato XII alla parte seconda del presente decreto, in tutti i
casi in cui sia tecnicamente possibile individuare valori limite di
emissione espressi come concentrazione, l'autorizzazione integrata
ambientale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 275, comma 2,
non puo' stabilire esclusivamente valori espressi come flusso di
massa fattore di emissione o percentuale.»;
g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere
tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa
in esercizio deve essere comunicata all'autorita' competente con un
anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la
data entro cui devono essere comunicati all'autorita' competente i
dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di
marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di
tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare; tale
periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i
casi in cui il progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che
l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore.
L'autorita' competente per il controllo effettua il primo
accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi
dalla data di messa a regime di uno o piu' impianti o dall'avvio di
una o piu' attivita' dello stabilimento autorizzato.»;
h) al comma 7, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'autorita' competente puo' imporre il rinnovo dell'autorizzazione
prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima
dei termini previsti dall'articolo 281, comma 1, se una modifica
delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei
valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Il rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un periodo di
quindici anni.»;
i) al comma 8, il periodo «Il gestore che intende sottoporre un
impianto ad una modifica, che comporti una variazione di quanto
indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui al comma 2 o
nell'autorizzazione di cui al comma 3 o nell'autorizzazione
rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di
tale decreto, anche relativa alle modalita' di esercizio o ai
combustibili utilizzati, ne da' comunicazione all'autorita'
competente o, se la modifica e' sostanziale, presenta una domanda di
aggiornamento ai sensi del presente articolo» e' sostituito dal
seguente: «Il gestore che intende effettuare una modifica dello
stabilimento ne da' comunicazione all'autorita' competente o, se la
modifica e' sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo,
una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui e' stata data
comunicazione e' sostanziale, l'autorita' competente ordina al
gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del
presente articolo. Se la modifica e' sostanziale l'autorita'
competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con
un'istruttoria limitata agli impianti e alle attivita' interessati
dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che
dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione
ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con
un'istruttoria estesa all'intero stabilimento.», le parole «Se la
modifica per cui e' stata data comunicazione e' sostanziale,
l'autorita' competente ordina al gestore di presentare una domanda di
aggiornamento dell'autorizzazione, alla quale si applicano le
disposizioni del presente articolo.» sono soppresse, le parole «di
provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla
ricezione della comunicazione.» sono sostituite dalle parole «di
provvedere successivamente.», e il periodo «Il presente comma si
applica anche a chi intende sottoporre a modifica una attivita'
autorizzata ai sensi dei commi 10, 11, 12 e 13. E' fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 275, comma 11» e' sostituito dal seguente: «E'
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11. Il rinnovo
dell'autorizzazione comporta, a differenza dell'aggiornamento, il
decorso di un nuovo periodo di quindici anni. Con apposito decreto da
adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad
integrare l'allegato I alla parte quinta del presente decreto con
indicazione degli ulteriori criteri per la qualificazione delle
modifiche sostanziali di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m
bis), e con l'indicazione modifiche di cui all'articolo 268, comma 1,
lettera m) per le quali non vi e' l'obbligo di effettuare la
comunicazione.»;
l) i commi 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti commi:
«10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di
deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono
comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le
emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni
eventualmente disposte, per le medesime finalita', con apposito
provvedimento dall'autorita' competente.
11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro
equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo.»;
m) i commi da 12 a 16 sono soppressi.
4. All'articolo 270 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente «Individuazione degli
impianti e convogliamento delle emissioni»;
b) al comma 1, le parole «un impianto o di un macchinario fisso
dotato di autonomia funzionale» sono sostituite dalle parole «ciascun
impianto e di ciascuna attivita'»;
c) al comma 4, la parola «luogo» e' sostituita dalla parola
«stabilimento» e dopo le parole «come un unico impianto», e' aggiunto
il seguente periodo: «disponendo il convogliamento ad un solo punto
di emissione. L'autorita' competente deve, in qualsiasi caso,
considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della
determinazione dei valori limite di emissione. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 282, comma 2»;
d) al comma 5, le parole «o macchinario fisso dotato di autonomia
funzionale, anche individuato ai sensi del comma 4,» sono soppresse;
e) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Ove non sia tecnicamente possibile, anche per ragioni di
sicurezza, assicurare il rispetto del comma 5, l'autorita' competente
puo' consentire un impianto avente piu' punti di emissione. In tal
caso, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa,
fattore di emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle
emissioni dell'impianto e quelli espressi come concentrazione sono
riferiti alle emissioni dei singoli punti. L'autorizzazione puo'
prevedere che i valori limite di emissione si riferiscano alla media
ponderata delle emissioni di sostanze inquinanti uguali o
appartenenti alla stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche
omogenee, provenienti dai diversi punti di emissione dell'impianto;
in tal caso, il flusso di massa complessivo dell'impianto non puo'
essere superiore a quello che si avrebbe se i valori limite di
emissione si applicassero ai singoli punti di emissione.
7. Ove opportuno, l'autorita' competente, tenuto conto delle
condizioni tecniche ed economiche, puo' consentire il convogliamento
delle emissioni di piu' impianti in uno o piu' punti di emissione
comuni, purche' le emissioni di tutti gli impianti presentino
caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto
di emissione comune si applica il piu' restrittivo dei valori limite
di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli
impianti e, se del caso, si prevede un tenore di ossigeno di
riferimento coerente con i flussi inviati a tale punto.
L'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni volte a limitare la
diluizione delle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 4,
lettera b).»;
f) Al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'adeguamento alle disposizioni del comma 5 o, ove cio' non sia
tecnicamente possibile, alle disposizioni dei commi 6 e 7 e'
realizzato entro i tre anni successivi al primo rinnovo o
all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281, commi
1, 2, 3 o 4, o dell'articolo 272, comma 3, ovvero nel piu' breve
termine stabilito dall'autorizzazione».
5. All'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Valori limite di
emissione e prescrizioni per gli impianti e le attivita'»;
b) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il presente articolo disciplina i valori di emissione e le
prescrizioni da applicare agli impianti ed alle attivita' degli
stabilimenti.
2. Con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5,
sono individuati, sulla base delle migliori tecniche disponibili, i
valori di emissione e le prescrizioni da applicare alle emissioni
convogliate e diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse delle
attivita' presso gli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al
2006 e nuovi, attraverso la modifica e l'integrazione degli allegati
I e V alla parte quinta del presente decreto.
3. La normativa delle regioni e delle province autonome in
materia di valori limite e di prescrizioni per le emissioni in
atmosfera degli impianti e delle attivita' deve tenere conto, ove
esistenti, dei piani e programmi di qualita' dell'aria previsti dalla
vigente normativa. Restano comunque in vigore le normative adottate
dalle regioni o dalle province autonome in conformita' al decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, in cui si
stabiliscono appositi valori limite di emissione e prescrizioni. Per
tutti gli impianti e le attivita' previsti dall'articolo 272, comma
1, la regione o la provincia autonoma, puo' stabilire, anche con
legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche
disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni,
anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i
combustibili utilizzati. Con legge o provvedimento generale la
regione o la provincia autonoma puo' inoltre stabilire, ai fini della
valutazione dell'entita' della diluizione delle emissioni, portate
caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.
4. I piani e i programmi di qualita' dell'aria previsti dalla
normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di
emissione e prescrizioni piu' restrittivi di quelli contenuti negli
Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto,
anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purche'
cio' sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e
degli obiettivi di qualita' dell'aria.
5. Per gli impianti e le attivita' degli stabilimenti anteriori
al 1988, anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i
valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le
condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili
utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori
tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle
normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma
4. Si devono altresi' valutare il complesso di tutte le emissioni
degli impianti e delle attivita' presenti, le emissioni provenienti
da altre fonti e lo stato di qualita' dell'aria nella zona
interessata. I valori limite di emissione e le prescrizioni fissati
sulla base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi di
quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del
presente decreto e di quelli applicati per effetto delle
autorizzazioni soggette al rinnovo.
6. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione,
l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a
quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi
effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente.
7. Anche a seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 2,
l'autorizzazione degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al
2006 e nuovi puo' sempre stabilire, per effetto dell'istruttoria
prevista dal comma 5, valori limite e prescrizioni piu' severi di
quelli contenuti negli allegati I, II, III e V alla parte quinta del
presente decreto, nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e
programmi di cui al comma 4.»;
c) i commi 8, 9 e 10 sono soppressi;
d) al comma 14 le parole «in cui si verificano guasti» sono
sostituite dalle parole «in cui si verificano anomalie o guasti», le
parole «l'eventualita' di tali guasti» sono sostituite dalle parole
«l'eventualita' di tali anomalie o guasti», le parole «Se si verifica
un guasto» sono sostituite dalle parole «Se si verifica un'anomalia o
un guasto», dopo le parole «non si applicano i valori limite di
emissione.» e' inserito il seguente periodo: «In caso di emissione di
sostanze di cui all'articolo 272, comma 4, lettera a),
l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire
prescrizioni volte a consentire la stima delle quantita' di tali
sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o
guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi
valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come
flussi di massa annuali.» e dopo le parole «nel piu' breve tempo
possibile», e' inserito il seguente periodo: «e di sospendere
l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto puo' determinare
un pericolo per la salute umana»;
e) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
«15. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di
combustione di cui all'articolo 273 ed agli impianti e alle attivita'
di cui all'articolo 275.»
f) il comma 17 e' sostituito dal seguente:
«17. L'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto
stabilisce i criteri per la valutazione della conformita' dei valori
misurati ai valori limite di emissione. Con apposito decreto ai sensi
dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare tale Allegato
VI, prevedendo i metodi di campionamento e di analisi delle
emissioni, con l'indicazione di quelli di riferimento, i principi di
misura e le modalita' atte a garantire la qualita' dei sistemi di
monitoraggio delle emissioni. Fino all'adozione di tale decreto si
applicano i metodi precedentemente in uso e, per il rilascio, il
rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali e
delle autorizzazioni di cui all'articolo 269, i metodi stabiliti
dall'autorita' competente sulla base delle pertinenti norme tecniche
CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti
norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano
disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di
altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Nel
periodo di vigenza delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata
in vigore di tale decreto, i controlli, da parte dell'autorita' o
degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), e
l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione sono
effettuati sulla base dei metodi specificamente indicati
nell'autorizzazione o, se l'autorizzazione non indica specificamente
i metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra elencati. I successivi
commi 18, 19 e 20, fatta salva l'immediata applicazione degli
obblighi di comunicazione relativi ai controlli di competenza del
gestore, si applicano a decorrere dal rilascio o dal primo rinnovo
dell'autorizzazione effettuati successivamente all'entrata in vigore
di tale decreto.»;
g) dopo il comma 17, come modificato dalla lettera f) del
presente comma, sono aggiunti i seguenti commi:
«18. Le autorizzazioni alle emissioni e le autorizzazioni
integrate ambientali, rilasciate, anche in sede di rinnovo, dopo
l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 17, indicano, per le
emissioni in atmosfera, i metodi di campionamento e di analisi,
individuandoli tra quelli elencati nell'Allegato VI alla parte quinta
del presente decreto, e i sistemi per il monitoraggio delle
emissioni. In caso di modifica delle prescrizioni relative ai metodi
ed ai sistemi di monitoraggio nell'ambito dell'autorizzazione,
l'autorita' competente provvede a modificare anche, ove opportuno, i
valori limite di emissione autorizzati. I controlli, da parte
dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett.
p), possono essere effettuati solo sulla base dei metodi elencati
nell'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto, anche se
diversi da quelli di competenza del gestore indicati
dall'autorizzazione. Nel caso in cui, in sede di autorizzazione o di
controllo, si ricorra a metodi diversi da quelli elencati
nell'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto o a sistemi
di monitoraggio non conformi alle prescrizioni di tale allegato, i
risultati della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed
agli effetti del presente titolo. Il gestore effettua i controlli di
propria competenza sulla base dei metodi e dei sistemi di
monitoraggio indicati nell'autorizzazione e mette i risultati a
disposizione dell'autorita' competente per il controllo nei modi
previsti dall'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto e
dall'autorizzazione; in caso di ricorso a metodi o a sistemi di
monitoraggio diversi o non conformi alle prescrizioni
dell'autorizzazione, i risultati della relativa applicazione non sono
validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo e si applica la
pena prevista dall'articolo 279, comma 2.
19. Se i controlli di competenza del gestore e i controlli
dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett.
p), simultaneamente effettuati, forniscono risultati diversi,
l'accertamento deve essere ripetuto sulla base del metodo di
riferimento. In caso di divergenza tra i risultati ottenuti sulla
base del metodo di riferimento e quelli ottenuti sulla base dei
metodi e sistemi di monitoraggio indicati dall'autorizzazione,
l'autorita' competente provvede ad aggiornare tempestivamente
l'autorizzazione nelle parti relative ai metodi ed ai sistemi di
monitoraggio ed, ove ne consegua la necessita', ai valori limite di
emissione.
20. Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai
fini del reato di cui all'articolo 279, comma 2, soltanto se i
controlli effettuati dall'autorita' o dagli organi di cui
all'articolo 268, comma 1, lett. p), accertano una difformita' tra i
valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di
campionamento e di analisi elencati nell'Allegato V alla parte quinta
del presente decreto e di sistemi di monitoraggio conformi alle
prescrizioni di tale allegato. Le difformita' accertate nei controlli
di competenza del gestore devono essere da costui specificamente
comunicate all'autorita' competente per il controllo entro 24 ore
dall'accertamento. Se i risultati dei controlli di competenza del
gestore e i risultati dei controlli dell'autorita' o degli organi di
cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati,
divergono in merito alla conformita' dei valori misurati ai valori
limite prescritti, si procede nei modi previsti dal comma 19; i
risultati di tali controlli, inclusi quelli ottenuti in sede di
ripetizione dell'accertamento, non possono essere utilizzati ai fini
della contestazione del reato previsto dall'articolo 279, comma 2,
per il superamento dei valori limite di emissione. Resta ferma, in
tutti i casi, l'applicazione dell'articolo 279, comma 2, se si
verificano le circostanze previste dall'ultimo periodo del comma
18.».
6. All'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente
titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti
e attivita' elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta
del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attivita'
le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti
dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori
limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per
tali impianti e attivita', dai piani e programmi o dalle normative di
cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di
produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella
parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si
deve considerare l'insieme degli impianti e delle attivita' che,
nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente
nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle
condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X
alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso
rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di
tali combustibili nella parte III II, dell'Allegato I alla parte
quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia
impianti o attivita' inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato
IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attivita'
non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo
considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai
dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un
gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati
all'interno di uno stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in
cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed
utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali
dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo 269 salva
la possibilita' di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2
nei casi ivi previsti. L'autorita' competente puo' altresi'
prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori
comunichino alla stessa o ad altra autorita' da questa delegata, in
via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di
avvio dell'attivita' ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data
di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti
nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono
essere aggiornati ed integrati, con le modalita' di cui all'articolo
281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province
autonome e delle associazioni rappresentative di categorie
produttive.»;
b) al comma 2 le parole «categorie di impianti» sono sostituite
dalle parole «categorie di stabilimenti», le parole «singola
categoria di impianti» sono sostituite dalle parole «singola
categoria», dopo le parole «le prescrizioni,» sono inserite le
seguenti «anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio
e i combustibili utilizzati,», le parole «all'articolo 271, commi 6 e
8» sono sostituite dalle parole «all'articolo 271, commi da 5 a 7.
L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di
adesione e puo' prevedere appositi modelli semplificati di domanda,
nei quali le quantita' e le qualita' delle emissioni sono deducibili
dalle quantita' di materie prime ed ausiliarie utilizzate.», le
parole «l'autorita' competente deve in ogni caso procedere entro due
anni» sono sostituite dalle parole «l'autorita' competente deve in
ogni caso procedere entro cinque anni», le parole «per gli impianti e
per le attivita' di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte
quinta del presente decreto» sono sostitute dalle parole «per gli
stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le
attivita' di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del
presente decreto. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di
consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II
dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve
considerare l'insieme degli impianti e delle attivita' che, nello
stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.»,
le parole «gestori degli impianti» sono sostituite dalle parole
«gestori degli stabilimenti», dopo le parole «la propria adesione
all'autorita' competente», sono inserite le parole «o ad altra
autorita' da questa delegata», prima delle parole «alle quali
comporta» e' aggiunta la parola «obbligatoria», prima dell'ultimo
periodo e' inserito il seguente «Per gli stabilimenti in cui sono
presenti anche impianti o attivita' a cui l'autorizzazione generale
non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il
gestore degli stabilimenti di cui al comma 2, presenta all'autorita'
competente o ad altra autorita' da questa delegata una domanda di
adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi
prescritti. L'autorita' che riceve la domanda puo', con proprio
provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati
i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti
previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui
all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari
situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una
particolare tutela ambientale. Tale procedura si applica anche nel
caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello
stabilimento. Resta fermo l'obbligo di sottoporre lo stabilimento
all'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifiche per
effetto delle quali lo stabilimento non sia piu' conforme alle
previsioni dell'autorizzazione generale. L'autorizzazione generale si
applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive
autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi
all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di
adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno
quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore
presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente,
corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorita' competente
procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni
generali adottate ai sensi del presente articolo. Per le
autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto
del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo e'
effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della
parte quinta del presente decreto e i soggetti autorizzati presentano
una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei
sei mesi che seguono al rinnovo o nei diversi termini stabiliti
dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio puo' essere
continuato. In caso di mancata presentazione della domanda di
adesione nei termini previsti dal presente comma lo stabilimento si
considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.»;
d) al comma 4, le parole «commi 2 e 3» sono sostituite dalle
parole «commi 1, 2 e 3»;
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma:
«4-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell'articolo
281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato IV, parte II, alla
parte quinta del presente decreto con l'indicazione dei casi in cui,
in deroga al comma precedente, l'autorita' competente puo'
permettere, nell'autorizzazione generale, l'utilizzo di sostanze
inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61,
R68, in considerazione degli scarsi quantitativi d'impiego o delle
ridotte percentuali di presenza nelle materie prime o nelle
emissioni.».
f) al comma 5, le parole «Il presente titolo, ad eccezione di
quanto previsto dal comma 1, non si applica agli impianti e alle
attivita' elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta
del presente decreto. Il presente titolo non si applica inoltre agli
impianti destinati alla difesa nazionale ne'» sono sostituite dalle
parole «Il presente titolo non si applica agli stabilimenti destinati
alla difesa nazionale ed ».
7. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole «ad aggiornare» sono sostituite dalle
parole «a rinnovare»;
b) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
«9. Se piu' impianti di combustione, anche di potenza termica
nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati nello stesso
stabilimento l'autorita' competente deve, in qualsiasi caso,
considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della
determinazione della potenza termica nominale in base alla quale
stabilire i valori limite di emissione. L'autorita' competente,
tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, puo' altresi'
disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un
solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di
mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto piu' recente.
10. L'adeguamento alle disposizioni del comma 9 e' effettuato nei
tempi a tal fine stabiliti dall'autorizzazione.»;
c) al comma 13, le parole «di cui alla parte IV, paragrafo I,
dell'allegato I alla parte quinta del presente decreto, calcolati»
sono sostituite dalle parole «calcolati, su un intervallo mensile o
inferiore,»;
d) al comma 15 la lettera l) e' soppressa;
e) dopo il comma 15 e' inserito il seguente comma:
«16. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
turbine a gas autorizzate successivamente all'entrata in vigore della
parte quinta del presente decreto. Alle turbine a gas autorizzate
precedentemente si applicano esclusivamente le disposizioni alle
stesse riferite dall'Allegato II alla parte quinta del presente
decreto in materia di monitoraggio e controllo delle emissioni,
nonche' di anomalie e guasti degli impianti di abbattimento.».
8. All'articolo 274 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma:
«7. Il presente articolo si applica anche alle turbine a gas
autorizzate prima dell'entrata in vigore della parte quinta del
presente decreto.».
