(continuazione)
di:
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di
petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 4% in
massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella
parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 8;
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri
distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente
lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate
nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;
c) bitume di petrolio con contenuto di zolfo non
superiore al 6% in massa;
d) coke da petrolio con contenuto di zolfo non
superiore al 6% in massa e rispondente alle caratteristiche
indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 8.
6. In aggiunta a quanto previsto ai paragrafi
precedenti, nella regione Sardegna e' consentito l'uso di
combustibili indigeni, costituiti da carbone e da miscele
acqua-carbone, in:
a) centrali termoelettriche e impianti di produzione,
combinata e non, di energia elettrica e termica, purche'
vengano raggiunte le percentuali di desolforazione
riportate nell'allegato II;
b) impianti di cui al paragrafo 2.
7. In deroga ai paragrafi 1, 5 e 6, negli impianti
aventi potenza termica nominale non superiore a 3 MW, e'
vietato l'uso dei seguenti combustibili;
a) carbone da vapore salvo l'utilizzo negli impianti
di lavorazione del ferro forgiato a mano, in conformita'
alla parte II, sezione 2, paragrafo 1;
b) coke metallurgico salvo l'utilizzo negli impianti
di lavorazione del ferro forgiato a mano, in conformita'
alla parte II, sezione 2, paragrafo 1;
c) coke da gas;
d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;
e) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria;
f) bitume da petrolio;
g) coke da petrolio;
h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di
petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in
massa e loro emulsioni; tale disposizione si applica
soltanto agli impianti autorizzati dopo il 24 marzo 1996,
salvo il caso in cui le regioni, nei piani e programmi di
cui all'articolo 8 e all'articolo 9 del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 351, ne prevedano l'estensione anche agli
impianti autorizzati precedentemente ove tale misura sia
necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualita'
dell'aria.
8. I divieti di cui al paragrafo 7 non si applicano ai
combustibili prodotti da impianti localizzati nella stessa
area delimitata in cui gli stessi sono utilizzati.
9. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 7 si
fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun
singolo impianto anche nei casi in cui piu' impianti sono
considerati, ai sensi degli articoli 270, comma 4, 273,
comma 9, o 282, comma 2, come un unico impianto.
Sezione 2
Elenco dei combustibili di cui e' consentito
l'utilizzo negli impianti di cui al titolo II.
1. Negli impianti disciplinati dal titolo II e'
consentito l'uso dei seguenti combustibili;
a) gas naturale;
b) gas di citta';
c) gas di petrolio liquefatto;
d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e
medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate
nella parte II, sezione 1, paragrafo 1;
e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e
acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui
alla precedente lettera d) e rispondenti alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3,
paragrafo 1;
f) legna da ardere alle condizioni previste nella
parte II, sezione 4;
g) carbone di legna;
h) biomasse combustibili individuate nella parte II,
sezione 4, alle condizioni ivi previste;
i) biodiesel avente le caratteristiche indicate in
parte II, sezione 1, paragrafo 3;
l) (Soppressa).
m) (Soppressa).
n) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle
condizioni ivi previste.
2. I combustibili di cui alle lettere l), m) ed n), non
possono essere utilizzati negli impianti di cui
all'allegato IV, parte I, punti 5 e 6.
3. (Soppresso).
4. (Soppresso).
1-bis. L'uso dei combustibili di cui alle lettere f),
g) e h) puo' essere limitato o vietato dai piani e
programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente
normativa, ove tale misura sia necessaria al conseguimento
ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita'
dell'aria.
«Sezione 3
Disposizioni per alcune specifiche
tipologie di combustibili liquidi
1. Olio combustibile pesante.
1.1. L'olio combustibile pesante di cui all'articolo
292, comma 2, lettera a), utilizzato negli impianti
disciplinati dal titolo I, come tale o in emulsione con
acqua, deve avere un contenuto di zolfo non superiore
all'1% in massa e, nei casi previsti dalla sezione 1,
paragrafo 7, non superiore allo 0,3% in massa.