9. All'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo le parole «Se nello stesso luogo»
sono sostituite dalle parole «Se nello stesso stabilimento», dopo le
parole «a ciascuna di tali attivita' si applicano,» sono aggiunte le
parole «secondo le modalita' di cui al comma 7,» secondo periodo le
parole «nello stesso luogo» sono sostituite dalle parole «nello
stesso stabilimento» e al terzo periodo, la parola «autorizzato» e'
soppressa;
b) al comma 4, le parole «conforme a quanto previsto nella parte
I dell'Allegato III» sono sostituite dalle parole «dello stabilimento
in conformita' all'articolo 269 e a quanto previsto nel presente
articolo e nell'Allegato III», dopo le parole «alla parte quinta del
presente decreto» sono aggiunte le parole «oppure, ricorrendone i
presupposti, una domanda di adesione all'autorizzazione generale di
cui all'articolo 272, comma 3.», il periodo: «Si applica, a tal fine,
l'articolo 269, ad eccezione dei commi 2 e 4.» e' soppresso e le
parole «gestore delle attivita'» sono sostituite dalle parole
«gestore dello stabilimento in cui sono esercitate delle attivita'»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. L'autorizzazione stabilisce, sulla base dei commi 2 e 7, i
valori limite di emissione e le prescrizioni che devono essere
rispettati. Per la captazione e il convogliamento si applica
l'articolo 270.»,
d) al comma 8 il periodo «Se le attivita' di cui al comma 2 sono
effettuate da uno o piu' impianti autorizzati prima del 13 marzo 2004
o da tali impianti congiuntamente a macchinari e sistemi non fissi o
operazioni manuali,» e' sostituito dal seguente: «Se le attivita' di
cui al comma 2 sono esercitate presso uno stabilimento autorizzato ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, prima del 13 marzo 2004,», il periodo «Gli impianti in tal modo
autorizzati si considerano anteriori al 2006.» e' sostituito dal
seguente: «Tali stabilimenti si considerano anteriori al 2006 o
anteriori al 1988 sulla base dei criteri di cui all'articolo 268,
comma 1, lettere i) e i-bis).» e le parole «impianti di cui al comma
20» sono sostituite dalle parole «stabilimenti di cui al comma 20»;
e) al comma 10, la parola «VI» e' sostituita dalla parola «IV»;
f) al comma 11 le parole «gestore delle attivita'» sono
sostituite dalle parole «gestore degli stabilimenti nei quali sono
esercitate le attivita'» e le parole «degli impianti, dei sistemi e
macchinari non fissi e delle operazioni manuali» sono sostituite
dalle parole «provenienti dagli stabilimenti in cui si effettuano le
attivita'»;
g) al comma 16, le parole «purche' le emissioni totali» sono
sostituite dalle parole «purche', sin dalle date di adeguamento
previste dal comma 8, le emissioni totali»;
h) al comma 18, le parole «decisione 2002/529/CE del 27 giugno
2002» sono sostituite dalle parole «decisione 2007/531/CE del 26
luglio 2007»;
i) il comma 19 e' soppresso;
l) al comma 20 le parole «I gestori degli impianti a ciclo
chiuso» sono sostituite dalle parole «I gestori degli stabilimenti
costituiti da uno o piu' impianti a ciclo chiuso», secondo periodo le
parole «ai sensi dell'articolo 272, l'adesione alle quali» sono
sostituite dalle parole «ai sensi dell'articolo 272, l'obbligatoria
adesione alle quali».
10. All'articolo 276, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «comma 16» sono sostituite dalle parole
«comma 10»;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma:
«6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di cui al
comma 1, lettera b), sono soggetti, ove producano emissioni in
atmosfera, all'autorizzazione di cui all'articolo 269.».
11. All'articolo 277 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «gli impianti di distribuzione» sono
sostituite dalle parole «gli impianti di distribuzione, i
distributori»;
b) ai commi 3 e 4, le parole «di cui al decreto ministeriale 31
luglio 1934» sono sostituite dalle parole «previsti dalla vigente
normativa».
12. All'articolo 278, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione
dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attivita'
per i quali vi e' stata violazione delle prescrizioni autorizzative,
ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per
l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti
e alle attivita' per i quali vi e' stata violazione delle
prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata
inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per
l'ambiente.».
13. All'articolo 279 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
«1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in
assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio
con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e' punito
con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258
euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno
stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione
prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento
ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione
prevista dall'articolo 269, comma 8, e' assoggettato ad una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione
provvede l'autorita' competente.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente comma:
«2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori
limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione,
dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto,
dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o
le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente ai sensi
del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni
violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si
applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale
autorizzazione.»;
c) al comma 3, le parole «comma 5 o comma 15» sono sostituite
dalle parole «comma 6»;
d) al comma 4, le parole «comma 5» sono sostituite dalle parole
«comma 6».
14. All'articolo 281 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ovunque ricorra la parola «impianti», essa e'
sostituita dalla parola «stabilimenti», al terzo periodo, dopo le
parole «della precedente autorizzazione.» sono aggiunte le parole
«L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi
o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a
dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa.» e dopo le parole
«in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti» sono
soppresse le parole «dall'articolo 269, comma 3,», le parole «fino
alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia
stato richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo» sono
sostituite dalle seguenti parole «fino alla scadenza del termine
previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai
sensi dell'articolo 269», alla lettera a) le parole «31 dicembre
2010» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2011», alla lettera
b) le parole «1° gennaio 2011» sono sostituite dalle parole «1°
gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle
parole 31 dicembre 2013», alla lettera c) le parole «1° gennaio 2015»
sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2014» e le parole «31
dicembre 2018» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2015»;
b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Non sono sottoposti alla procedura autorizzativa prevista dal
comma 1, gli stabilimenti per cui l'autorizzazione e' stata rinnovata
ai sensi dell'articolo 269, commi 7 o 8. Se uno stabilimento
anteriore al 1988 e' sottoposto ad una modifica sostanziale, ai sensi
dell'articolo 269, comma 8, prima del termine previsto dal comma 1,
l'autorita' competente procede, in ogni caso, al rinnovo
dell'autorizzazione.
3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata
in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel
campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel
campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente
titolo entro il 1° settembre 2013 o nel piu' breve termine stabilito
dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento e' soggetto a
tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai
sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31
luglio 2012. L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a
otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione,
pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. Dopo la
presentazione della domanda, le condizioni di esercizio ed i
combustibili utilizzati non possono essere modificati fino
all'ottenimento dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione
della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di
modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento
si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la
domanda e' presentata nel termine previsto, l'esercizio puo' essere
proseguito fino alla pronuncia dell'autorita' competente; in caso di
mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio puo' essere
proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a
cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269. Ai
soli fini della determinazione dei valori limite e delle prescrizioni
di cui agli articoli 271 e 272, tali stabilimenti si considerano
nuovi. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche
in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore
della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel campo di
applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, ma erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata
e che, per effetto di tale parte quinta, siano soggetti
all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
4. Per gli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo
di applicazione del presente titolo e che ricadevano nel campo di
applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo
II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW, l'autorita'
competente, ai fini dell'applicazione del comma 3, adotta le
autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 2, entro
cinque anni da tale data. In caso di mancata adozione
dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa e'
rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e i gestori comunicano la propria adesione
all'autorita' competente o all'autorita' da questa delegata; e' fatto
salvo il potere dell'autorita' competente di adottare successivamente
nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell'articolo
272, l'obbligatoria adesione alle quali comporta, per il soggetto
interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.»;
c) al comma 5, le parole «con le modalita' di cui all'articolo 3,
comma 2,» sono soppresse, le parole «il Ministro delle attivita'
produttive» sono sostituite dalle parole «il Ministro dello sviluppo
economico» e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente periodo
«I decreti sono adottati sulla base dell'articolo 17, comma 2, della
legge 17 agosto 1988, n. 400, e, in caso di attuazione di direttive
comunitarie che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di
ordine tecnico previste negli allegati, sulla base dell'articolo 13
della legge 4 febbraio 2005, n. 11.» e l'ultimo periodo e' sostituito
con il seguente: «L'allegato I e l'allegato VI alla parte quinta del
presente decreto sono aggiornati per la prima volta rispettivamente
entro il 30 giugno 2011 ed entro il 31 dicembre 2010»;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. L'adozione, da parte dell'autorita' competente o della
regione che abbia delegato la propria competenza, di un atto
precedentemente omesso preclude la conclusione del procedimento con
il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
esercita i poteri sostitutivi previsti dal presente titolo. A tal
fine l'autorita' che adotta l'atto ne da' tempestiva comunicazione al
Ministero.»;
e) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. A fini di informazione le autorita' competenti rendono
disponibili al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
in formato digitale, le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli
articoli 269 e 272.»;
f) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente comma:
«11. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal presente
titolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si
puo' avvalere dell'ISPRA ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
15. L'articolo 282 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:
«Articolo 282
Campo di applicazione
1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della
limitazione dell'inquinamento atmosferico, gli impianti termici
civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono
sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili
aventi potenza termica nominale uguale o superiore.
2. Un impianto termico civile avente potenza termica nominale
uguale o superiore a 3 MW si considera in qualsiasi caso come un
unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
titolo I.».
16. All'articolo 283, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalle seguente:
«b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione
alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da
un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;»;
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione
di calore e' esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non
residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o
estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e
sanitari; l'impianto termico civile e' centralizzato se serve tutte
le unita' dell'edificio o di piu' edifici ed e' individuale negli
altri casi;»;
c) la lettera h) e' sostituita dalla seguente lettera:
«h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che sia
effettuato su un impianto gia' installato e che richieda la
dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;»;
d) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«i) autorita' competente: l'autorita' responsabile dei controlli,
gli accertamenti e le ispezioni previsti dall'articolo 9 e
dall'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o la
diversa autorita' indicata dalla legge regionale;»;
e) la lettera l) e' sostituita dalla seguente lettera:
«l) installatore: il soggetto indicato dall'articolo 3 del
decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;».
17. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:
«Articolo 284
Installazione o modifica
1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di
conformita' prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37,
per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore
al valore di soglia, l'installatore verifica e dichiara anche che
l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di cui
all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare i valori limite di cui
all'articolo 286. Tali dichiarazioni devono essere espressamente
riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformita',
messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni
dalla conclusione dei lavori. L'autorita' che riceve la dichiarazione
di conformita' ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.
37, provvede ad inviare tale atto all'autorita' competente. In
occasione della dichiarazione di conformita', l'installatore indica
al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad
assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286,
affinche' tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
non e' ancora individuato al momento dell'installazione,
l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e
l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a
disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.
2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale
superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di
centrale previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro
il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto e'
conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed e'
idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il
31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre
integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e
straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite
di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi
all'autorita' competente entro 30 giorni dalla redazione.».
18. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:
«Articolo 285
Caratteristiche tecniche
1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale
superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche
tecniche previste dalla parte II dell'Allegato IX alla parte quinta
del presente decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato e
le ulteriori caratteristiche tecniche previste dai piani e dai
programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove
necessarie al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli
obiettivi di qualita' dell'aria.».
19. All'articolo 286 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni;
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di
potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono
rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX
alla parte quinta del presente decreto e i piu' restrittivi valori
limite previsti dai piani e dai programmi di qualita' dell'aria
previsti dalla vigente normativa, ove necessario al conseguimento ed
al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.»;
b) al comma 2, dopo le parole «i documenti» sono inserite le
parole «o le dichiarazioni» e le parole «dalla denuncia di cui
all'articolo 284» sono sostituite dalle parole «dal libretto di
centrale»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dal 29 ottobre 2006, l'installatore,
contestualmente all'installazione o alla modifica dell'impianto,
verifica il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal
presente articolo. La documentazione relativa a tale verifica e'
messa a disposizione del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto che la allega al libretto di centrale
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412. Tale verifica non e' richiesta nei casi previsti dalla parte
III, sezione 1, dell'Allegato IX VIII alla parte quinta del presente
decreto».
20. All'articolo 287 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «dall'Ispettorato provinciale del
lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici,
previo superamento dell'esame finale» sono sostituite dalle parole
«da una autorita' individuata dalla legge regionale, la quale
disciplina anche le opportune modalita' di formazione nonche' le
modalita' di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro
degli abilitati alla conduzione degli impianti termici» e l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: «Il registro degli abilitati alla
conduzione degli impianti termici e' tenuto presso l'autorita' che
rilascia il patentino o presso la diversa autorita' indicata dalla
legge regionale e, in copia, presso l'autorita' competente e presso
il comando provinciale dei vigili del fuoco.»;
b) al comma 4, dopo la parola «consente» sono inserite le parole
«, ove previsto dalla legge regionale,»;
c) al comma 5, le parole «dall'Ispettorato provinciale del
lavoro» sono soppresse e le parole «all'Ispettorato» sono sostituite
dalle parole «all'autorita' che ha rilasciato il patentino»;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Fino all'entrata in
vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la disciplina
dei corsi e degli esami resta quella individuata ai sensi del decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 agosto
1968.».
21. All'articolo 288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
«1. E' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro
l'installatore che non redige o redige in modo incompleto l'atto di
cui all'articolo 284, comma 1, o non lo mette a disposizione del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del
soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette
unitamente alla dichiarazione di conformita' nei casi in cui questa
e' trasmessa ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.
37. Con la stessa sanzione e' punito il soggetto committente che non
mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti nei termini
prescritti. Con la stessa sanzione e' punito il responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o
redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2, o
non lo trasmette all'autorita' competente nei termini prescritti.»;
b) al comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) l'installatore, nei casi disciplinati all'articolo 284, comma
1;
b) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto, nei casi soggetti all'articolo 284, comma 2;»;
c) al comma 3 nelle lettere b), c) e d) ovunque ricorrano le
parole «nella denuncia» sono sostituite dalle parole «nell'atto»;
d) al comma 5, le parole «di cui all'articolo 286» sono
sostituite dalle parole «di cui all'articolo 286 o quanto disposto
dall'articolo 293»;
e) al comma 7 le parole «0.322 MW» sono sostituite dalle parole
«0.232 MW» e le parole «con l'ammenda da quindici euro a quarantasei
euro.» sono sostituite dalle parole «con una sanzione amministrativa
pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui irrogazione
provvede l'autorita' indicata dalla legge regionale.»;
f) il comma 8 e' sostituito dal seguente comma:
«8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono
effettuati dall'autorita' competente in occasione delle ispezioni
effettuate ai sensi dell'allegato L al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
22. All'articolo 290 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' soppresso;
b) al comma 2 le parole «previsti dall'articolo 8 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351» sono sostituite dalle parole «di
qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa»e le parole «dei
valori limite di qualita' dell'aria» sono sostituite dalle parole
«dei valori di qualita' dell'aria»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La legge 13 luglio 1966, n. 615, il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e il titolo II del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002
continuano ad applicarsi agli impianti termici assoggettati al titolo
I della parte quinta al del presente decreto, fino alla data in cui
e' effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate
ai sensi dell'articolo 281, comma 3.»;
d) dopo il comma 3 e' aggiunto il comma 4:
«4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri della salute e dello sviluppo economico, da adottare entro
il 31 dicembre 2010, sono disciplinati i requisiti, le procedure e le
competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di
calore, con priorita' per quelli aventi potenza termica nominale
inferiore al valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i
combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I,
sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del presente decreto.
Nella certificazione si attesta l'idoneita' dell'impianto ad
assicurare specifiche prestazioni emissive, con particolare
riferimento alle emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si
assegna, in relazione ai livelli prestazionali assicurati, una
specifica classe di qualita'. Tale decreto individua anche le
prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi
metodi di prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai
fini della certificazione, nonche' indicazioni circa le corrette
modalita' di installazione e gestione dei generatori di calore. A
seguito dell'entrata in vigore del decreto, i piani di qualita'
dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre limiti e
divieti all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la
certificazione o certificati con una classe di qualita' inferiore,
ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori di
qualita' dell'aria. I programmi e gli strumenti di finanziamento
statali e regionali diretti ad incentivare l'installazione di
generatori di calore a ridotto impatto ambientale assicurano
priorita' a quelli certificati con una classe di qualita'
superiore.».
23. All'articolo 293, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo le parole «alle condizioni ivi previste.» sono
inseriti i seguenti periodi «I materiali e le sostanze elencati
nell'allegato X alla parte quinta del presente decreto non possono
essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se
costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente
decreto. E' soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la
combustione di materiali e sostanze che non sono conformi
all'allegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque
costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente
decreto.».
24. All'articolo 294 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente «Ai
fini dell'applicazione del presente comma si fa riferimento alla
potenza termica nominale di ciascun focolare, anche nei casi in cui
piu' impianti siano considerati, ai sensi dell'articolo 270, comma 4,
o dell'articolo 273, comma 9, o dell'articolo 282, comma 2, come un
unico impianto»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nel caso di impianti di combustione per i quali
l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera o l'autorizzazione
integrata ambientale prescriva un valore limite di emissione in
atmosfera per il monossido di carbonio e la relativa misurazione in
continuo, quest'ultima tiene luogo della misurazione del medesimo
prescritta al comma 1. Il comma 1 non si applica agli impianti
elencati nell'articolo 273, comma 15, anche di potenza termica
nominale inferiore a 50MW.»;
c) al comma 3, le parole «complessiva pari o superiore a 1,5 MW»
sono sostituite dalle parole «nominale per singolo focolare superiore
a 1,16 MW» e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente periodo
«Tali impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente
fattibile, di regolazione automatica del rapporto
aria-combustibile.».
25. All'articolo 296, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, le parole «per chi ha effettuato la messa in
commercio» sono soppresse.
26. All'articolo 298 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «all'articolo 281, comma 3» sono
sostituite dalle parole «all'articolo 290, comma 3» e le parole
«dell'articolo 281, comma 2» sono sostituite dalle parole
«dell'articolo 281, comma 3.»;
b) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro
dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e
forestali e' istituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una
commissione per l'esame delle proposte di integrazione ed
aggiornamento dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto,
presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni. La
commissione e' composta da due rappresentanti di ciascuno di tali
Ministeri e da un rappresentante del Dipartimento affari regionali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai componenti della
Commissione non sono dovuti compensi, ne' rimborsi spese».
27. Al paragrafo 3, della parte III, dell'allegato I alla parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «200
mg/Nm3» sono sostituite dalle parole «2000 mg/Nm3» e al punto 2.3
della sezione 2 della parte IV del medesimo allegato le parole «3500
mg/Nm3» sono sostituite dalle parole «350 mg/Nm3».
28. L'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal corrispondente allegato IV al
presente decreto.
29. All'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parte I e' soppressa;
b) nella parte II, il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Apparecchi indicatori.
5.1. Allo scopo di consentire il rilevamento dei principali dati
caratteristici relativi alla conduzione dei focolari, gli impianti
termici devono essere dotati di due apparecchi misuratori delle
pressioni relative (riferite a quella atmosferica) che regnano
rispettivamente nella camera di combustione ed alla base del camino,
per ciascun focolare di potenzialita' superiore ad 1,16 MW.
5.2. I dati forniti dagli apparecchi indicatori a servizio degli
impianti termici aventi potenzialita' superiore a 5,8 MW, anche se
costituiti da un solo focolare, devono essere riportati su di un
quadro raggruppante i ripetitori ed i registratori delle misure,
situato in un punto riconosciuto idoneo per una lettura agevole da
parte del personale addetto alla conduzione dell'impianto termico.
5.3. Tutti gli apparecchi indicatori, ripetitori e registratori
delle misure devono essere installati in maniera stabile e devono
essere tarati.»
c) nella parte III, sezione 1, paragrafo 2, dopo le parole «286,
comma 2,» sono inserite le seguenti « e le verifiche di cui
all'articolo 286, comma 4,».
30. All'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella parte I, sezione 2, le lettere l) e m) del paragrafo 1 e
i paragrafi 3 e 4 sono soppressi ed e' aggiunto, dopo il paragrafo 1,
il seguente paragrafo 1-bis:
«1-bis. L'uso dei combustibili di cui alle lettere f), g) e h)
puo' essere limitato o vietato dai piani e programmi di qualita'
dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove tale misura sia
necessaria al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli
obiettivi di qualita' dell'aria.»;
b) nella parte II, la tabella 1 della sezione 2 e' sostituita
dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
c) nella parte II, sezione 4, paragrafo 1, la lettera b) e'
sostituita dalle seguente:
«b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente
meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole
non dedicate;» e la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e)
Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico,
lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli.»;
d) nella parte II, sezione 4, e' inserito, dopo il paragrafo 1,
il seguente paragrafo 1-bis:
«1-bis. Salvo il caso in cui i materiali elencati nel paragrafo 1
derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o
ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della parte
quarta del presente decreto, la possibilita' di utilizzare tali
biomasse secondo le disposizioni della presente parte quinta e'
subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i
sottoprodotti dalla precedente parte quarta.»;
e) nella parte II, sezione 4, paragrafo 2, e' inserito, dopo il
punto 2.1, il seguente punto:
«2.2 Modalita' di combustione
Al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione
previsti dal presente decreto, le condizioni operative devono essere
assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso:
a) l'alimentazione automatica del combustibile (non
obbligatoria se la potenza termica nominale di ciascun singolo
impianto di cui al titolo I o di ciascun singolo focolare di cui al
titolo II e' inferiore o uguale a 1 MW);
b) il controllo della combustione, anche in fase di avviamento,
tramite la misura e la registrazione in continuo, nella camera di
combustione, della temperatura e del tenore di ossigeno, e la
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (non
obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti
di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo
impianto e' inferiore o uguale a 3 MW);
c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile gassoso
o liquido (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e
per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di
ciascun singolo impianto e' inferiore o uguale a 6 MW);
d) la misurazione e la registrazione in continuo,
nell'effluente gassoso, della temperatura e delle concentrazioni di
monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (non
obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti
di cui al titolo I se la potenza termica nominale complessiva e'
inferiore o uguale a 6 MW). La misurazione in continuo del tenore di
vapore acqueo puo' essere omessa se l'effluente gassoso campionato
viene essiccato prima dell'analisi;
e) la misurazione e la registrazione in continuo,
nell'effluente gassoso, delle concentrazioni di polveri totali e
carbonio organico totale (non obbligatoria per gli impianti di cui al
titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica
nominale complessiva e' inferiore o uguale a 20 MW);
f) la misurazione con frequenza almeno annuale della
concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono
fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia prevista la
misurazione in continuo.»;
f) nella parte II, sezione 6, paragrafo 1, le parole «sostanze
organiche non costituite da rifiuti.» sono sostituite dalle seguenti
«sostanze organiche, quali per esempio effluenti di allevamento,
prodotti agricoli o borlande di distillazione, purche' tali sostanze
non costituiscano rifiuti ai sensi della parte quarta del presente
decreto.»;
g) nella parte II, sezione 6, il paragrafo 3 e' sostituito dal
seguente:
3. Condizioni di utilizzo
3.1 L'utilizzo del biogas e' consentito nel medesimo comprensorio
in cui tale biogas e' prodotto.
3.2 Per gli impianti di cui al punto 3.1 devono essere effettuati
controlli almeno annuali dei valori di emissione ad esclusione di
quelli per cui e' richiesta la misurazione in continuo di cui al
punto 3.3.
3.3 Se la potenza termica nominale complessiva e' superiore a 6
MW, deve essere effettuata la misurazione e registrazione in continuo
nell'effluente gassoso del tenore volumetrico di ossigeno, della
temperatura, delle concentrazioni del monossido di carbonio, degli
ossidi di azoto e del vapore acqueo (la misurazione in continuo del
tenore di vapore acqueo puo' essere omessa se l'effluente gassoso
campionato viene essiccato prima dell'analisi).
h) nella parte I, sezione 1, paragrafo 7, la parola «complessiva»
e' soppressa;
i) nella parte I, sezione 1, il paragrafo 9 e' sostituito dal
seguente:
«9. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 7 si fa
riferimento alla potenza termica nominale di ciascun singolo impianto
anche nei casi in cui piu' impianti sono considerati, ai sensi degli
articoli 270, comma 4, 273, comma 9, o 282, comma 2, come un unico
impianto.»
l) nella parte I, sezione 3, nelle ultime tre righe delle Tabelle
II e IV, ultima colonna: sostituire i tenori massimi di zolfo
indicati con «1» «3» e «4» con i seguenti: «1,0» 3,0» e «4,0».
31. Al fine di qualificare come anteriore al 1988, anteriore al
2006 o nuovo uno stabilimento in cui i singoli impianti o le singole
attivita' sono stati oggetto di distinte autorizzazioni alle
emissioni anteriormente all'entrata in vigore della presente
disposizione, la prima, tra le autorizzazioni in vigore, si considera
come autorizzazione dello stabilimento e le altre autorizzazioni in
vigore sono valutate congiuntamente in sede di primo rinnovo.
32. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore
del presente decreto, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I
della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II,
devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1°
settembre 2013. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti
autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della
stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed
effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi
stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione e' equiparato
all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 288.
33. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il
Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinati in modo organico
i requisiti costruttivi e di installazione degli impianti di
distribuzione di benzina. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del predetto decreto e' soppresso il paragrafo 3 dell'allegato VIII
alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
34. Le denunce trasmesse ai sensi dell'articolo 284, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prima dell'entrata in
vigore del presente decreto continuano a valere fino alla prima
modifica dell'impianto che richieda la dichiarazione di conformita'
di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.
37. Per i fatti commessi durante questo periodo transitorio, le
sanzioni previste dall'articolo 288, commi 2 e 3, del decreto
legislativo n. 152/2006 continuano ad applicarsi nel testo vigente
prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
35. Le denunce trasmesse ai sensi dell'articolo 284, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prima dell'entrata in
vigore del presente decreto possono essere utilizzate ai fini
dell'integrazione del libretto di centrale prevista dall'articolo
284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come
modificato dal presente decreto.
36. Per i fatti commessi fino all'entrata in vigore del presente
decreto continuano ad applicarsi le sanzioni previste dall'articolo
288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nel testo vigente
prima di tale data.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 267, 268, 269,
270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 283,
286, 287, 288, 290, 293, 294, 296 e 298 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n 152, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 267 (Campo di applicazione). - 1. Il presente
titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione
dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti,
inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal
titolo II, ed alle attivita' che producono emissioni in
atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le
prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle
emissioni ed i criteri per la valutazione della conformita'
dei valori misurati ai valori limite.
2. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento
e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti i
valori limite di emissione e altre prescrizioni sono
stabiliti nell'autorizzazione di cui all'articolo 208. I
valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli
impianti di incenerimento e coincenerimento, sulla base del
decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e dei piani
regionali di qualita' dell'aria e, per gli altri impianti
di trattamento termico dei rifiuti, sulla base degli
articoli 270 e 271 del presente titolo. Resta ferma
l'applicazione del presente titolo per gli altri impianti e
le altre attivita' presenti nello stesso stabilimento,
nonche' nei casi previsti dall'articolo 214, comma 8.
3. Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad
autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dal
Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto;
per tali impianti l'autorizzazione integrata ambientale
sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal
presente titolo ai fini sia della costruzione che
dell'esercizio.
4. Al fine di consentire il raggiungimento degli
obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di favorire
comunque la riduzione delle emissioni in atmosfera di
sostanze inquinanti, la normativa di cui alla parte quinta
del presente decreto intende determinare l'attuazione di
tutte le piu' opportune azioni volte a promuovere l'impiego
dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione
alimentati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa
comunitaria e nazionale vigente e, in particolare, della
direttiva 2001/77/CE e del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, determinandone il dispacciamento prioritario.
In particolare:
a) potranno essere promosse dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive e per lo
sviluppo e la coesione territoriale misure atte a favorire
la produzione di energia elettrica tramite fonti
rinnovabili ed al contempo sviluppare la base produttiva di
tecnologie pulite, con particolare riferimento al
Mezzogiorno;
b) con decreto del Ministro delle attivita'
produttive di concerto con i Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto, sono
determinati i compensi dei componenti dell'Osservatorio di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, da applicarsi a decorrere dalla data di
nomina, nel limite delle risorse di cui all'articolo 16,
comma 6, del medesimo decreto legislativo e senza che ne
derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica;
c) i certificati verdi maturati a fronte di energia
prodotta ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23
agosto 2004, n. 239, possono essere utilizzati per
assolvere all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, solo dopo che siano stati
annullati tutti i certificati verdi maturati dai produttori
di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili cosi'
come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 387 del 2003;
d) al fine di prolungare il periodo di validita' dei
certificati verdi, all'articolo 20, comma 5, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole «otto anni»
sono sostituite dalle parole «dodici anni».».
«Art. 268 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
titolo si applicano le seguenti definizioni:
a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione
dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa
di una o di piu' sostanze in quantita' e con
caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo
per la salute umana o per la qualita' dell'ambiente oppure
tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi
legittimi dell'ambiente;
b) emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o
gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare
inquinamento atmosferico e, per le attivita' di cui
all'articolo 275, qualsiasi scarico di COV nell'ambiente;
c) emissione convogliata: emissione di un effluente
gassoso effettuata attraverso uno o piu' appositi punti;
d) emissione diffusa: emissione diversa da quella
ricadente nella lettera c); per le lavorazioni di cui
all'articolo 275 le emissioni diffuse includono anche i COV
contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei
prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute
nella parte III dell'Allegato III alla parte quinta del
presente decreto;
e) emissione tecnicamente convogliabile: emissione
diffusa che deve essere convogliata sulla base delle
migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o
di zone che richiedono una particolare tutela;
f) emissioni totali: la somma delle emissioni diffuse
e delle emissioni convogliate;
g) effluente gassoso: lo scarico gassoso, contenente
emissioni solide, liquide o gassose; la relativa portata
volumetrica e' espressa in metri cubi all'ora riportate in
condizioni normali (Nm3/ora), previa detrazione del tenore
di vapore acqueo, se non diversamente stabilito dalla parte
quinta del presente decreto;
h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che
si configura come un complessivo ciclo produttivo,
sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in
cui sono presenti uno o piu' impianti o sono effettuate una
o piu' attivita' che producono emissioni attraverso, per
esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali,
deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento
anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una
o piu' attivita';
i) stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento
che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio o
costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi
della normativa previgente, e che e' stato autorizzato ai
sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno
stabilimento che e' stato autorizzato ai sensi
dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o dell'articolo 15,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purche' in funzione o
messo in funzione entro il 29 aprile 2008;
i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non
ricade nelle definizioni di cui alle lettere i) e i-bis);
l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme
di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in
modo autonomo una specifica attivita', anche nell'ambito di
un ciclo piu' ampio;
m) modifica dello stabilimento: installazione di un
impianto o avvio di una attivita' presso uno stabilimento o
modifica di un impianto o di una attivita' presso uno
stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto
indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui
all'articolo 269, comma 2, o nell'autorizzazione di cui
all'articolo 269, comma 3, o nella domanda di adesione
all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, o
nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei
documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto;
ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle
modalita' di esercizio o ai combustibili utilizzati;
m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un
aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che
altera le condizioni di convogliabilita' tecnica delle
stesse; per le attivita' di cui all'articolo 275 valgono le
definizioni di cui ai commi 21 e 22 del medesimo;
n) gestore: la persona fisica o giuridica che ha
potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio
dello stabilimento e che e' responsabile dell'applicazione
dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente
decreto;
o) autorita' competente: la regione o la provincia
autonoma o la diversa autorita' indicata dalla legge
regionale quale autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli
altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per le
piattaforme off-shore, l'autorita' competente e' il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare; per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione
integrata ambientale e per gli adempimenti a questa
connessi, l'autorita' competente e' quella che rilascia
tale autorizzazione;
p) autorita' competente per il controllo: l'autorita'
a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire
in via ordinaria i controlli circa il rispetto
dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente
titolo, ferme restando le competenze degli organi di
polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad
autorizzazione alle emissioni tale autorita' coincide,
salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella
di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad
autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a
questa connessi, l'autorita' competente per il controllo e'
quella prevista dalla normativa che disciplina tale
autorizzazione; per le piattaforme off-shore e per i
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto
off-shore l'autorita' competente e' il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
si avvale eventualmente dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle
Agenzie ambientali, con oneri a carico del gestore. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle
finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore
della presente disposizione sono determinate e aggiornate
ogni due anni, sulla base del costo effettivo del servizio,
le tariffe a carico del gestore e le relative modalita' di
versamento per la copertura delle spese relative ai
controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle
condizioni stabilite dalle procedure di cui alla presente
Parte V in relazione alle piattaforme off-shore e ai
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto
off-shore;
q) valore limite di emissione: il fattore di
emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di
massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono
essere superati. I valori di limite di emissione espressi
come concentrazione sono stabiliti con riferimento al
funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio
piu' gravose e, salvo diversamente disposto dal presente
titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come
media oraria;
s) concentrazione: rapporto tra massa di sostanza
inquinante emessa e volume dell'effluente gassoso; per gli
impianti di combustione i valori di emissione espressi come
concentrazione (mg/Nm 3 ) sono calcolati considerando, se
non diversamente stabilito dalla parte quinta del presente
decreto, un tenore volumetrico di ossigeno di riferimento
del 3 per cento in volume dell'effluente gassoso per i
combustibili liquidi e gassosi, del 6 per cento in volume
per i combustibili solidi e del 15 per cento in volume per
le turbine a gas;
t) percentuale: rapporto tra massa di sostanza
inquinante emessa e massa della stessa sostanza utilizzata
nel processo produttivo, moltiplicato per cento;
u) flusso di massa: massa di sostanza inquinante
emessa per unita' di tempo;
v) soglia di rilevanza dell'emissione: flusso di
massa, per singolo inquinante, o per singola classe di
inquinanti calcolato a monte di eventuali sistemi di
abbattimento, e nelle condizioni di esercizio piu' gravose
dell'impianto, al di sotto del quale non si applicano i
valori limite di emissione;
z) condizioni normali: una temperatura di 273,15 K ed
una pressione di 101,3 kPa;
aa) migliori tecniche disponibili: la piu' efficiente
ed avanzata fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi
di esercizio indicanti l'idoneita' pratica di determinate
tecniche ad evitare ovvero, se cio' risulti impossibile, a
ridurre le emissioni; a tal fine, si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate, sia le
modalita' di progettazione, costruzione, manutenzione,
esercizio e chiusura degli impianti e delle attivita';
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala
che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente
e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere
un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso;
bb) periodo di avviamento: salva diversa disposizione
autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito
dell'erogazione di energia, combustibili o materiali, e'
portato da una condizione nella quale non esercita
l'attivita' a cui e' destinato, o la esercita in situazione
di carico di processo inferiore al minimo tecnico, ad una
condizione nella quale tale attivita' e' esercitata in
situazione di carico di processo pari o superiore al minimo
tecnico;
cc) periodo di arresto: salva diversa disposizione
autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito
dell'interruzione dell'erogazione di energia, combustibili
o materiali, non dovuta ad un guasto, e' portato da una
condizione nella quale esercita l'attivita' a cui e'
destinato in situazione di carico di processo pari o
superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale
tale funzione e' esercitata in situazione di carico di
processo inferiore al minimo tecnico o non e' esercitata;
dd) carico di processo: il livello percentuale di
produzione rispetto alla potenzialita' nominale
dell'impianto;
ee) minimo tecnico: il carico minimo di processo
compatibile con l'esercizio dell'attivita' cui l'impianto
e' destinato;
ff) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo
tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di
utilizzare il calore cosi' prodotto:
gg) grande impianto di combustione: impianto di
combustione di potenza termica nominale non inferiore a
50MW. L'impianto di combustione si considera anteriore al
1988, anteriore al 2006 o nuovo sulla base dei criteri
previsti dalle lettere i), i-bis) e i-ter);
hh) potenza termica nominale dell'impianto di
combustione: prodotto del potere calorifico inferiore del
combustibile utilizzato e della portata massima di
combustibile bruciato al singolo impianto di combustione,
cosi' come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt
termici o suoi multipli;
ii) composto organico: qualsiasi composto contenente
almeno l'elemento carbonio e uno o piu' degli elementi
seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo,
silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e
dei carbonati e bicarbonati inorganici;
ll) composto organico volatile (COV): qualsiasi
composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di
vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una
volatilita' corrispondente in condizioni particolari di
uso. Ai fini della parte quinta del presente decreto, e'
considerata come COV la frazione di creosoto che alla
temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore
superiore a 0,01 kPa;
mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o
in combinazione con altri agenti al fine di dissolvere
materie prime, prodotti o rifiuti, senza subire
trasformazioni chimiche, o usato come agente di pulizia per
dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di
dispersione, correttore di viscosita', correttore di
tensione superficiale, plastificante o conservante;
nn) capacita' nominale: la massa giornaliera massima
di solventi organici utilizzati per le attivita' di cui
all'articolo 275, svolte in condizioni di normale
funzionamento ed in funzione della potenzialita' di
prodotto per cui le attivita' sono progettate;
oo) consumo di solventi: il quantitativo totale di
solventi organici utilizzato in uno stabilimento per le
attivita' di cui all'articolo 275 per anno civile ovvero
per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto
qualsiasi COV recuperato per riutilizzo;
pp) consumo massimo teorico di solventi: il consumo
di solventi calcolato sulla base della capacita' nominale
riferita, se non diversamente stabilito
dall'autorizzazione, a tre centotrenta giorni all'anno in
caso di attivita' effettuate su tutto l'arco della
settimana ed a duecentoventi giorni all'anno per le altre
attivita';
qq) riutilizzo di solventi organici: l'utilizzo di
solventi organici prodotti da una attivita' e
successivamente recuperati al fine di essere alla stessa
destinati per qualsiasi finalita' tecnica o commerciale,
ivi compreso l'uso come combustibile;
rr) soglia di consumo: il consumo di solvente
espresso in tonnellate/anno stabilito dalla parte II
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto,
per le attivita' ivi previste;
ss) (soppressa).
tt) impianti di distribuzione di carburante: impianti
in cui il carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli
a motore da impianti di deposito;
uu) benzina: ogni derivato del petrolio, con o senza
additivi, corrispondente ai seguenti codici doganali: NC
2710 1131 - 2710 1141 -2710 1145 - 2710 1149 - 2710 1151 -
2710 1159 o che abbia una tensione di vapore Reid pari o
superiore a 27,6 kilopascal, pronto all'impiego quale
carburante per veicoli a motore, ad eccezione del gas di
petrolio liquefatto (GPL);
vv) terminale: ogni struttura adibita al caricamento
e allo scaricamento di benzina in/da veicolo-cisterna,
carro-cisterna o nave-cisterna, ivi compresi gli impianti
di deposito presenti nel sito della struttura;
zz) impianto di deposito: ogni serbatoio fisso
adibito allo stoccaggio di combustibile;
aaa) impianto di caricamento: ogni impianto di un
terminale ove la benzina puo' essere caricata in cisterne
mobili. Gli impianti di caricamento per i veicoli-cisterna
comprendono una o piu' torri di caricamento;
bbb) torre di caricamento: ogni struttura di un
terminale mediante la quale la benzina puo' essere, in un
dato momento, caricata in un singolo veicolo-cisterna;
ccc) deposito temporaneo di vapori: il deposito
temporaneo di vapori in un impianto di deposito a tetto
fisso presso un terminale prima del trasferimento e del
successivo recupero in un altro terminale. Il trasferimento
dei vapori da un impianto di deposito ad un altro nello
stesso terminale non e' considerato deposito temporaneo di
vapori ai sensi della parte quinta del presente decreto;
ddd) cisterna mobile: una cisterna di capacita'
superiore ad 1 m3, trasportata su strada, per ferrovia o
per via navigabile e adibita al trasferimento di benzina da
un terminale ad un altro o da un terminale ad un impianto
di distribuzione di carburanti;
eee) veicolo-cisterna: un veicolo adibito al
trasporto su strada della benzina che comprenda una o piu'
cisterne montate stabilmente o facenti parte integrante del
telaio o una o piu' cisterne rimuovibili.».