1.2. In deroga a quanto previsto al punto 1.1, negli
impianti di cui alla sezione 1, paragrafi da 2 a 6, e'
consentito, in conformita' a tali paragrafi, l'uso di oli
combustibili pesanti aventi un tenore massimo di zolfo
superiore all'1% in massa nel caso di:
a) grandi impianti di combustione di cui all'articolo
273, ad eccezione di quelli che beneficiano dell'esenzione
ivi prevista al comma 5 e di quelli anteriori al 1988
autorizzati in forma tacita ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, i quali, nel
rispetto della vigente normativa, non hanno completato
l'adeguamento autorizzato;
b) impianti di combustione non compresi nella
precedente lettera a) ubicati nelle raffinerie di oli
minerali, a condizione che la media mensile delle emissioni
di ossidi di zolfo di tutti gli impianti della raffineria,
esclusi quelli di cui alla lettera a), non superi,
indipendentemente dal tipo di combustibile e dalle
combinazioni di combustibile utilizzati, il valore di 1700
mg/Nm3;
c) impianti di combustione non compresi alle
precedenti lettere a) e b), a condizione che sia
rispettato, per gli ossidi di zolfo, il valore limite
previsto nell'autorizzazione e, nel caso di autorizzazione
tacita, almeno il valore di 1700 mg/Nm³.
2. Metodi di misura per i combustibili per uso
marittimo.
2.1. Fatti salvi i casi in cui si applica il decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 66, i metodi di riferimento
per la determinazione del tenore di zolfo nei combustibili
per uso marittimo di cui all'articolo 292, comma 2, lettera
d), sono quelli definiti, per tale caratteristica, nella
parte II, sezione 1, paragrafo 1. Per la trattazione dei
risultati delle misure e l'arbitrato si applica quanto
previsto alla parte II, sezione 1, paragrafo 4.
3. Trasmissione di dati.
3.1. Al fine di consentire l'elaborazione della
relazione di cui all'articolo 298, comma 3, i soggetti
competenti l'accertamento delle infrazioni ai sensi
dell'articolo 296, comma 2 e comma 9, trasmettono all'ISPRA
e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare entro il 31 marzo di ogni anno, utilizzando il
formato indicato nella tabella I, i dati inerenti ai
rilevamenti di tenore di zolfo effettuati nel corso degli
accertamenti dell'anno civile precedente sui combustibili
di cui all'articolo 292, comma 2, lettere a), b) e d).
Entro la stessa data i laboratori chimici delle dogane o,
ove istituiti, gli uffici delle dogane nel cui ambito
operano i laboratori chimici delle dogane, trasmettono
all'ISPRA e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare i dati inerenti ai rilevamenti di
tenore di zolfo effettuati nel corso degli accertamenti
dell'anno civile precedente, ai sensi della vigente
normativa, sui combustibili di cui all'articolo 292, comma
2, lettere a), b) e d), prodotti o importati e destinati
alla commercializzazione sul mercato nazionale. Gli esiti
trasmessi devono riferirsi ad accertamenti effettuati con
una frequenza adeguata e secondo modalita' che assicurino
la rappresentativita' dei campioni rispetto al combustibile
controllato.
3.2. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori dei
depositi fiscali che importano i combustibili di cui al
punto 3.1 da Paesi terzi o che li ricevono da Paesi membri
dell'Unione europea e i gestori degli impianti di
produzione dei medesimi combustibili inviano all'ISPRA e al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, tramite le rispettive associazioni di categoria,
utilizzando il formato indicato nelle tabelle II e III, i
dati concernenti i quantitativi di tali combustibili
prodotti o importati nel corso dell'anno precedente, con
esclusione di quelli destinati all'esportazione. Entro il
31 marzo di ogni anno, i gestori dei grandi impianti di
combustione che importano olio combustibile pesante da
Paesi terzi o che lo ricevono da Paesi membri dell'Unione
europea inviano all'ISPRA e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, tramite le
rispettive associazioni di categoria, utilizzando il
formato indicato nella tabella IV, i dati concernenti i
quantitativi di olio combustibile pesante importati
nell'anno precedente.