«Art. 269 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
per gli stabilimenti). - 1. Fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente
articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli
stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta
una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente
decreto. L'autorizzazione e' rilasciata con riferimento
allo stabilimento. I singoli impianti e le singole
attivita' presenti nello stabilimento non sono oggetto di
distinte autorizzazioni.
2. Il gestore che intende installare uno stabilimento
nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro
presenta all'autorita' competente una domanda di
autorizzazione, accompagnata:
a) dal progetto dello stabilimento in cui sono
descritti gli impianti e le attivita', le tecniche adottate
per limitare le emissioni e la quantita' e la qualita' di
tali emissioni, le modalita' di esercizio, la quota dei
punti di emissione individuata in modo da garantire
l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che
caratterizzano l'esercizio e la quantita', il tipo e le
caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si
prevede l'utilizzo, nonche', per gli impianti soggetti a
tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i
parametri di impianto che lo caratterizzano;
b) da una relazione tecnica che descrive il
complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli
impianti e le attivita' ed indica il periodo previsto
intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime
degli impianti.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione
all'installazione di stabilimenti nuovi, l'autorita'
competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi
dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, nel corso della quale si procede anche, in via
istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi
coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in
particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il
rinnovo e per l'aggiornamento dell'autorizzazione
l'autorita' competente, previa informazione al comune
interessato il quale puo' esprimere un parere nei trenta
giorni successivi, avvia un autonomo procedimento entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di
conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali
integrazioni della domanda devono essere trasmesse
all'autorita' competente entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; se l'autorita' competente non si pronuncia in un
termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione
della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta
giorni dalla ricezione della domanda stessa, in caso di
richiesta di integrazioni tali termini sono sospesi fino
alla ricezione delle stesse e, comunque, per un periodo non
superiore a trenta giorni; il gestore puo', entro i
successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorita'
competente. Il Ministro si esprime sulla richiesta, di
concerto con i Ministri della salute e delle attivita'
produttive, sentito il comune interessato, entro novanta
giorni o, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1,
entro centocinquanta giorni dalla ricezione della stessa;
decorsi tali termini, si applica l'articolo 2, comma 8,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli
270 e 271:
a) per le emissioni che risultano tecnicamente
convogliabili, le modalita' di captazione e di
convogliamento;
b) per le emissioni convogliate o di cui e' stato
disposto il convogliamento, i valori limite di emissione,
le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i
criteri per la valutazione della conformita' dei valori
misurati ai valori limite e la periodicita' dei controlli
di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione
individuata tenuto conto delle relative condizioni
tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti
soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da
consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura
inevitabile dal punto di vista tecnologico e
dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le
sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione,
le prescrizioni ed i relativi controlli;
c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni
finalizzate ad assicurarne il contenimento.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4,
l'autorizzazione puo' stabilire, per ciascun inquinante,
valori limite di emissione espressi come flussi di massa
annuali riferiti al complesso delle emissioni,
eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e
delle attivita' di uno stabilimento. Per gli impianti di
cui all'allegato XII alla parte seconda del presente
decreto, in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile
individuare valori limite di emissione espressi come
concentrazione, l'autorizzazione integrata ambientale,
fatto salvo quanto disposto dall'articolo 275, comma 2, non
puo' stabilire esclusivamente valori espressi come flusso
di massa fattore di emissione o percentuale.
6. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve
intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime
dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata
all'autorita' competente con un anticipo di almeno quindici
giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui
devono essere comunicati all'autorita' competente i dati
relativi alle emissioni effettuate in un periodo
continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a
regime, e la durata di tale periodo, nonche' il numero dei
campionamenti da realizzare; tale periodo deve avere una
durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il
progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che
l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata
inferiore. L'autorita' competente per il controllo effettua
il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione
entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o piu'
impianti o dall'avvio di una o piu' attivita' dello
stabilimento autorizzato.
7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente
articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di
rinnovo deve essere presenta ta almeno un anno prima della
scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla
domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi
del presente articolo, l'esercizio dell'impianto puo'
continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in
caso di mancata pronuncia in termini del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a
cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3.
L'autorita' competente puo' imporre il rinnovo
dell'autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo
delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini
previsti dall'articolo 281, comma 1, se una modifica delle
prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto
dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla
vigente normativa. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta
il decorso di un periodo di quindici anni.
8. Il gestore che intende effettuare una modifica dello
stabilimento ne da' comunicazione all'autorita' competente
o, se la modifica e' sostanziale, presenta, ai sensi del
presente articolo, una domanda di autorizzazione. Se la
modifica per cui e' stata data comunicazione e'
sostanziale, l'autorita' competente ordina al gestore di
presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del
presente articolo. Se la modifica e' sostanziale
l'autorita' competente aggiorna l'autorizzazione dello
stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e
alle attivita' interessati dalla modifica o, a seguito di
eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza
in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o
delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con
un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. Se la
modifica non e' sostanziale, l'autorita' competente
provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in
atto. Se l'autorita' competente non si esprime entro
sessanta giorni, il gestore puo' procedere all'esecuzione
della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il
potere dell'autorita' competente di provvedere
successivamente. Per modifica sostanziale si intende quella
che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle
emissioni o che altera le condizioni di convogliabilita'
tecnica delle stesse. E' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 275, comma 11. Il rinnovo dell'autorizzazione
comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un
nuovo periodo di quindici anni. Con apposito decreto da
adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede
ad integrare l'allegato I alla parte quinta del presente
decreto con indicazione degli ulteriori criteri per la
qualificazione delle modifiche sostanziali di cui
all'articolo 268, comma 1, lettera m bis), e con
l'indicazione modifiche di cui all'articolo 268, comma 1,
lettera m) per le quali non vi e' l'obbligo di effettuare
la comunicazione.
9. L'autorita' competente per il controllo e'
autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le
ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto
dell'autorizzazione.
10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti
di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I
gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure
per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le
ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le
medesime finalita', con apposito provvedimento
dall'autorita' competente.
11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad
un altro equivale all'installazione di uno stabilimento
nuovo.
12. (soppresso).
13. (soppresso).
14. (soppresso).
15. (soppresso).
16. (soppresso)».
«Art. 270 (Individuazione degli impianti e
convogliamento delle emissioni). - 1. In sede di
autorizzazione, l'autorita' competente verifica se le
emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna
attivita' sono tecnicamente convogliabili sulla base delle
migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti
prescrizioni dell'Allegato I alla parte quinta del presente
decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il
convogliamento.
2. In presenza di particolari situazioni di rischio
sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela
ambientale, l'autorita' competente dispone la captazione ed
il convogliamento delle emissioni diffuse ai sensi del
comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il
requisito della disponibilita' di cui all'articolo 268,
comma 1, lettera aa), numero 2).
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive e della salute, sono
stabiliti i criteri da utilizzare per la verifica di cui ai
commi 1 e 2.
4. Se piu' impianti con caratteristiche tecniche e
costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche
chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso
stabilimento sono destinati a specifiche attivita' tra loro
identiche, l'autorita' competente, tenendo conto delle
condizioni tecniche ed economiche, puo' considerare gli
stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento
ad un solo punto di emissione. L'autorita' competente deve,
in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico
impianto ai fini della determinazione dei valori limite di
emissione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 282,
comma 2.
5. In caso di emissioni convogliate o di cui e' stato
disposto il convogliamento, ciascun impianto deve avere un
solo punto di emissione, fatto salvo quanto previsto nei
commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente previsto da altre
disposizioni del presente titolo, i valori limite di
emissione si applicano a ciascun punto di emissione.
6. Ove non sia tecnicamente possibile, anche per
ragioni di sicurezza, assicurare il rispetto del comma 5,
l'autorita' competente puo' consentire un impianto avente
piu' punti di emissione. In tal caso, i valori limite di
emissione espressi come flusso di massa, fattore di
emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle
emissioni dell'impianto e quelli espressi come
concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli
punti. L'autorizzazione puo' prevedere che i valori limite
di emissione si riferiscano alla media ponderata delle
emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla
stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche omogenee,
provenienti dai diversi punti di emissione dell'impianto;
in tal caso, il flusso di massa complessivo dell'impianto
non puo' essere superiore a quello che si avrebbe se i
valori limite di emissione si applicassero ai singoli punti
di emissione.
7. Ove opportuno, l'autorita' competente, tenuto conto
delle condizioni tecniche ed economiche, puo' consentire il
convogliamento delle emissioni di piu' impianti in uno o
piu' punti di emissione comuni, purche' le emissioni di
tutti gli impianti presentino caratteristiche
chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di
emissione comune si applica il piu' restrittivo dei valori
limite di emissione espressi come concentrazione previsti
per i singoli impianti e, se del caso, si prevede un tenore
di ossigeno di riferimento coerente con i flussi inviati a
tale punto. L'autorizzazione stabilisce apposite
prescrizioni volte a limitare la diluizione delle emissioni
ai sensi dell'articolo 269, comma 4, lettera b).
8. L'adeguamento alle disposizioni del comma 5 o, ove
cio' non sia tecnicamente possibile, alle disposizioni dei
commi 6 e 7 e' realizzato entro i tre anni successivi al
primo rinnovo o all'ottenimento dell'autorizzazione ai
sensi dell'articolo 281, commi 1, 2, 3 o 4, o dell'articolo
272, comma 3, ovvero nel piu' breve termine stabilito
dall'autorizzazione. Ai fini dell'applicazione dei commi 4,
5, 6 e 7 l'autorita' competente tiene anche conto della
documentazione elaborata dalla commissione di cui
all'articolo 281, comma 9.».
«Art. 271 (Valori limite di emissioni e prescrizioni
per gli impianti e le attivita'). - 1. Il presente articolo
disciplina i valori di emissione e le prescrizioni da
applicare agli impianti ed alle attivita' degli
stabilimenti.
2. Con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281,
comma 5, sono individuati, sulla base delle migliori
tecniche disponibili, i valori di emissione e le
prescrizioni da applicare alle emissioni convogliate e
diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse delle
attivita' presso gli stabilimenti anteriori al 1988,
anteriori al 2006 e nuovi, attraverso la modifica e
l'integrazione degli allegati I e V alla parte quinta del
presente decreto.
3. La normativa delle regioni e delle province autonome
in materia di valori limite e di prescrizioni per le
emissioni in atmosfera degli impianti e delle attivita'
deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi di
qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Restano comunque in vigore le normative adottate dalle
regioni o dalle province autonome in conformita' al decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
luglio 1989, in cui si stabiliscono appositi valori limite
di emissione e prescrizioni. Per tutti gli impianti e le
attivita' previsti dall'articolo 272, comma 1, la regione o
la provincia autonoma, puo' stabilire, anche con legge o
provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche
disponibili, appositi valori limite di emissione e
prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o
di esercizio e i combustibili utilizzati. Con legge o
provvedimento generale la regione o la provincia autonoma
puo' inoltre stabilire, ai fini della valutazione
dell'entita' della diluizione delle emissioni, portate
caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.
4. I piani e i programmi di qualita' dell'aria previsti
dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori
limite di emissione e prescrizioni piu' restrittivi di
quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte
quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni
di costruzione o di esercizio, purche' cio' sia necessario
al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli
obiettivi di qualita' dell'aria.
5. Per gli impianti e le attivita' degli stabilimenti
anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi
l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e
le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di
costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a
seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori
tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni
fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e
programmi di cui al comma 4. Si devono altresi' valutare il
complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle
attivita' presenti, le emissioni provenienti da altre fonti
e lo stato di qualita' dell'aria nella zona interessata. I
valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla
base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi
di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte
quinta del presente decreto e di quelli applicati per
effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo.
6. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di
emissione, l'autorizzazione stabilisce appositi valori
limite con riferimento a quelli previsti per sostanze
simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi
sulla salute e sull'ambiente.
7. Anche a seguito dell'adozione del decreto di cui al
comma 2, l'autorizzazione degli stabilimenti anteriori al
1988, anteriori al 2006 e nuovi puo' sempre stabilire, per
effetto dell'istruttoria prevista dal comma 5, valori
limite e prescrizioni piu' severi di quelli contenuti negli
allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente
decreto, nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e
programmi di cui al comma 4.
8. (Soppresso).
9. (Soppresso).
10. (Soppresso).
11. I valori limite di emissione e il tenore
volumetrico dell'ossigeno di riferimento si riferiscono al
volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni
normali, previa detrazione, salvo quanto diversamente
indicato nell'Allegato I alla parte quinta del presente
decreto, del tenore volumetrico di vapore acqueo.
12. Salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I
alla parte quinta del presente decreto, il tenore
volumetrico dell'ossigeno di riferimento e' quello
derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore
volumetrico di ossigeno e' diverso da quello di
riferimento, le concentrazioni misurate devono essere
corrette mediante la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
E M = concentrazione misurata
E = concentrazione
O 2 M = tenore di ossigeno misurato
O2 = tenore di ossigeno di riferimento
13. I valori limite di emissione si riferiscono alla
quantita' di emissione diluita nella misura che risulta
inevitabile dal punto di vista tecnologico e
dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione
dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere
corrette mediante la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
P M = portata misurata
E M = concentrazione misurata
P = portata di effluente gassoso diluita nella misura
che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e
dell'esercizio
E = concentrazione riferita alla P
14. Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte
quinta del presente decreto, i valori limite di emissione
si applicano ai periodi di normale funzionamento
dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto e'
in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di
arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o
guasti tali da non permettere il rispetto dei valori
stessi. L'autorizzazione puo' stabilire specifiche
prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e
per l'eventualita' di tali anomalie o guasti ed individuare
gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano
i valori limite di emissione. In caso di emissione di
sostanze di cui all'articolo 272, comma 4, lettera a),
l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve
stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle
quantita' di tali sostanze emesse durante i periodi in cui
si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi
transitori e fissare appositi valori limite di emissione,
riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa
annuali. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non
permettere il rispetto di valori limite di emissione,
l'autorita' competente deve essere informata entro le otto
ore successive e puo' disporre la riduzione o la cessazione
delle attivita' o altre prescrizioni, fermo restando
l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale
dell'impianto nel piu' breve tempo possibile e di
sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il
guasto puo' determinare un pericolo per la salute umana. Il
gestore e' comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni
opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le
fasi di avviamento e di arresto. Sono fatte salve le
diverse disposizioni contenute nella parte quinta del
presente decreto per specifiche tipologie di impianti. Non
costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di
arresto i periodi di oscillazione che si verificano
regolarmente nello svolgimento della funzione
dell'impianto.
15. Il presente articolo si applica anche ai grandi
impianti di combustione di cui all'articolo 273 ed agli
impianti e alle attivita' di cui all'articolo 275.
16. Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione
integrata ambientale i valori limite e le prescrizioni di
cui al presente articolo si applicano ai fini del rilascio
di tale autorizzazione, fermo restando il potere
dell'autorita' competente di stabilire valori limite e
prescrizioni piu' severi.
17. L'Allegato VI alla parte quinta del presente
decreto stabilisce i criteri per la valutazione della
conformita' dei valori misurati ai valori limite di
emissione. Con apposito decreto ai sensi dell'articolo 281,
comma 5, si provvede ad integrare tale Allegato VI,
prevedendo i metodi di campionamento e di analisi delle
emissioni, con l'indicazione di quelli di riferimento, i
principi di misura e le modalita' atte a garantire la
qualita' dei sistemi di monitoraggio delle emissioni. Fino
all'adozione di tale decreto si applicano i metodi
precedentemente in uso e, per il rilascio, il rinnovo ed il
riesame delle autorizzazioni integrate ambientali e delle
autorizzazioni di cui all'articolo 269, i metodi stabiliti
dall'autorita' competente sulla base delle pertinenti norme
tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla
base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove
anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle
pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme
internazionali o delle norme nazionali previgenti. Nel
periodo di vigenza delle autorizzazioni rilasciate prima
dell'entrata in vigore di tale decreto, i controlli, da
parte dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo
268, comma 1, lett. p), e l'accertamento del superamento
dei valori limite di emissione sono effettuati sulla base
dei metodi specificamente indicati nell'autorizzazione o,
se l'autorizzazione non indica specificamente i metodi,
sulla base di uno tra i metodi sopra elencati. I successivi
commi 18, 19 e 20, fatta salva l'immediata applicazione
degli obblighi di comunicazione relativi ai controlli di
competenza del gestore, si applicano a decorrere dal
rilascio o dal primo rinnovo dell'autorizzazione effettuati
successivamente all'entrata in vigore di tale decreto.
18. Le autorizzazioni alle emissioni e le
autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate, anche in
sede di rinnovo, dopo l'entrata in vigore del decreto di
cui al comma 17, indicano, per le emissioni in atmosfera, i
metodi di campionamento e di analisi, individuandoli tra
quelli elencati nell'Allegato VI alla parte quinta del
presente decreto, e i sistemi per il monitoraggio delle
emissioni. In caso di modifica delle prescrizioni relative
ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio nell'ambito
dell'autorizzazione, l'autorita' competente provvede a
modificare anche, ove opportuno, i valori limite di
emissione autorizzati. I controlli, da parte dell'autorita'
o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p),
possono essere effettuati solo sulla base dei metodi
elencati nell'Allegato VI alla parte quinta del presente
decreto, anche se diversi da quelli di competenza del
gestore indicati dall'autorizzazione. Nel caso in cui, in
sede di autorizzazione o di controllo, si ricorra a metodi
diversi da quelli elencati nell'Allegato VI alla parte
quinta del presente decreto o a sistemi di monitoraggio non
conformi alle prescrizioni di tale allegato, i risultati
della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed
agli effetti del presente titolo. Il gestore effettua i
controlli di propria competenza sulla base dei metodi e dei
sistemi di monitoraggio indicati nell'autorizzazione e
mette i risultati a disposizione dell'autorita' competente
per il controllo nei modi previsti dall'Allegato VI alla
parte quinta del presente decreto e dall'autorizzazione; in
caso di ricorso a metodi o a sistemi di monitoraggio
diversi o non conformi alle prescrizioni
dell'autorizzazione, i risultati della relativa
applicazione non sono validi ai sensi ed agli effetti del
presente titolo e si applica la pena prevista dall'articolo
279, comma 2.
19. Se i controlli di competenza del gestore e i
controlli dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo
268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati,
forniscono risultati diversi, l'accertamento deve essere
ripetuto sulla base del metodo di riferimento. In caso di
divergenza tra i risultati ottenuti sulla base del metodo
di riferimento e quelli ottenuti sulla base dei metodi e
sistemi di monitoraggio indicati dall'autorizzazione,
l'autorita' competente provvede ad aggiornare
tempestivamente l'autorizzazione nelle parti relative ai
metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove ne consegua la
necessita', ai valori limite di emissione.
20. Si verifica un superamento dei valori limite di
emissione, ai fini del reato di cui all'articolo 279, comma
2, soltanto se i controlli effettuati dall'autorita' o
dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p),
accertano una difformita' tra i valori misurati e i valori
limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e
di analisi elencati nell'Allegato V alla parte quinta del
presente decreto e di sistemi di monitoraggio conformi alle
prescrizioni di tale allegato. Le difformita' accertate nei
controlli di competenza del gestore devono essere da costui
specificamente comunicate all'autorita' competente per il
controllo entro 24 ore dall'accertamento. Se i risultati
dei controlli di competenza del gestore e i risultati dei
controlli dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo
268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati,
divergono in merito alla conformita' dei valori misurati ai
valori limite prescritti, si procede nei modi previsti dal
comma 19; i risultati di tali controlli, inclusi quelli
ottenuti in sede di ripetizione dell'accertamento, non
possono essere utilizzati ai fini della contestazione del
reato previsto dall'articolo 279, comma 2, per il
superamento dei valori limite di emissione. Resta ferma, in
tutti i casi, l'applicazione dell'articolo 279, comma 2, se
si verificano le circostanze previste dall'ultimo periodo
del comma 18.».