3.3. Per depositi fiscali, ai sensi del punto 3.2 si
intendono gli: impianti in cui vengono fabbricati,
trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili
oggetto della parte quinta del presente decreto, sottoposti
ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa,
alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria;
ricadono in tale definizione anche gli impianti di
produzione dei combustibili. Per combustibile sottoposto ad
accisa si intende un combustibile al quale si applica il
regime fiscale delle accise.
3.4. I dati previsti ai punti 3.1 e 3.2 sono trasmessi
all'ISPRA su supporto digitale, unitamente alla lettera di
accompagnamento e, per posta elettronica all'indirizzo
dati.combustibili@apat.it e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per posta
elettronica all'indirizzo dati.combustibili@minambiente.it.
3.5. La relazione elaborata dall'ISPRA sulla base dei
dati e delle informazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 deve
indicare, per ciascun combustibile, il numero totale di
accertamenti effettuati, il tenore medio di zolfo relativo
a tali accertamenti ed il quantitativo complessivamente
prodotto e importato.
Parte di provvedimento in formato grafico
Sezione 3
Caratteristiche delle emulsioni acqua - gasolio, acqua -
kerosene e acqua - olio combustibile
1. Emulsione acqua-gasolio, acqua-kerosene o
acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio (parte 1,
sezione 1 paragrafo 1, lettera f) e sezione 2, paragrafo 1,
lettera e)
1.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui al
punto 1 non puo' essere inferiore al 10%, ne' superiore al
30%.
1.2 Le emulsioni di cui al punto 1 possono essere
stabilizzate con l'aggiunta, in quantita' non superiore al
3%, di tensioattivi non contenenti composti del fluoro, del
cloro ne' metalli pesanti. In ogni caso, se il tensioattivo
contiene un elemento per il quale e' previsto un limite
massimo di specifica nel combustibile usato per preparare
l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve
essere tale che il contenuto totale di questo elemento
nell'emulsione, dedotta la percentuale di acqua, non superi
il suddetto limite di specifica.
1.3 Le emulsioni di cui al punto 1 si definiscono
stabili alle seguenti condizioni: un campione portato alla
temperatura di 20°C ± 1°C e sottoposto a centrifugazione
con un apparato conforme al metodo ASTM D 1796 con una
accelerazione centrifuga pari a 30.000 m/s2 (corrispondente
a una forza centrifuga relativa a pari a 3060) per 15
minuti, non deve dar luogo a separazione di acqua superiore
alla percentuale consentita dalla parte II, sezione 1,
paragrafo 1, alla voce «Acqua e sedimenti».
1.4 In alternativa al metodo di cui al comma
precedente, per verificare che l'emulsione sia stabile, e
cioe' che non dia luogo a separazione di acqua superiore
alla percentuale consentita dalla parte II, sezione 1,
paragrafo 1, alla voce «Acqua e sedimenti», puo' essere
utilizzato il metodo indicato all'articolo 1, comma 1, del
decreto direttoriale 20 marzo 2000 del Dipartimento delle
dogane e delle imposte indirette del Ministero delle
Finanze.
1.5 La rispondenza delle emulsioni ai suddetti
requisiti di stabilita' e composizione deve essere
certificata da un laboratorio accreditato secondo le norme
UNI-CEI EN 45001 per le prove sopracitate. Il sistema di
accreditamento deve essere conforme alla norma UNI-CEI EN
45003 e deve valutare la competenza dei laboratori secondo
la norma UNI-CEI EN 42002.
2. Emulsioni acqua-olio combustibile, ed altri
distillati pesanti di petrolio [parte I, sezione 1,
paragrafo 1, lettera i), paragrafo 2, lettera b), paragrafo
4, lettera b) e paragrafo 5, lettera b) e sezione 2,
paragrafo 1, lettera m)]
2.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui al
punto 2 non puo' essere inferiore al 10%, ne' superiore al
30%.