«Art. 272 (Impianti e attivita' in deroga). - 1. Non
sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo
gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente
impianti e attivita' elencati nella parte I dell'Allegato
IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si
riferisce a impianti e ad attivita' le cui emissioni sono
scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento
atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di
emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per
tali impianti e attivita', dai piani e programmi o dalle
normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di
stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze
termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV
alla parte quinta del presente decreto si deve considerare
l'insieme degli impianti e delle attivita' che, nello
stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente
nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili
soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4
e 6, dell'Allegato X alla parte quinta del presente
decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori
limite appositamente previsti per l'uso di tali
combustibili nella parte III, dell'Allegato I alla parte
quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono
presenti sia impianti o attivita' inclusi nell'elenco della
parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente
decreto, sia impianti o attivita' non inclusi nell'elenco,
l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo
quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai
dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno
stabilimento da un gestore diverso da quello dello
stabilimento o non utilizzati all'interno di uno
stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in cui i
dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed
utilizzati in modo non occasionale deve comunque
ricomprendere tali dispositivi nella domanda di
autorizzazione dell'articolo 269 salva la possibilita' di
aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi
ivi previsti. L'autorita' competente puo' altresi'
prevedere, con proprio provvedimento generale, che i
gestori comunichino alla stessa o ad altra autorita' da
questa delegata, in via preventiva, la data di messa in
esercizio dell'impianto o di avvio dell'attivita' ovvero,
in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di
ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti
nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto
possono essere aggiornati ed integrati, con le modalita' di
cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle
regioni, delle province autonome e delle associazioni
rappresentative di categorie produttive.
2. Per specifiche categorie di stabilimenti,
individuate in relazione al tipo e alle modalita' di
produzione, l'autorita' competente puo' adottare apposite
autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna
singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori
limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di
adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la
periodicita' dei controlli. I valori limite di emissione e
le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di
costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati,
sono stabiliti in conformita' all'articolo 271, commi da 5
a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della
domanda di adesione e puo' prevedere appositi modelli
semplificati di domanda, nai quali le quantita' e le
qualita' delle emissioni sono deducibili dalla quantita' di
materie prime utilizzate. All'adozione di tali
autorizzazioni generali l'autorita' competente deve in ogni
caso procedere entro cinque anni dalla data di entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto, per gli
stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli
impianti e le attivita' di cui alla parte II dell'Allegato
IV alla parte quinta del presente decreto. Al fine di
stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze
termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV
alla parte quinta del presente decreto si deve considerare
l'insieme degli impianti e delle attivita' che, nello
stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente
nell'elenco. In caso di mancata adozione
dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la
stessa e' rilasciata con apposito decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i
gestori degli stabilimenti interessati comunicano la
propria adesione all'autorita' competente o ad altra
autorita' da questa delegata; e' fatto salvo il potere di
tale autorita' di adottare successivamente nuove
autorizzazioni di carattere generale, l'adesione
obbligatoria alle quali comporta, per il soggetto
interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o
attivita' a cui l'autorizzazione generale non si riferisce,
il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai
sensi dell'articolo 269. I gestori degli impianti per cui
e' stata adottata una autorizzazione generale possono
comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 269.
3. Almeno quarantacinque giorni prima
dell'installazione il gestore degli stabilimenti di cui al
comma 2, presenta all'autorita' competente o ad altra
autorita' da questa delegata una domanda di adesione
all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi
prescritti. L'autorita' che riceve la domanda puo', con
proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui
non siano rispettati i requisiti previsti
dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai
piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo
271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni
di rischio sanitario o di zone che richiedono una
particolare tutela ambientale. Tale procedura si applica
anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una
modifica dello stabilimento. Resta fermo l'obbligo di
sottoporre lo stabilimento all'autorizzazione di cui
all'articolo 269 in caso di modifiche per effetto delle
quali lo stabilimento non sia piu' conforme alle previsioni
dell'autorizzazione generale. L'autorizzazione generale si
applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da
successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai
dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su
tale termine le domande di adesione relative alle modifiche
dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima
della scadenza di tale periodo il gestore presenta una
domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente,
corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorita'
competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo
delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del
presente articolo. Per le autorizzazioni generali
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo
rinnovo e' effettuato entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore della parte quinta del presente decreto e
i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione,
corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che
seguono al rinnovo o nei diversi termini stabiliti
dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio
puo' essere continuato. In caso di mancata presentazione
della domanda di adesione nei termini previsti dal presente
comma lo stabilimento si considera in esercizio senza
autorizzazione alle emissioni.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano:
a) in caso di emissione di sostanze cancerogene,
tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di
tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate, come
individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte
quinta del presente decreto, o
b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o
nell'attivita', le sostanze o i preparati classificati dal
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come
cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a
causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state
assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49,
R60, R 61.
4-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi
dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare
l'allegato IV, parte II, alla parte quinta del presente
decreto con l'indicazione dei casi in cui, in deroga al
comma precedente, l'autorita' competente puo' permettere,
nell'autorizzazione generale, l'utilizzo di sostanze
inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49,
R60, R61, R68, in considerazione degli scarsi quantitativi
d'impiego o delle ridotte percentuali di presenza nelle
materie prime o nelle emissioni.
5. Il presente titolo non si applica agli
stabilimenti destinati alla difesa nazionale ed alle
emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria
esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza
degli ambienti di lavoro. Agli impianti di distribuzione
dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti
disposizioni degli articoli 276 e 277.».
«Art. 273 (Grandi impianti di combustione). - 1.
L'Allegato II alla parte quinta del presente decreto
stabilisce, in relazione ai grandi impianti di combustione,
i valori limite di emissione, inclusi quelli degli impianti
multicombustibili, le modalita' di monitoraggio e di
controllo delle emissioni, i criteri per la verifica della
conformita' ai valori limite e le ipotesi di anomalo
funzionamento o di guasto degli impianti.
2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano
i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni
da 1 a 5, lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla
parte quinta del presente decreto.
3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2006
i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni
da 1 a 5, lettera A, e sezione 6 dell'Allegato II alla
parte quinta del presente decreto si applicano a partire
dal 1° gennaio 2008. Fino a tale data si applicano gli
articoli 3, comma 1, 6, comma 2, e 14, comma 3, nonche' gli
Allegati 4, 5, 6 e 9 del decreto del Ministro dell'ambiente
8 maggio 1989. Sono fatti salvi i diversi termini previsti
nel suddetto Allegato II.
4. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 1988
i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni
da 1 a 5, lettera A, e sezioni 6 e 7 dell'Allegato II alla
parte quinta del presente decreto si applicano a partire
dal 1° gennaio 2008. Fino a tale data si applicano i valori
limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di
azoto, le polveri e per i metalli e loro composti previsti
dal decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, o
contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, nonche' le prescrizioni relative alle anomalie degli
impianti di abbattimento stabilite all'Allegato II, parte
A, lettera E, dello stesso decreto ministeriale. Fino a
tale data si applicano altresi' i massimali e gli obiettivi
di riduzione delle emissioni, fissati nella parte V
dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto.
Sono fatti salvi i diversi termini previsti in tale
Allegato II.
5. I gestori dei grandi impianti di combustione di cui
al comma 4 possono essere esentati dall'obbligo di
osservare i valori limite di emissione previsti dalla parte
II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezione 6 dell'Allegato
II alla parte quinta del presente decreto, sulla base della
procedura disciplinata dalla parte I dello stesso Allegato
II.
6. Ai fini dell'adeguamento degli impianti di cui ai
commi 3 e 4 ai valori limite di emissione ivi previsti, il
gestore, nell'ambito della richiesta di autorizzazione
integrata ambientale, presenta all'autorita' competente una
relazione tecnica contenente la descrizione dell'impianto,
delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento e
della qualita' e quantita' delle emissioni, dalla quale
risulti il rispetto delle prescrizioni di cui al presente
titolo, oppure un progetto di adeguamento finalizzato al
rispetto delle medesime.
7. Per gli impianti di potenza termica nominale pari a
50 MW, la relazione tecnica o il progetto di adeguamento di
cui al comma 6 devono essere presentati entro il 1° agosto
2007 e, in caso di approvazione, l'autorita' competente
provvede, ai sensi dell'articolo 269, a rinnovare le
autorizzazioni in atto.
8. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 271,
comma 14, i valori limite di emissione non si applicano ai
grandi impianti di combustione nei casi di anomalo
funzionamento previsti dalla parte I dell'Allegato II alla
parte quinta del presente decreto, nel rispetto delle
condizioni ivi previste.
9. Se piu' impianti di combustione, anche di potenza
termica nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati nello
stesso stabilimento l'autorita' competente deve, in
qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico
impianto ai fini della determinazione della potenza termica
nominale in base alla quale stabilire i valori limite di
emissione. L'autorita' competente, tenendo conto delle
condizioni tecniche ed economiche, puo' altresi' disporre
il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un
solo punto di emissione ed applicare i valori limite che,
in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero
all'impianto piu' recente.
10. L'adeguamento alle disposizioni del comma 9 e'
effettuato nei tempi a tal fine stabiliti
dall'autorizzazione.
11. Nel caso in cui un grande impianto di combustione
sia sottoposto alle modifiche qualificate come sostanziali
dalla normativa vigente in materia di autorizzazione
integrata ambientale, si applicano i valori limite di
emissione stabiliti nella parte II, sezioni da 1 a 5,
lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta
del presente decreto.
12. Fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale,
per gli impianti nuovi o in caso di modifiche ai sensi del
comma 11, la domanda di autorizzazione deve essere
corredata da un apposito studio concernente la fattibilita'
tecnica ed economica della generazione combinata di calore
e di elettricita'. Nel caso in cui tale fattibilita' sia
accertata, anche alla luce di elementi diversi da quelli
contenuti nello studio, l'autorita' competente, tenuto
conto della situazione del mercato e della distribuzione,
condiziona il rilascio del provvedimento autorizzativo alla
realizzazione immediata o differita di tale soluzione.
13. Dopo il 1° gennaio 2008, agli impianti di
combustione di potenza termica nominale inferiore a 50MW ed
agli altri impianti esclusi dal campo di applicazione della
parte quinta del presente decreto, facenti parte di una
raffineria, continuano ad applicarsi, fatto salvo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di
autorizzazione integrata ambientale, i valori limite di
emissione calcolati, su un intervallo mensile o inferiore,
come rapporto ponderato tra la somma delle masse inquinanti
emesse e la somma dei volumi delle emissioni di tutti gli
impianti della raffineria, inclusi quelli ricadenti nel
campo di applicazione del presente articolo.
14. In caso di realizzazione di grandi impianti di
combustione che potrebbero arrecare un significativo
pregiudizio all'ambiente di un altro Stato della Comunita'
europea, l'autorita' competente informa il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991,
ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano
agli impianti di combustione destinati alla produzione di
energia, ad esclusione di quelli che utilizzano
direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di
fabbricazione. Sono esclusi in particolare:
a) gli impianti in cui i prodotti della combustione
sono utilizzati per il riscaldamento diretto,
l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti
o dei materiali, come i forni di riscaldo o i forni di
trattamento termico;
b) gli impianti di postcombustione, cioe' qualsiasi
dispositivo tecnico per la depurazione dell'effluente
gassoso mediante combustione, che non sia gestito come
impianto indipendente di combustione;
c) i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori
di craking catalitico;
d) i dispositivi di conversione del solfuro di
idrogeno in zolfo;
e) i reattori utilizzati nell'industria chimica;
f) le batterie di forni per il coke;
g) i cowpers degli altiforni;
h) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la
propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;
i) le turbine a gas usate su piattaforme off-shore e
sugli impianti di rigassificazione di gas naturale
liquefatto off-shore;
l) (Soppressa).
m) gli impianti azionati da motori diesel, a benzina
o a gas.
16. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle turbine a gas autorizzate successivamente all'entrata
in vigore della parte quinta del presente decreto. Alle
turbine a gas autorizzate precedentemente si applicano
esclusivamente le disposizioni alle stesse riferite
dall'Allegato II alla parte quinta del presente decreto in
materia di monitoraggio e controllo delle emissioni,
nonche' di anomalie e guasti degli impianti di
abbattimento.».
«Art. 274 (Raccolta e trasmissione dei dati sulle
emissioni dei grandi impianti di combustione). - 1. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare trasmette alla Commissione europea, ogni tre anni, una
relazione inerente le emissioni di biossido di zolfo,
ossidi di azoto e polveri di tutti i grandi impianti di
combustione di cui alla parte quinta del presente decreto,
nella quale siano separatamente indicate le emissioni delle
raffinerie. Tale relazione e' trasmessa per la prima volta
entro il 31 dicembre 2007 in relazione al periodo di tre
anni che decorre dal 1° gennaio 2004 e, in seguito, entro
dodici mesi dalla fine di ciascun successivo periodo di tre
anni preso in esame. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare trasmette inoltre alla
Commissione europea, su richiesta, i dati annuali relativi
alle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e
polveri dei singoli impianti di combustione.
2. A partire dal 1° gennaio 2008, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
presenta ogni anno alla Commissione europea una relazione
concernente gli impianti anteriori al 1988 per i quali e'
stata concessa l'esenzione prevista dall'articolo 273,
comma 5, con l'indicazione dei tempi utilizzati e non
utilizzati che sono stati autorizzati per il restante
periodo di funzionamento degli impianti. A tal fine
l'autorita' competente, se diversa dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
comunica a tale Ministero le predette esenzioni
contestualmente alla concessione delle stesse.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare presenta ogni anno alla Commissione
europea una relazione circa i casi in cui sono applicate le
deroghe di cui alla parte II, sezioni 1 e 4, lettera A,
paragrafo 2, dell'Allegato II alla parte quinta del
presente decreto e le deroghe di cui alle note delle
lettere A e B del medesimo Allegato II, parte II, sezione
1. A tal fine l'autorita' competente, se diversa dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, comunica a tale Ministero le predette deroghe
contestualmente all'applicazione delle stesse.
4. Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006,
i gestori dei grandi impianti di combustione comunicano
all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), con le modalita' previste dalla parte
III dell'Allegato II alla parte quinta del presente
decreto, le emissioni totali, relative all'anno precedente,
di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri,
determinate conformemente alle prescrizioni della parte IV
dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto,
nonche' la quantita' annua totale di energia prodotta
rispettivamente dalle biomasse, dagli altri combustibili
solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli
altri gas, riferita al potere calorifico netto, e la
caratterizzazione dei sistemi di abbattimento delle
emissioni. In caso di mancata comunicazione dei dati e
delle informazioni di cui al presente comma, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del
codice penale, ordina al gestore inadempiente di
provvedere.
5. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), sulla base delle informazioni di cui al
comma 4, elabora una relazione in cui sono riportate le
emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri
di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte
quinta del presente decreto. Tale relazione deve indicare
le emissioni totali annue di biossido di zolfo, ossidi di
azoto e polveri e la quantita' annua totale di energia
prodotta rispettivamente dalle biomasse, dagli altri
combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas
naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico
netto. Almeno due mesi prima della scadenza prevista dal
comma 1 per la trasmissione dei dati alla Commissione
europea, l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) trasmette al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la
suddetta relazione, nonche' i dati disaggregati relativi a
ciascun impianto.
6. I dati di cui al comma 4 sono raccolti e inviati in
formato elettronico. A tal fine debbono essere osservate,
ove disponibili, le procedure indicate sul sito internet
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. La relazione di cui al comma 5, nonche' i dati
disaggregati raccolti dall'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) sono resi
disponibili alle autorita' competenti sul sito internet del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
7. Il presente articolo si applica anche alle turbine a
gas autorizzate prima dell'entrata in vigore della parte
quinta del presente decreto.».
«Art. 275 (Emissioni di cov). - 1. L'Allegato III alla
parte quinta del presente decreto stabilisce, relativamente
alle emissioni di composti organici volatili, i valori
limite di emissione, le modalita' di monitoraggio e di
controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione
della conformita' dei valori misurati ai valori limite e le
modalita' di redazione del piano di gestione dei solventi.
2. Se nello stesso stabilimento sono esercitate,
mediante uno o piu' impianti o macchinari e sistemi non
fissi o operazioni manuali, una o piu' attivita'
individuate nella parte II dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto le quali superano singolarmente
le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a ciascuna
di tali attivita' si applicano, secondo le modalita' di cui
al comma 7, i valori limite per le emissioni convogliate e
per le emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato III,
parte III, oppure i valori limite di emissione totale di
cui a tale Allegato III, parti III e IV, nonche' le
prescrizioni ivi previste. Tale disposizione si applica
anche alle attivita' che, nello stesso stabilimento, sono
direttamente collegate e tecnicamente connesse alle
attivita' individuate nel suddetto Allegato III, parte II,
e che possono influire sulle emissioni di COV. Il
superamento delle soglie di consumo di solvente e' valutato
con riferimento al consumo massimo teorico di solvente. Le
attivita' di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto comprendono la pulizia delle
apparecchiature e non comprendono la pulizia dei prodotti,
fatte salve le diverse disposizioni ivi previste.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, i valori
limite per le emissioni convogliate si applicano a ciascun
impianto che produce tali emissioni ed i valori limite per
le emissioni diffuse si applicano alla somma delle
emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i
macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni.
4. Il gestore che intende effettuare le attivita' di
cui al comma 2 presenta all'autorita' competente una
domanda di autorizzazione dello stabilimento in conformita'
all'articolo 269 e a quanto previsto nel presente articolo
e nell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto
oppure, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione
all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, comma
3. In aggiunta ai casi previsti dall'articolo 269, comma 8,
la domanda di autorizzazione deve essere presentata anche
dal gestore dello stabilimento in cui sono esercitate le
attivita' che, a seguito di una modifica del consumo
massimo teorico di solvente, rientrano tra quelle di cui al
comma 2.
5. L'autorizzazione stabilisce, sulla base dei commi 2
e 7, i valori limite di emissione e le prescrizioni che
devono essere rispettati. Per la captazione e il
convogliamento si applica l'articolo 270.
6. L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico
di solvente e l'emissione totale annua conseguente
all'applicazione dei valori limite di cui al comma 2,
individuata sulla base di detto consumo, nonche' la
periodicita' dell'aggiornamento del piano di gestione di
cui alla parte V dell'Allegato III alla parte quinta del
presente decreto.
7. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti
dal comma 2 e' assicurato mediante l'applicazione delle
migliori tecniche disponibili e, in particolare,
utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di
solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione
delle attivita' e, ove necessario, installando idonei
dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le
emissioni di composti organici volatili.
8. Se le attivita' di cui al comma 2 sono esercitate
presso uno stabilimento autorizzato ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
prima del 13 marzo 2004, le emissioni devono essere
adeguate alle pertinenti prescrizioni dell'Allegato III
alla parte quinta del presente decreto e alle altre
prescrizioni del presente articolo entro il 31 ottobre
2007, ovvero, in caso di adeguamento a quanto previsto dal
medesimo Allegato III, parte IV, entro le date ivi
stabilite. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa
vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale,
l'adeguamento e' effettuato sulla base dei progetti
presentati all'autorita' competente ai sensi del decreto
ministeriale 14 gennaio 2004, n. 44. Tali stabilimenti si
considerano anteriori al 2006 o anteriori al 1988 sulla
base dei criteri di cui all'articolo 268, comma 1, lettere
i) e i-bis). In caso di mancata presentazione del progetto
o di diniego all'approvazione del progetto da parte
dell'autorita' competente, le attivita' si considerano in
esercizio senza autorizzazione. I termini di adeguamento
previsti dal presente comma si applicano altresi' agli
stabilimenti di cui al comma 20, in esercizio al 12 marzo
2004, i cui gestori aderiscano all'autorizzazione generale
ivi prevista entro sei mesi dall'entrata in vigore della
parte quinta del presente decreto o abbiano precedentemente
aderito alle autorizzazioni generali adottate ai sensi
dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44.
9. Se le attivita' di cui al comma 2 sono effettuate
esclusivamente da macchinari e sistemi non fissi o da
operazioni manuali, in esercizio prima dell'entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto, le
emissioni devono essere adeguate alle pertinenti
prescrizioni dell'Allegato III alla parte quinta del
presente decreto e alle altre prescrizioni del presente
articolo entro il 31 ottobre 2007. A tal fine
l'autorizzazione di cui al comma 4 deve essere richiesta
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte
quinta del presente decreto. In caso di mancata
presentazione della richiesta entro tale termine le
attivita' si considerano in esercizio senza autorizzazione.
10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima
del 13 marzo 2004 che conseguono un maggiore contenimento
delle emissioni di composti organici volatili rispetto a
quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni di
cui alle parti III e IV dell'Allegato III alla parte quinta
del presente decreto. In tal caso rimangono validi i metodi
di campionamento e di analisi precedentemente in uso. E'
fatta salva la facolta' del gestore di chiedere
all'autorita' competente di rivedere dette autorizzazioni
sulla base delle disposizioni della parte quinta del
presente decreto.
11. La domanda di autorizzazione di cui al comma 4 deve
essere presentata anche dal gestore degli stabilimenti nei
quali sono esercitate le attivita' di cui al comma 2,
effettuate ai sensi dei commi 8 e 9, ove le stesse siano
sottoposte a modifiche sostanziali. L'autorizzazione
prescrive che le emissioni provenienti dagli stabilimenti
in cui si effettuano le attivita' oggetto di modifica
sostanziale:
a) siano immediatamente adeguate alle prescrizioni
del presente articolo o
b) siano adeguate alle prescrizioni del presente
articolo entro il 31 ottobre 2007 se le emissioni totali di
tutte le attivita' svolte dal gestore nello stesso luogo
non superano quelle che si producono in caso di
applicazione della lettera a).
12. Se il gestore comprova all'autorita' competente
che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non
e' possibile rispettare il valore limite per le emissioni
diffuse, tale autorita' puo' autorizzare deroghe a detto
valore limite, purche' cio' non comporti rischi per la
salute umana o per l'ambiente.
13. Nei casi previsti nella parte III dell'Allegato III
alla parte quinta del presente decreto, l'autorita'
competente puo' esentare il gestore dall'applicazione delle
prescrizioni ivi stabilite se le emissioni non possono
essere convogliate ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2.
In tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto,
salvo il gestore comprovi all'autorita' competente che il
rispetto di detto Allegato non e', nel caso di specie,
tecnicamente ed economicamente fattibile e che l'impianto
utilizza la migliore tecnica disponibile.
14. L'autorita' competente comunica al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nella relazione di cui al comma 18, le deroghe autorizzate
ai sensi dei commi 12 e 13.
15. Se due o piu' attivita' effettuate nello stesso
luogo superano singolarmente le soglie di cui al comma 2,
l'autorita' competente puo':
a) applicare i valori limite previsti da tale comma a
ciascuna singola attivita' o
b) applicare un valore di emissione totale, riferito
alla somma delle emissioni di tali attivita', non superiore
a quello che si avrebbe applicando quanto previsto dalla
lettera a); la presente opzione non si estende alle
emissioni delle sostanze indicate nel comma 17.
16. Il gestore che, nei casi previsti dal comma 8,
utilizza un dispositivo di abbattimento che consente il
rispetto di un valore limite di emissione pari a 50 mgC/N
m³, in caso di combustione, e pari a 150 mgC/N m³, in tutti
gli altri casi, deve rispettare i valori limite per le
emissioni convogliate di cui alla parte III dell'Allegato
III alla parte quinta del presente decreto entro il 1°
aprile 2013, purche', sin dalle date di adeguamento
previste dal comma 8, le emissioni totali non superino
quelle che si sarebbero prodotte in caso di applicazione
delle prescrizioni della parte III dell'Allegato III alla
parte quinta del presente decreto.
17. La parte I dell'Allegato III alla parte quinta del
presente decreto stabilisce appositi valori limite di
emissione per le sostanze caratterizzate da particolari
rischi per la salute e l'ambiente.
18. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a partire dal 2005,
una relazione relativa all'applicazione del presente
articolo, in conformita' a quanto previsto dalla decisione
2007/531/CE del 26 luglio 2007 della Commissione europea.
Copia della relazione e' inviata dalle autorita' competenti
alla regione o alla provincia autonoma. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
invia tali informazioni alla Commissione europea.
19. (Soppresso).
20. I gestori degli stabilimenti costituiti da uno o
piu' impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti
e di pellami, escluse le pellicce, e delle
pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per i quali l'autorita'
competente non abbia adottato autorizzazioni di carattere
generale, comunicano a tali autorita' di aderire
all'autorizzazione di cui alla parte VII dell'Allegato III
alla parte quinta del presente decreto. E' fatto salvo il
potere delle medesime autorita' di adottare successivamente
nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi
dell'articolo 272, l'obbligatoria adesione alle quali
comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di
quella prevista dalla parte VII dell'Allegato III alla
parte quinta del presente decreto relativamente al
territorio a cui tali nuove autorizzazioni si riferiscono.
A tali attivita' non si applicano le prescrizioni della
parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3. e 3.4 dell'Allegato
III alla parte quinta del presente decreto.
21. Costituisce modifica sostanziale, ai sensi del
presente articolo:
a) per le attivita' di ridotte dimensioni, una
modifica del consumo massimo teorico di solventi che
comporta un aumento delle emissioni di composti organici
volatili superiore al venticinque per cento;
b) per tutte le altre attivita', una modifica del
consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento
delle emissioni di composti organici volatili superiore al
dieci per cento;
c) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorita'
competente, potrebbe avere effetti negativi significativi
sulla salute umana o sull'ambiente;
d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di
solventi che comporti la variazione dei valori limite
applicabili;
22. Per attivita' di ridotte dimensioni, ai sensi del
comma 21, si intendono le attivita' di cui alla parte III,
punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13,16 o 17 dell'Allegato III alla
parte quinta del presente decreto aventi un consumo massimo
teorico di solventi inferiore o uguale alla piu' bassa tra
le soglie di consumo ivi indicate in terza colonna e le
altre attivita' di cui alla parte III del medesimo Allegato
III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore
a 10 tonnellate l'anno.».
«Art. 276 (Controllo delle emissioni di cov derivanti
dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai
terminali agli impianti di distribuzione). - 1. L'Allegato
VII alla parte quinta del presente decreto stabilisce le
prescrizioni che devono essere rispettate ai fini del
controllo delle emissioni di COV relativamente:
a) agli impianti di deposito presso i terminali;
b) agli impianti di caricamento di benzina presso i
terminali;
c) agli impianti adibiti al deposito temporaneo di
vapori presso i terminali;
d) alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna:
e) agli impianti di deposito presso gli impianti di
distribuzione dei carburanti;
f) alle attrezzature per le operazioni di
trasferimento della benzina presso gli impianti di
distribuzione e presso terminali in cui e' consentito il
deposito temporaneo di vapori.
2. Per impianti di deposito ai sensi del presente
articolo si intendono i serbatoi fissi adibiti allo
stoccaggio di benzina. Per tali impianti di deposito
situati presso i terminali le pertinenti prescrizioni
dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto
costituiscono le misure che i gestori devono adottare ai
sensi dell'articolo 269, comma 10. Con apposito
provvedimento l'autorita' competente puo' disporre deroghe
a tali prescrizioni, relativamente agli obblighi di
rivestimento, ove necessario ai fini della tutela di aree
di particolare pregio sotto il profilo paesaggistico.
3. Per impianti di distribuzione, ai sensi del presente
articolo, si intendono gli impianti in cui la benzina viene
erogata ai serbatoi di tutti i veicoli a motore da impianti
di deposito.
4. Nei terminali all'interno dei quali e' movimentata
una quantita' di benzina inferiore a 10.000 tonnellate/anno
e la cui costruzione e' stata autorizzata prima del 3
dicembre 1997, ai sensi della normativa vigente al momento
dell'autorizzazione, gli impianti di caricamento si
adeguano alle disposizioni della parte II, paragrafo 2,
dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto
entro il 17 maggio 2010. Fino alla data di adeguamento deve
essere garantita l'agibilita' delle operazioni di
caricamento anche per i veicoli-cisterna con caricamento
dall'alto. Per quantita' movimentata si intende la
quantita' totale annua massima di benzina caricata in
cisterne mobili dagli impianti di deposito del terminale
nei tre anni precedenti il 17 maggio 2000.
5. Le prescrizioni di cui alla parte II, punto 3.2,
dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto si
applicano ai veicoli cisterna collaudati dopo il 17
novembre 2000 e si estendono agli altri veicoli cisterna a
partire dal 17 maggio 2010. Tali prescrizioni non si
applicano ai veicoli cisterna a scomparti tarati,
collaudati dopo il 1° gennaio 1990 e attrezzati con un
dispositivo che garantisca la completa tenuta di vapori
durante la fase di caricamento. A tali veicoli cisterna a
scomparti tarati deve essere consentita l'agibilita' delle
operazioni di caricamento presso gli impianti di deposito
dei terminali.
6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti
di cui al comma 1, lettera b), sono soggetti, ove producano
emissioni in atmosfera, all'autorizzazione di cui
all'articolo 269.».
«Art. 277 (Recupero di cov prodotti durante le
operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli
impianti di distribuzione carburanti). - 1. I distributori
degli impianti di distribuzione dei carburanti devono
essere attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di
benzina che si producono durante le operazioni di
rifornimento degli autoveicoli. Gli impianti di
distribuzione, i distributori e i sistemi di recupero dei
vapori devono essere conformi alle pertinenti prescrizioni
dell'Allegato VIII alla parte quinta del presente decreto,
relative ai requisiti di efficienza, ai requisiti
costruttivi, ai requisiti di installazione, ai controlli
periodici ed agli obblighi di documentazione.
2. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) impianti di distribuzione: ogni impianto in cui la
benzina viene erogata ai serbatoi degli autoveicoli da
impianti di deposito;
b) impianti di deposito: i serbatoi fissi adibiti
allo stoccaggio di benzina presso gli impianti di
distribuzione;
c) distributore: ogni apparecchio finalizzato
all'erogazione di benzina; il distributore deve essere
dotato di idonea pompa di erogazione in grado di aspirare
dagli impianti di deposito o, in alternativa, essere
collegato a un sistema di pompaggio centralizzato; se
inserito in un impianto di distribuzione di carburanti in
rapporto con il pubblico, il distributore deve essere
inoltre dotato di un idoneo dispositivo per l'indicazione
ed il calcolo delle quantita' di benzina erogate;
d) sistema di recupero dei vapori: l'insieme dei
dispositivi atti a prevenire l'emissione in atmosfera di
COV durante i rifornimenti di benzina di autoveicoli. Tale
insieme di dispositivi comprende pistole di erogazione
predisposte per il recupero dei vapori, tubazioni
flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la
separazione della linea dei vapori dalla linea di
erogazione del carburante, collegamenti interni ai
distributori, linee interrate per il passaggio dei vapori
verso i serbatoi, e tutte le apparecchiature e i
dispositivi atti a garantire il funzionamento degli
impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza.
3. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei
vapori devono essere omologati dal Ministero dell'interno,
a cui il costruttore presenta apposita istanza corredata
della documentazione necessaria ad identificare i
dispositivi e dalla certificazione di cui al paragrafo 2,
punto 2.3, dell'Allegato VIII alla parte quinta del
presente decreto. Ai fini del rilascio dell'omologazione,
il Ministero dell'interno verifica la rispondenza dei
dispositivi ai requisiti di efficienza di cui al comma 1 ed
ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla
vigente normativa. In caso di mancata pronuncia
l'omologazione si intende negata.
4. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei
vapori che sono stati omologati delle competenti autorita'
di altri Paesi appartenenti all'Unione europea possono
essere utilizzati per attrezzare i distributori degli
impianti di distribuzione, previo riconoscimento da parte
del Ministero dell'interno, a cui il costruttore presenta
apposita istanza, corredata dalla documentazione necessaria
ad identificare i dispositivi, dalle certificazioni di
prova rilasciate dalle competenti autorita' estere e da una
traduzione giurata in lingua italiana di tali documenti e
certificazioni. Ai fini del riconoscimento, il Ministero
dell'interno verifica i documenti e le certificazioni
trasmessi e la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di
sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa. In
caso di mancata pronuncia il riconoscimento si intende
negato.
5. Durante le operazioni di rifornimento degli
autoveicoli i gestori degli impianti di distribuzione
devono mantenere in funzione i sistemi di recupero dei
vapori di cui al comma 1.».
«Art. 278 (Poteri di ordinanza). - 1. In caso di
inosservanza delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 279 e delle misure cautelari
disposte dall'autorita' giudiziaria, l'autorita' competente
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine
entro il quale le irregolarita' devono essere eliminate;
b) alla diffida ed alla contestuale temporanea
sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli
impianti e alle attivita' per i quali vi e' stata
violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute o per
l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento
agli impianti e alle attivita' per i quali vi e' stata
violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di
mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la
diffida o qualora la reiterata inosservanza delle
prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini
situazioni di pericolo o di danno per la salute o per
l'ambiente.».
«Art. 279 (Sanzioni). - 1. Chi inizia a installare o
esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta
autorizzazione ovvero continua l'esercizio con
l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e'
punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o
dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena
e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica
sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo
269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una
modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione
prevista dall'articolo 269, comma 8, e' assoggettato ad una
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla
cui irrogazione provvede l'autorita' competente.
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i
valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti
dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla
parte quinta del presente decreto, dai piani e dai
programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le
prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente
ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino
ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori
limite o le prescrizioni violati sono contenuti
nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le
sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale
autorizzazione.
3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad
esercitare un'attivita' senza averne dato la preventiva
comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma
6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, e' punito con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a
milletrentadue euro.
4. Chi non comunica all'autorita' competente i dati
relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma
6, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda
fino a milletrentadue euro.
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la
pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei
valori limite di emissione determina anche il superamento
dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla
vigente normativa.
6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1,
non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento
anche temporaneo delle emissioni e' punito con la pena
dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a
milletrentadue euro.
7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo
276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle
sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione
delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimilaquattrocentonovantatre euro a
centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.
All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli
articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.
689, la regione o la diversa autorita' indicata dalla legge
regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere e'
sempre disposta in caso di recidiva.».
«Art. 281 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. I
gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via
provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ad
esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che
sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 272,
comma 3, devono presentare una domanda di autorizzazione ai
sensi dell'articolo 269 entro i termini di seguito
indicati. Le regioni e le province autonome adottano, nel
rispetto di tali termini, appositi calendari per la
presentazione delle domande; in caso di mancata adozione
dei calendari, la domanda di autorizzazione deve essere
comunque presentata nei termini stabiliti dal presente
comma. La mancata presentazione della domanda nei termini,
inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza
della precedente autorizzazione. L'autorita' competente si
pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di
integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci
mesi dalla ricezione della domanda stessa. Se la domanda e'
presentata nei termini, l'esercizio degli stabilimenti puo'
essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorita'
competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini
previsti, l'esercizio puo' essere proseguito fino alla
scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a
cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi
dell'articolo 269. In caso di stabilimenti autorizzati in
via provvisoria o in forma tacita, il gestore deve
adottare, fino alla pronuncia dell'autorita' competente,
tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche
temporaneo delle emissioni. La domanda di autorizzazione di
cui al presente comma deve essere presentata entro i
seguenti termini:
a) tra la data di entrata in vigore della parte
quinta del presente decreto ed il 31 dicembre 2011 per
stabilimenti anteriori al 1988;
b) tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per
impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in
data anteriore al 1° gennaio 2000;
c) tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per
stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati
in data successiva al 31 dicembre 1999.
2. Non sono sottoposti alla procedura autorizzativa
prevista dal comma 1, gli stabilimenti per cui
l'autorizzazione e' stata rinnovata ai sensi dell'articolo
269, commi 7 o 8. Se uno stabilimento anteriore al 1988 e'
sottoposto ad una modifica sostanziale, ai sensi
dell'articolo 269, comma 8, prima del termine previsto dal
comma 1, l'autorita' competente procede, in ogni caso, al
rinnovo dell'autorizzazione.
3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data
di entrata in vigore della parte quinta del presente
decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente
titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo
entro il 1° settembre 2013 o nel piu' breve termine
stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo
stabilimento e' soggetto a tale autorizzazione la relativa
domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 269
o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012.
L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a
otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di
autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della
domanda stessa. Dopo la presentazione della domanda, le
condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non
possono essere modificati fino all'ottenimento
dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione della
domanda entro il termine previsto o in caso di
realizzazione di modifiche prima dell'ottenimento
dell'autorizzazione, lo stabilimento si considera in
esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la
domanda e' presentata nel termine previsto, l'esercizio
puo' essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorita'
competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini
previsti, l'esercizio puo' essere proseguito fino alla
scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a
cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi
dell'articolo 269. Ai soli fini della determinazione dei
valori limite e delle prescrizioni di cui agli articoli 271
e 272, tali stabilimenti si considerano nuovi. La procedura
prevista dal presente articolo si applica anche in caso di
stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore
della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel
campo di applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ma erano esentati
dall'autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto di
tale parte quinta, siano soggetti all'autorizzazione alle
emissioni in atmosfera.
4. Per gli stabilimenti in esercizio alla data di
entrata in vigore della parte quinta del presente decreto
che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo
e che ricadevano nel campo di applicazione della legge 13
luglio 1966, n. 615, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo II del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW,
l'autorita' competente, ai fini dell'applicazione del comma
3, adotta le autorizzazioni generali di cui all'articolo
272, comma 2, entro cinque anni da tale data. In caso di
mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine
prescritto, la stessa e' rilasciata con apposito decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e i gestori comunicano la propria adesione
all'autorita' competente o all'autorita' da questa
delegata; e' fatto salvo il potere dell'autorita'
competente di adottare successivamente nuove autorizzazioni
di carattere generale, ai sensi dell'articolo 272,
l'obbligatoria adesione alle quali comporta, per il
soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
5. All'integrazione e alla modifica degli allegati alla
parte quinta del presente decreto provvede il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. All'adozione di tali atti si procede altresi'
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, relativamente alle emissioni provenienti da
attivita' agricole, e di concerto con i Ministri
dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'economia e delle finanze, relativamente alla modifica
degli allegati VII e VIII alla parte quinta del presente
decreto. I decreti sono adottati sulla base dell'articolo
17, comma 2, della legge 17 agosto 1988, n. 400, e, in caso
di attuazione di direttive comunitarie che modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico
previste negli allegati, sulla base dell'articolo 13 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11. L'allegato I e l'allegato VI
alla parte quinta del presente decreto sono aggiornati per
la prima volta rispettivamente entro il 30 giugno 2011 ed
entro il 31 dicembre 2010.
6. Alla modifica ed integrazione degli Allegati alla
parte quinta del presente decreto, al fine di dare
attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui
le stesse comportino modifiche delle modalita' esecutive e
delle caratteristiche di ordine tecnico stabilite dalle
norme vigenti, si provvede ai sensi dell'articolo 13 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Le domande di autorizzazione, i provvedimenti
adottati dall'autorita' competente e i risultati delle
attivita' di controllo, ai sensi del presente titolo,
nonche' gli elenchi delle attivita' autorizzate in possesso
dell'autorita' competente sono messi a disposizione del
pubblico ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
8. L'adozione, da parte dell'autorita' competente o
della regione che abbia delegato la propria competenza, di
un atto precedentemente omesso preclude la conclusione del
procedimento con il quale il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare esercita i poteri
sostitutivi previsti dal presente titolo. A tal fine
l'autorita' che adotta l'atto ne da' tempestiva
comunicazione al Ministero.
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza
oneri a carico della finanza pubblica, una commissione per
la raccolta, l'elaborazione e la diffusione, tra le
autorita' competenti, dei dati e delle informazioni
rilevanti ai fini dell'applicazione della parte quinta del
presente decreto e per la valutazione delle migliori
tecniche disponibili di cui all'articolo 268, comma 1,
lettera aa). La commissione e' composta da un
rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con funzioni di
presidente, un rappresentante nominato dal Ministro delle
attivita' produttive, un rappresentante nominato dal
Ministro della salute e cinque rappresentanti nominati
dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni
della Commissione possono partecipare uno o piu'
rappresentanti di ciascuna regione o provincia autonoma. Il
decreto istitutivo disciplina anche le modalita' di
funzionamento della commissione, inclusa la periodicita'
delle riunioni, e le modalita' di partecipazione di
soggetti diversi dai componenti. Ai componenti della
commissione e agli altri soggetti che partecipano alle
riunioni della stessa non spetta la corresponsione di
compensi, indennita', emolumenti a qualsiasi titolo
riconosciuti o rimborsi spese.
10. A fini di informazione le autorita' competenti
rendono disponibili al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, in formato digitale, le
autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 269 e
272.
11. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal
presente titolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare si puo' avvalere dell'ISPRA ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
«Art. 283 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
titolo si applicano le seguenti definizioni:
a) impianto termico: impianto destinato alla
produzione di calore costituito da uno o piu' generatori di
calore e da un unico sistema di distribuzione e
utilizzazione di tale calore, nonche' da appositi
dispositivi di regolazione e di controllo;
b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di
combustione alimentato con combustibili al fine di produrre
calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno
scambiatore di calore;
c) focolare: parte di un generatore di calore nella
quale avviene il processo di combustione;
d) impianto termico civile: impianto termico la cui
produzione di calore e' esclusivamente destinata, anche in
edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla
climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al
riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari;
l'impianto termico civile e' centralizzato se serve tutte
le unita' dell'edificio o di piu' edifici ed e' individuale
negli altri casi;
e) potenza termica nominale dell'impianto: la somma
delle potenze termiche nominali dei singoli focolari
costituenti l'impianto;
f) potenza termica nominale del focolare: il prodotto
del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato
e della portata massima di combustibile bruciato
all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi
multipli;
g) valore di soglia: potenza termica nominale
dell'impianto pari a 0.035MW;
h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che
sia effettuato su un impianto gia' installato e che
richieda la dichiarazione di conformita' di cui
all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.
37;
i) autorita' competente: l'autorita' responsabile dei
controlli, gli accertamenti e le ispezioni previsti
dall'articolo 9 e dall'allegato L del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o la diversa autorita'
indicata dalla legge regionale;
l) installatore: il soggetto indicato dall'articolo 3
del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
m) responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto: il soggetto indicato dall'articolo 11, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412;
n) conduzione di un impianto termico: insieme delle
operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta
combustione nei focolari e l'adeguamento del regime
dell'impianto termico alla richiesta di calore.».
«Art. 286 (Valori limite di emissione). - 1. Le
emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di
potenza termica nominale superiore al valore di soglia
devono rispettare i valori limite previsti dalla parte III
dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e i
piu' restrittivi valori limite previste dai piani e dai
programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente
normativa, ove necessarie al conseguimento ed al rispetto
dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.
2. I valori di emissione degli impianti di cui al comma
1 devono essere controllati almeno annualmente dal
responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto nel corso delle normali operazioni di
controllo e manutenzione. I valori misurati, con
l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura
utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura,
devono essere allegati al libretto di centrale previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412. Tale controllo annuale dei valori di emissione non e'
richiesto nei casi previsti dalla parte III, sezione 1
dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto. Al
libretto di centrale devono essere allegati altresi' i
documenti o le dichiarazioni che attestano l'espletamento
delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei
valori limite di emissione previste dal libretto centrale.
3. Ai fini del campionamento, dell'analisi e della
valutazione delle emissioni degli impianti termici di cui
al comma 1 si applicano i metodi previsti nella parte III
dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto.
4. A decorrere dal 29 ottobre 2006, l'installatore,
contestualmente all'installazione o alla modifica
dell'impianto, verifica il rispetto dei valori limite di
emissione previsti dal presente articolo. La documentazione
relativa a tale verifica e' messa a disposizione del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto che la allega al libretto di centrale
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412. Tale verifica non e' richiesta nei
casi previsti dalla parte III, sezione 1, dell'Allegato IX
alla parte quinta del presente decreto.».
«Art. 287 (Abilitazione alla conduzione). - 1. Il
personale addetto alla conduzione degli impianti termici
civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW
deve essere munito di un patentino di abilitazione
rilasciato da una autorita' individuata dalla legge
regionale, la quale disciplina anche le opportune modalita'
di formazione nonche' le modalita' di compilazione, tenuta
e aggiornamento di un registro degli abilitati alla
conduzione degli impianti termici. I patentini possono
essere rilasciati a persone aventi eta' non inferiore a
diciotto anni compiuti. Il registro degli abilitati alla
conduzione degli impianti termici e' tenuto presso
l'autorita' che rilascia il patentino o presso la diversa
autorita' indicata dalla legge regionale e, in copia,
presso l'autorita' competente e presso il comando
provinciale dei vigili del fuoco.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412.
3. Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di
abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla
conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento
in funzione e' richiesto il certificato di abilitazione
alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio
decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di secondo
grado abilita alla conduzione degli altri impianti. Il
patentino di primo grado abilita anche alla conduzione
degli impianti per cui e' richiesto il patentino di secondo
grado.
4. Il possesso di un certificato di abilitazione di
qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore,
ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824,
consente, ove previsto dalla legge regionale il rilascio
del patentino senza necessita' dell'esame di cui al comma
1.
5. Il patentino puo' essere in qualsiasi momento
revocato in caso di irregolare conduzione dell'impianto. A
tal fine l'autorita' competente comunica all'autorita' che
ha rilasciato il patentino i casi di irregolare conduzione
accertati. Il provvedimento di sospensione o di revoca del
certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di
vapore ai sensi degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12
maggio 1927, n. 824, non ha effetto sul patentino di cui al
presente articolo.
6. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni
regionali di cui al comma 1, la disciplina dei corsi e
degli esami resta quella individuata ai sensi del decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12
agosto 1968.».
«Art. 288 (Controlli e sanzioni). - 1. E' punito con
una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici
euro a duemilacinquecentottantadue euro l'installatore che
non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui
all'articolo 284, comma 1, o non lo mette a disposizione
del responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto o del soggetto committente nei termini
prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione
di conformita' nei casi in cui questa e' trasmessa ai sensi
del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Con la
stessa sanzione e' punito il soggetto committente che non
mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e
della manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti
nei termini prescritti. Con la stessa sanzione e' punito il
responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto
l'atto di cui all'articolo 284, comma 2, o non lo trasmette
all'autorita' competente nei termini prescritti.
2. In caso di esercizio di un impianto termico civile
non conforme alle caratteristiche tecniche di cui
all'articolo 285, sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a
duemilacinquecentottantadue euro:
a) l'installatore, nei casi disciplinati all'articolo
284, comma 1;
b) il responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto, nei casi soggetti all'articolo
284, comma 2.
3. Nel caso in cui l'impianto non rispetti i valori
limite di emissione di cui all'articolo 286, comma 1, sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecentosedici euro a duemila cinquecentottantadue euro:
a) il responsabile dell'esercizio e della
manutenzione, in tutti i casi in cui l'impianto non e'
soggetto all'obbligo di verifica di cui all'articolo 286,
comma 4;
b) l'installatore e il responsabile dell'esercizio e
della manutenzione, se il rispetto dei valori limite non e'
stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, o non
e' stato dichiarato nell'atto di cui all'articolo 284,
comma 1;
c) l'installatore, se il rispetto dei valori limite
e' stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, e
dichiarato nell'atto di cui all'articolo 284, comma 1, e se
dal libretto di centrale risultano regolarmente effettuati
i controlli e le manutenzioni prescritti dalla parte quinta
del presente decreto e dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, purche' non sia superata
la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto:
d) il responsabile dell'esercizio e della
manutenzione, se il rispetto dei valori limite e' stato
verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, e
dichiarato nell'atto di cui all'articolo 284, comma 1, e se
dal libretto di centrale non risultano regolarmente
effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti o e'
stata superata la durata stabilita per il ciclo di vita
dell'impianto.
4. Con una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro
e' punito il responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto che non effettua il controllo
annuale delle emissioni ai sensi dell'articolo 286, comma
2, o non allega al libretto di centrale i dati ivi
previsti.
5. Ferma stando l'applicazione delle sanzioni previste
dai commi precedenti e delle sanzioni previste per la
produzione di dichiarazioni mendaci o di false
attestazioni, l'autorita' competente, ove accerti che
l'impianto non rispetta le caratteristiche tecniche di cui
all'articolo 285 o i valori limite di emissione di cui
all'articolo 286 o quanto disposto dall'articolo 293,
impone, con proprio provvedimento, al contravventore di
procedere all'adeguamento entro un determinato termine
oltre il quale l'impianto non puo' essere utilizzato. In
caso di mancato rispetto del provvedimento adottato
dall'autorita' competente si applica l'articolo 650 del
codice penale.
6. All'irrogazione delle sanzioni amministrative
previste dal presente articolo, ai sensi degli articoli 17
e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede
l'autorita' competente di cui all'articolo 283, comma 1,
lettera i), o la diversa autorita' indicata dalla legge
regionale.
7. Chi effettua la conduzione di un impianto termico
civile di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW
senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui
all'articolo 287 e' punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui
irrogazione provvede l'autorita' indicata dalla legge
regionale.
8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo
sono effettuati dall'autorita' competente in occasione
delle ispezioni effettuate ai sensi dell'allegato L al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, anche
avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente.».
«Art. 290 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
(Soppresso).
2. L'installazione di impianti termici civili
centralizzati puo' essere imposta dai regolamenti edilizi
comunali relativamente agli interventi di ristrutturazione
edilizia ed agli interventi di nuova costruzione qualora
tale misura sia individuata dai piani e dai programmi di
qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, come
necessaria al conseguimento dei valori di qualita'
dell'aria.
3. La legge 13 luglio 1966, n. 615, il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e il
titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2002 continuano ad applicarsi agli
impianti termici assoggettati al titolo I della parte
quinta al del presente decreto, fino alla data in cui e'
effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 3.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri della salute e dello sviluppo economico, da
adottare entro il 31 dicembre 2010, sono disciplinati i
requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di
una certificazione dei generatori di calore, con priorita'
per quelli aventi potenza termica nominale inferiore al
valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili
individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione
2, dell'allegato X alla parte quinta del presente decreto.
Nella certificazione si attesta l'idoneita' dell'impianto
ad assicurare specifiche prestazioni emissive, con
particolare riferimento alle emissioni di polveri e di
ossidi di azoto, e si assegna, in relazione ai livelli
prestazionali assicurati, una specifica classe di qualita'.
Tale decreto individua anche le prestazioni emissive di
riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di
prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai
fini della certificazione, nonche' indicazioni circa le
corrette modalita' di installazione e gestione dei
generatori di calore. A seguito dell'entrata in vigore del
decreto, i piani di qualita' dell'aria previsti dalla
vigente normativa possono imporre limiti e divieti
all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la
certificazione o certificati con una classe di qualita'
inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento
dei valori di qualita' dell'aria. I programmi e gli
strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad
incentivare l'installazione di generatori di calore a
ridotto impatto ambientale assicurano priorita' a quelli
certificati con una classe di qualita' superiore.».
«Art. 293 (Combustibili consentiti). - 1. Negli
impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della
parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di
potenza termica inferiore al valore di soglia, possono
essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti
per tali categorie di impianti dall'Allegato X alla parte
quinta, alle condizioni ivi previste. I materiali e le
sostanze elencati nell'allegato X alla parte quinta del
presente decreto non possono essere utilizzati come
combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono
rifiuti ai sensi della parte quarta del presente
decreto. E' soggetta alla normativa vigente in materia di
rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono
conformi all'allegato X alla parte quinta del presente
decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della
parte quarta del presente decreto. Agli impianti di cui
alla parte I, paragrafo 4, lettere e) ed f), dell'Allegato
IV alla parte quinta si applicano le prescrizioni del
successivo Allegato X relative agli impianti disciplinati
dal titolo II. Ai combustibili per uso marittimo si
applicano le disposizioni dell'articolo 295.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e della salute, previa
autorizzazione della Commissione europea, possono essere
stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo
negli oli combustibili pesanti, nei gasoli e nei
combustibili per uso marittimo piu' elevati di quelli
fissati nell'Allegato X alla parte quinta qualora, a causa
di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento del
petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri
idrocarburi, non sia possibile rispettare tali valori
limite.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, sono stabiliti i
criteri e le modalita' per esentare, anche mediante
apposite procedure autorizzative, i combustibili previsti
dal presente titolo III dall'applicazione delle
prescrizioni dell'Allegato X alla parte quinta ove gli
stessi siano utilizzati a fini di ricerca e
sperimentazione.»
«Art. 294 (Prescrizioni per il rendimento di
combustione). - 1. Al fine di ottimizzare il rendimento di
combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della
parte quinta del presente decreto, con potenza termica
nominale pari o superiore a 6 MW, devono essere dotati di
rilevatori della temperatura nell'effluente gassoso nonche'
di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in
continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio.
I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente
gassoso all'uscita dell'impianto. Tali impianti devono
essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di
regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai
fini dell'applicazione del presente comma si fa riferimento
alla potenza termica nominale di ciascun focolare, anche
nei casi in cui piu' impianti siano considerati, ai sensi
dell'articolo 270, comma 4, o dell'articolo 273, comma 9, o
dell'articolo 282, comma 2, come un unico impianto.
2. Nel caso di impianti di combustione per i quali
l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera o
l'autorizzazione integrata ambientale prescriva un valore
limite di emissione in atmosfera per il monossido di
carbonio e la relativa misurazione in continuo,
quest'ultima tiene luogo della misurazione del medesimo
prescritta al comma 1. Il comma 1 non si applica agli
impianti elencati nell'articolo 273, comma 15, anche di
potenza termica nominale inferiore a 50MW.
3. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione,
gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta
del presente decreto, di potenza termica nominale per
singolo focolare superiore a 1,16MW, devono essere dotati
di rilevatori della temperatura negli effluenti gassosi
nonche' di un analizzatore per la misurazione e la
registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del
monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere
rilevati nell'effluente gassoso all'uscita del focolare.
Tali impianti devono essere inoltre dotati, ove
tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del
rapporto aria-combustibile.».
«Art. 296 (Controlli e sanzioni). - 1. Chi effettua la
combustione di materiali o sostanze in difformita' alle
prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non
costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, e'
punito:
a) in caso di combustione effettuata presso gli
impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente
decreto, con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da
duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro;
b) in caso di combustione effettuata presso gli
impianti di cui al titolo II della parte quinta, inclusi
gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al
valore di soglia, con una sanzione amministrativa
pecuniaria da duecento euro a mille euro; a tale sanzione,
da irrogare ai sensi dell'articolo 288, comma 6, non si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni; la sanzione non si applica se, dalla
documentazione relativa all'acquisto di tali materiali o
sostanze, risultano caratteristiche merceologiche conformi
a quelle dei combustibili consentiti nell'impianto, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 515 del codice penale
e degli altri reati previsti dalla vigente normativa.».
«Art. 298 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
disposizioni del presente titolo relative agli impianti
disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente
decreto si applicano agli impianti termici civili di cui
all'articolo 290, comma 3, a partire dalla data in cui e'
effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 3.
2. Alla modifica e all'integrazione dell'Allegato X
alla parte quinta del presente decreto si provvede con le
modalita' previste dall'articolo 281, commi 5 e 6.
All'integrazione di tale Allegato si procede per la prima
volta entro un anno dall'entrata in vigore della parte
quinta del presente decreto.
2-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
invia alla Commissione europea, sulla base di una relazione
trasmessa dall'ISPRA entro il mese precedente, un rapporto
circa il tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante,
del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati
nell'anno civile precedente. I soggetti di cui all'articolo
296, commi 2 e 9, i laboratori chimici delle dogane o, ove
istituiti, gli uffici delle dogane nel cui ambito operano i
laboratori chimici delle dogane, i gestori dei depositi
fiscali, i gestori degli impianti di produzione di
combustibili e i gestori dei grandi impianti di combustione
trasmettono all'ISPRA ed al Ministero, nei casi, nei tempi
e con le modalita' previsti nella parte I, sezione 3,
dell'Allegato X alla parte quinta, i dati e le informazioni
necessari ad elaborare la relazione.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo
economico ed il Ministro delle politiche agricole e
forestali e' istituita, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, una commissione per l'esame delle
proposte di integrazione ed aggiornamento dell'Allegato X
alla parte quinta del presente decreto, presentate dalle
amministrazioni dello Stato e dalle regioni. La commissione
e' composta da due rappresentanti di ciascuno di tali
Ministeri e da un rappresentante del Dipartimento affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai
componenti della Commissione non sono dovuti compensi, ne'
rimborsi spese.».
- Si riporta il paragrafo 3, della parte III,
dell'allegato I alla parte quinta del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto:
[3] Motori fissi a combustione interna.
I valori di emissione riportati nella tabella seguente
si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente
gassoso del 5%.
polveri 130 mg/Nm 3
ossidi di azoto 2000 mg/Nm 3 per i motori
ad accensione spontanea di
potenza uguale o superiore
a 3 MW
4000 mg/Nm 3 per i motori
ad accensione spontanea
di potenza inferiore a 3 MW
500 mg/Nm 3 per gli altri motori
a quattro tempi
800 mg/Nm 3 per gli altri motori
a due tempi.
Monossido di
carbonio 650 mg/Nm 3
Non si applicano valori di emissione ai gruppi
elettrogeni d'emergenza ed agli altri motori fissi a
combustione interna funzionanti solo in caso di emergenza.
- Si riporta il punto 2.3, della sezione II della parte
IV, dell'allegato I alla parte quinta del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto:
«2.3. (Emissioni da impianti di combustione utilizzanti
il gas naturale del giacimento).
a) Nel caso di impiego di gas naturale proveniente dal
giacimento con contenuto di H2S massimo fino a 5 mg/Nm3 i
valori di emissione si intendono comunque rispettati.
b) Nel caso che il contenuto di H2S sia superiore a 5
mg/Nm3 o che il gas naturale venga miscelato con gas di
coda e/o con gas di saturazione, si applicano i seguenti
limiti:
ossidi di zolfo (espressi come SO 2 ) 800 mg/Nm 3
ossidi di azoto (espressi come NO 2 ) 350 mg/Nm 3
monossido di carbonio (CO) 100 mg/Nm 3
sostanze organiche volatili (espresse
come COT) 10 mg/Nm 3
polveri 10 mg/Nm 3
- Si riporta l'allegato IX alla parte quinta del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
«Allegato IX
Impianti termici civili
Parte I
(Soppressa)
Parte II
Requisiti tecnici e costruttivi
1. Definizioni
1.1. Agli effetti delle presenti norme valgono le
seguenti definizioni:
a) bocca del camino: sezione terminale retta del
camino.
b) bruciatore: dispositivo che consente di bruciare
combustibili liquidi, gassosi o solidi macinati, previo
mescolamento con aria comburente.
c) camera di calma: dispositivo atto a separare dai
fumi, essenzialmente per effetto della forza di gravita',
le particelle in essi contenute.
d) camini: porzioni ascendenti dei canali da fumo
atte a determinare un tiraggio naturale nei focolari ed a
scaricare i prodotti della combustione nell'atmosfera.
e) canali da fumo: insieme delle canalizzazioni
attraversate dai fumi prodotti dalla combustione.
f) ciclone: dispositivo atto a separare dai fumi, per
effetto della forza centrifuga, le particelle in essi
contenute.
g) griglia: dispositivo statico o mobile che consente
di bruciare combustibili solidi nei focolari, assicurandone
il contatto con l'aria comburente, e lo scarico delle
ceneri.
h) impianto termico automatico: impianto termico nel
o nei focolari del quale l'accensione, lo spegnimento o la
regolazione della fiamma possa normalmente avvenire anche
senza interventi manuali.
i) mitria o comignolo: dispositivo posto alla bocca
del camino atto a facilitare la dispersione dei prodotti
della combustione nell'atmosfera.
l) registro: dispositivo inserito in una sezione dei
canali da fumo che consente di regolare il tiraggio.
m) sezione dei canali da fumo: area della sezione
retta minima dei canali da fumo.
n) tiraggio: movimentazione degli effluenti gassosi
prodotti da una camera di combustione.
o) tiraggio forzato: tiraggio attivato per effetto di
un dispositivo meccanico attivo, inserito sul percorso
dell'aria o degli effluenti gassosi.
p) tiraggio naturale: tiraggio determinato da un
camino unicamente per effetto della differenza di densita'
esistente tra gli effluenti gassosi e l'aria atmosferica
circostante.
q) velocita' dei fumi: velocita' che si riscontra in
un punto di una determinata sezione retta dei canali da
fumo.
r) viscosita': la proprieta' dei fluidi di opporsi al
moto relativo delle loro particelle.
2. Caratteristiche dei camini.
2.1. Ogni impianto termico civile di potenza termica
nominale superiore al valore di soglia deve disporre di uno
o piu' camini tali da assicurare una adeguata dispersione
in atmosfera dei prodotti della combustione.
2.2. Ogni camino deve avere, al di sotto dell'imbocco
del primo canale da fumo, una camera di raccolta di
materiali solidi ed eventuali condense, di altezza
sufficiente a garantire una completa rimozione dei
materiali accumulati e l'ispezione dei canali. Tale camera
deve essere dotata di un'apertura munita di sportello di
chiusura a tenuta d'aria realizzato in materiale
incombustibile.
2.3. I camini devono garantire la tenuta dei prodotti
della combustione e devono essere impermeabili e
termicamente isolati. I materiali utilizzati per realizzare
i camini devono essere adatti a resistere nel tempo alle
normali sollecitazioni meccaniche, al calore ed all'azione
dei prodotti della combustione e delle loro eventuali
condense. In particolare tali materiali devono essere
resistenti alla corrosione. La sezione interna dei camini
deve essere di forma circolare, quadrata o rettangolare con
rapporto tra i lati non superiore a 1,5.
2.4 I camini che passano entro locali abitati o sono
incorporati nell'involucro edilizio devono essere
dimensionati in modo tale da evitare sovrappressioni,
durante l'esercizio.
2.5. L'afflusso di aria nei focolari e l'emissione
degli effluenti gassosi possono essere attivati dal
tiraggio naturale dei camini o da mezzi meccanici.
2.6. Piu' generatori di calore possono essere collegati
allo stesso camino soltanto se fanno parte dello stesso
impianto termico; in questo caso i generatori di calore
dovranno immettere in collettori dotati, ove necessario,
ciascuno di propria serranda di intercettazione, distinta
dalla valvola di regolazione del tiraggio. Camino e
collettore dovranno essere dimensionati secondo la regola
dell'arte.
2.7. Gli impianti installati o che hanno subito una
modifica relativa ai camini successivamente all'entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto devono
essere dotati di camini realizzati con prodotti su cui sia
stata apposta la marcatura «CE». In particolare, tali
camini devono:
essere realizzati con materiali incombustibili;
avere andamento verticale e il piu' breve e diretto
possibile tra l'apparecchio e la quota di sbocco;
essere privi di qualsiasi strozzatura in tutta la
loro lunghezza;
avere pareti interne lisce per tutta la lunghezza;
garantire che siano evitati fenomeni di condensa con
esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi
a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla
direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa ai requisiti di rendimento, nonche' da generatori
d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie
affini come definite dalla norma UNI 11071;
essere adeguatamente distanziati, mediante
intercapedine d'aria o isolanti idonei, da materiali
combustibili o facilmente infiammabili;
avere angoli arrotondati con raggio non minore di 20
mm, se di sezione quadrata o rettangolare;
avere un'altezza correlata alla sezione utile secondo
gli appropriati metodi di calcolo riportati dalla normativa
tecnica vigente (norme UNI e norme CEN). Resta salvo quanto
stabilito ai punti 2.9 e 2.10.
2.8. Le bocche possono terminare comignoli di sezione
utile d'uscita non inferiore al doppio della sezione del
camino, conformati in modo da non ostacolare il tiraggio e
favorire la dispersione dei fumi nell'atmosfera.
2.9. Le bocche dei camini devono essere posizionate in
modo tale da consentire una adeguata evacuazione e
dispersione dei prodotti della combustione e da evitare la
reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso
qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono
risultare piu' alte di almeno un metro rispetto al colmo
dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o
struttura distante meno di 10 metri.
2.10. Le bocche dei camini situati a distanza compresa
fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono
essere a quota non inferiore a quella del filo superiore
dell'apertura piu' alta. Le presenti disposizioni non si
applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai
requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio,
del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas.
2.11. La parete interna del camino deve risultare per
tutto il suo sviluppo, ad eccezione del tronco terminale
emergente dalla copertura degli edifici, sempre distaccata
dalle murature circostanti e deve essere circondata da una
controcanna continua formante intercapedine per consentire
la normale dilatazione termica. Sono ammessi
nell'intercapedine elementi distanziatori o di fissaggio
necessari per la stabilita' del camino.
2.12. Al fine di agevolare analisi e campionamenti
devono essere predisposti alla base del camino due fori
allineati sull'asse del camino con relativa chiusura a
tenuta. In caso di impianti con potenza termica nominale
superiore a 580 kW, due identici fori devono essere
predisposti anche alla sommita' dei camini in posizione
accessibile per le verifiche; la distanza di tali fori
dalla bocca non deve essere inferiore a cinque volte il
diametro medio della sezione del camino, e comunque ad 1,50
m. In ogni caso i fori devono avere un diametro idoneo a
garantire l'effettiva realizzazione di analisi e
campionamenti.
2.13. I fori di cui al punto 2.12. devono trovarsi in
un tratto rettilineo del camino e a distanza non inferiore
a cinque volte la dimensione minima della sezione retta
interna da qualunque cambiamento di direzione o di sezione.
Qualora esistano impossibilita' tecniche di praticare i
fori alla base del camino alla distanza stabilita, questi
possono essere praticati alla sommita' del camino con
distanza minima dalla bocca di m 1,5 in posizione
accessibile per le verifiche.
3. Canali da fumo.
3.1. I canali da fumo degli impianti termici devono
avere in ogni loro tratto un andamento suborizzontale
ascendente con pendenza non inferiore al 5%. I canali da
fumo al servizio di impianti di potenzialita' uguale o
superiore a 1.000.000 di kcal/h possono avere pendenza non
inferiore al 2 per cento.
3.2. La sezione dei canali da fumo deve essere, in ogni
punto del loro percorso, sempre non superiore del 30% alla
sezione del camino e non inferiore alla sezione del camino
stesso.
3.3. Per quanto riguarda la forma, le variazioni ed i
raccordi delle sezioni dei canali da fumo e le loro pareti
interne devono essere osservate le medesime norme
prescritte per i camini.
3.4. I canali da fumo devono essere costituiti con
strutture e materiali aventi le medesime caratteristiche
stabilite per i camini. Le presenti disposizioni non si
applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi a
condensazione conformi ai requisiti previsti dalla
direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa ai requisiti di rendimento, nonche' da generatori
d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie
affini come definite dalla norma UNI 11071.
3.5. I canali da fumo devono avere per tutto il loro
sviluppo un efficace e duraturo rivestimento coibente tale
che la temperatura delle superfici esterne non sia in
nessun punto mai superiore a 50 C. E' ammesso che il
rivestimento coibente venga omesso in corrispondenza dei
giunti di dilatazione e degli sportelli d'ispezione dei
canali da fumo nonche' dei raccordi metallici con gli
apparecchi di cui fanno parte i focolari.
3.6. I raccordi fra i canali da fumo e gli apparecchi
di cui fanno parte i focolari devono essere rimovibili con
facilita' e dovranno avere spessore non inferiore ad 1/100
del loro diametro medio, nel caso di materiali ferrosi
comuni, e spessore adeguato, nel caso di altri metalli.
3.7. Sulle pareti dei canali da fumo devono essere
predisposte aperture per facili ispezioni e pulizie ad
intervalli non superiori a 10 metri ed una ad ogni testata
di tratto rettilineo. Le aperture dovranno essere munite di
sportelli di chiusura a tenuta d'aria, formati con doppia
parete metallica.
3.8. Nei canali da fumo dovra' essere inserito un
registro qualora gli apparecchi di cui fanno parte i
focolari non possiedano propri dispositivi per la
regolazione del tiraggio.
3.9. Al fine di consentire con facilita' rilevamenti e
prelevamenti di campioni, devono essere predisposti sulle
pareti dei canali da fumo due fori, uno del diametro di mm
50 ed uno del diametro di mm 80, con relative chiusure
metalliche, in vicinanza del raccordo con ciascun
apparecchio di cui fa parte un focolare.
3.10. La posizione dei fori rispetto alla sezione ed
alle curve o raccordi dei canali deve rispondere alle
stesse prescrizioni date per i fori praticati sui camini.
4. Dispositivi accessori.
4.1. E' vietato l'uso di qualunque apparecchio od
impianto di trattamento dei fumi funzionante secondo ciclo
ad umido che comporti lo scarico, anche parziale delle
sostanze derivanti dal processo adottato, nelle fognature
pubbliche o nei corsi di acqua.
4.2. Gli eventuali dispositivi di trattamento possono
essere inseriti in qualunque punto del percorso dei fumi
purche' l'ubicazione ne consenta la facile accessibilita'
da parte del personale addetto alla conduzione degli
impianti ed a quello preposto alla loro sorveglianza.
4.3. L'adozione dei dispositivi di cui sopra non esime
dalla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel
presente regolamento.
4.4. Gli eventuali dispositivi di trattamento, per
quanto concerne le altezze di sbocco, le distanze, le
strutture, i materiali e le pareti interne, devono
rispondere alle medesime norme stabilite per i camini.
4.5. Il materiale che si raccoglie nei dispositivi
suddetti deve essere periodicamente rimosso e smaltito
secondo la normativa vigente in materia di rifiuti.
4.6. Tutte le operazioni di manutenzione e di pulizia
devono potersi effettuare in modo tale da evitare qualsiasi
accidentale dispersione del materiale raccolto.
5. Apparecchi indicatori.
5.1. Allo scopo di consentire il rilevamento dei
principali dati caratteristici relativi alla conduzione dei
focolari, gli impianti termici devono essere dotati di due
apparecchi misuratori delle pressioni relative (riferite a
quella atmosferica) che regnano rispettivamente nella
camera di combustione ed alla base del camino, per ciascun
focolare di potenzialita' superiore ad 1,16 MW.
5.2. I dati forniti dagli apparecchi indicatori a
servizio degli impianti termici aventi potenzialita'
superiore a 5,8 MW, anche se costituiti da un solo
focolare, devono essere riportati su di un quadro
raggruppante i ripetitori ed i registratori delle misure,
situato in un punto riconosciuto idoneo per una lettura
agevole da parte del personale addetto alla conduzione
dell'impianto termico.
5.3. Tutti gli apparecchi indicatori, ripetitori e
registratori delle misure devono essere installati in
maniera stabile e devono essere tarati.
Parte III
Valori di emissione.
Sezione 1
Valori limite per gli impianti che utilizzano
i combustibili diversi da biomasse e da biogas.
1. Gli impianti termici civili che utilizzano i
combustibili previsti dall'allegato X diversi da biomasse e
biogas devono rispettare, nelle condizioni di esercizio
piu' gravose, un valore limite di emissione per le polveri
totali pari a 50 mg/Nm3 riferito ad un'ora di
funzionamento, esclusi i periodi di avviamento, arresto e
guasti. Il tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente
gassoso anidro e' pari al 3% per i combustibili liquidi e
gassosi e pari al 6% per i combustibili solidi. I valori
limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco
rapportato alle condizioni normali.
2. I controlli annuali dei valori di emissione di cui
all'articolo 286, comma 2, e le verifiche di cui
all'articolo 286, comma 4, non sono richiesti se l'impianto
utilizza i combustibili di cui all'allegato X, parte I,
sezione II, paragrafo I, lettere a), b), c), d), e) o i) e
se sono regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412.
Sezione 2
Valori limite per gli impianti
che utilizzano biomasse.
1. Gli impianti termici che utilizzano biomasse di cui
all'Allegato X devono rispettare i seguenti valori limite
di emissione, riferiti ad un'ora di funzionamento
dell'impianto nelle condizioni di esercizio piu' gravose,
esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. Il
tenore di ossigeno di riferimento e' pari all'11% in volume
nell'affluente gassoso anidro. I valori limite sono
riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato
alle condizioni normali.
Potenza termica nominale dell'impianto (MW) [1] > 0,15
÷ < 1
polveri totali 100 mg/Nm 3
carbonio organico totale (COT) -
monossido di carbonio (CO) 350 mg/Nm 3
ossidi di azoto (espressi come NO2) 500 mg/Nm 3
ossidi di zolfo (espressi come SO2) 200 mg/Nm 3
[1] Agli impianti di potenza termica nominale pari o
superiore al valore di soglia e non superiore a 0,15 MW si
applica un valore limite di emissione per le polveri totali
di 200 mg/Nm³.
Sezione 3
Valori limite per gli impianti
che utilizzano biogas.
1. Gli impianti che utilizzano biogas di cui
all'Allegato X devono rispettare i valori limite di
emissione indicati nei punti seguenti, espressi in mg/Nm3 e
riferiti ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle
condizioni di esercizio piu' gravose, esclusi i periodi di
avviamento, arresto e guasti. I valori limite sono riferiti
al volume di affluente gassoso secco rapportato alle
condizioni normali.
1.1 Per i motori a combustione interna i valori limite
di emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno
pari al 5% nell'effluente gassoso anidro, sono i seguenti:
Potenza termica nominale dell'impianto <=3 MW
carbonio organico totale (COT) 150 mg/Nm 3
monossido di carbonio (CO) 800 mg/Nm 3
ossidi di azoto (espressi come NO 2 ) 500 mg/Nm 3
Composti inorganici del cloro sotto forma
di gas o vapori (come HCI) 10 mg/Nm 3
1.2. Per le turbine a gas fisse i valori limite di
emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno
pari al 15%, nell'effluente gassoso anidro, sono i
seguenti:
Potenza termica nominale dell'impianto <=3 MW
carbonio organico totale (COT) -
monossido di carbonio (CO) 100 mg/Nm 3
ossidi di azoto (espressi come NO 2 ) 150 mg/Nm 3
Composti inorganici del cloro sotto forma
di gas o vapori (come HCI) 5 mg/Nm 3
1.3 Per le altre tipologie di impianti di combustione
i valori limite di emissione, riferiti a un tenore
volumetrico di ossigeno pari al 3%, nell'affluente gassoso
anidro, sono i seguenti:
Potenza termica nominale dell'impianto <=3 MW
carbonio organico totale (COT) 150 mg/Nm 3
monossido di carbonio (CO) 300 mg/Nm 3
ossidi di azoto (espressi come NO 2 ) 30 mg/Nm 3
Composti inorganici del cloro sotto forma
di gas o vapori (come HCI) 30 mg/Nm 3
Sezione 4
Metodi di campionamento, analisi
e valutazione delle emissioni.
1. Per il campionamento, l'analisi e la valutazione
delle emissioni previste dalle sezioni precedenti si
applicano i metodi contenuti nelle seguenti norme tecniche
e nei relativi aggiornamenti :
- UNI EN 13284 - 1;
- UNI 9970;
- UNI 9969;
- UNI 10393;
- UNI EN 12619;
- UNI EN 13526;
- UNI EN 1911 - 1, 2, 3.
2. Per la determinazione delle concentrazioni delle
polveri, le norme tecniche di cui al punto 1 non si
applicano nelle parti relative ai punti di prelievo.
3. Per la determinazione delle concentrazioni di ossidi
di azoto, monossido di carbonio, ossidi di zolfo e carbonio
organico totale, e' consentito anche l'utilizzo di
strumenti di misura di tipo elettrochimico.
4. Per gli impianti di cui alla sezione II o alla
sezione III, in esercizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto, possono essere utilizzati i metodi in
uso ai sensi della normativa previgente.».
- Si riporta l'allegato X alla parte quinta del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
«Allegato X
Disciplina dei combustibili.
Parte I
Combustibili consentiti.
Sezione 1
Elenco dei combustibili di cui e' consentito
l'utilizzo negli impianti di cui al titolo I.
1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e'
consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili:
a) gas naturale;
b) gas di petrolio liquefatto;
c) gas di raffineria e petrolchimici;
d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria;
e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e
medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate
nella parte II, sezione 1, paragrafo 1;
f) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e
acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui
alla precedente lettera e), rispondenti alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3,
paragrafo 1;
g) biodiesel rispondente alle caratteristiche
indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 3;
h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di
petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1% in
massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella
parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9 e 10, fatto salvo quanto previsto nella sezione 3;
i) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri
distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente
lettera h), e rispondenti alle caratteristiche indicate
nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;
l) legna da ardere alle condizioni previste nella
parte II, sezione 4;
m) carbone di legna;
n) biomasse combustibili individuate nella parte II,
sezione 4, alle condizioni ivi previste;
o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non
superiore all'1% in massa e rispondente alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2,
paragrafo 1;
p) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo
non superiore all'1% in massa e rispondente alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2,
paragrafo 1;
q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con
contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e
rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II,
sezione 2, paragrafo 1;
r) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle
condizioni ivi previste;
s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di
combustibili consentiti, limitatamente allo stesso
comprensorio industriale nel quale tale gas e' prodotto.
2. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1,
negli impianti di combustione con potenza termica nominale
uguale o superiore a 50 MW e' consentito l'utilizzo di:
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di
petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in
massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella
parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 7, fatta
eccezione per il contenuto di nichel e vanadio come somma;
tale contenuto non deve essere superiore a 180 mg/kg per
gli impianti autorizzati in forma tacita ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e
che, nel rispetto della vigente normativa, non hanno
completato l'adeguamento autorizzato;
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri
distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente
lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate
nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;
c) lignite con contenuto di zolfo non superiore
all'1,5% in massa;
d) miscele acqua-carbone, anche additivate con
stabilizzanti o emulsionanti, purche' il carbone utilizzato
corrisponda ai requisiti indicati al paragrafo 1, lettere
o), p) e q);
e) coke da petrolio con contenuto di zolfo non
superiore al 3% in massa e rispondente alle caratteristiche
indicate in parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 7.
3. In aggiunta ai combustibili di cui ai paragrafi 1 e
2, negli impianti di combustione di potenza termica
nominale uguale o superiore a 300 MW, ad eccezione di
quelli anteriori al 1988 che sono autorizzati in forma
tacita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 203 del 1988 e che, nel rispetto della vigente
normativa, non hanno completato l'adeguamento autorizzato,
e' consentito l'uso di:
a) emulsioni acqua-bitumi rispondenti alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2;
b) petrolio greggio con contenuto di nichel e
vanadio, come somma, non superiore a 230 mg/kg.
4. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1,
e' consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili purche'
prodotti da impianti localizzati nella stessa area
delimitata in cui sono utilizzati:
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di
petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in
massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella
parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 7;
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri
distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente
lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate
nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;
c) gas di raffineria, kerosene ed altri distillati
leggeri e medi di petrolio, olio combustibile ed altri
distillati pesanti di petrolio, derivanti esclusivamente da
greggi nazionali, e coke da petrolio;
d) idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione
del greggio rispondenti alle caratteristiche e secondo le
condizioni di utilizzo di cui alla parte II, sezione 5.
5. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1,
negli impianti in cui durante il processo produttivo i
composti dello zolfo siano fissati o combinati in
percentuale non inferiore al 60% con il prodotto ottenuto,
ad eccezione dei forni per la produzione della calce
impiegata nell'industria alimentare, e' consentito l'uso