2.2 Le emulsioni di cui al punto 2 possono essere
stabilizzate con l'aggiunta, in quantita' non superiore al
3%, di tensioattivi non contenenti composti del fluoro, del
cloro ne' metalli pesanti. In ogni caso, se il tensioattivo
contiene un elemento per il quale e' previsto un limite
massimo di specifica nel combustibile usato per preparare
l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve
essere tale che il contenuto totale di questo elemento
nell'emulsione, dedotta la percentuale di acqua, non superi
il suddetto limite di specifica.
2.3 Le emulsioni di cui al punto 2 si definiscono
stabili alle seguenti condizioni: un campione portato alla
temperatura di 50°C ± 1°C e sottoposto a centrifugazione
con un apparato conforme al metodo ASTM D 1796 con una
accelerazione centrifuga pari a 30.000 m/s² (corrispondente
a una forza centrifuga relativa pari a 3060) per 15 minuti,
non deve dar luogo a separazione di acqua superiore alla
percentuale consentita alla parte II, sezione 1, paragrafo
1, alle voci «Acqua e sedimenti», «Acqua» e «Sedimenti».
2.4 In alternativa al metodo di cui al comma
precedente, per verificare che l'emulsione sia stabile, e
cioe' che non dia luogo a separazione di acqua superiore
alla percentuale consentita dalla parte II, sezione 1,
paragrafo 1, alle voci «Acqua e sedimenti», «Acqua» e
«Sedimenti», puo' essere utilizzato il metodo indicato
all'articolo 1, comma 2, decreto direttoriale 20 marzo 2000
del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del
Ministero delle Finanze.
La rispondenza delle emulsioni ai suddetti requisiti di
stabilita' e composizione deve essere certificata da un
laboratorio accreditato secondo le norme UNI-CEI EN 45001
per le prove sopraccitate. Il sistema di accreditamento
deve essere conforme alla UNI-CEI EN 45003 e deve valutare
la competenza dei laboratori secondo la norma UNI-CEI EN
42002.
Sezione 4
Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative
condizioni di utilizzo
(parte 1, sezione 1, paragrafo 1, lettera n) e sezione 2,
paragrafo 1, lettera h)
1. Tipologia e provenienza
a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni
dedicate;
b) Materiale vegetale prodotto da trattamento
esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione
di coltivazioni agricole non dedicate;" e la lettera e) e'
sostituita dalla seguente: "e) Materiale vegetale prodotto
da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua
o essiccazione di prodotti agricoli;
c) Materiale vegetale prodotto da interventi
selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;
d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione
esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore
o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito
da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli
di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine,
granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non
contaminati da inquinanti;
e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione
esclusivamente meccanica di prodotti agricoli.
f) Sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche
riportate nella tabella seguente, ottenuta dal trattamento
delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio
di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo
trattamento termico, purche' i predetti trattamenti siano
effettuati all'interno del medesimo impianto; tali
requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori
dell'impianto stesso di produzione, devono risultare da un
sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al
punto 3:
Caratteristica Unità Valori minimi/ Metodi di analisi
massimi
Ceneri % <= 4% ASTM D 5142-98
(m/m)
Umidità % <= 15% ASTM D 5142-98
(m/m)
N-esano mg/kg <= 30% UNI 22609
Solventi organici assenti [*]
clorurati
Potere calorifico MJ / <= 15,700 ASTM D 5865-01
inferiore kg
[*] Nel certificato di analisi deve essere indicato il
metodo impiegato per la rilevazione dei solventi organici
clorurati.
g) Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle
operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad
evaporazione al fine di incrementarne il residuo solido,
purche' la produzione, il trattamento e la successiva
combustione siano effettuate nella medesima cartiera e
purche' l'utilizzo di tale prodotto costituisca una misura
per la riduzione delle emissioni e per il risparmio
energetico individuata nell'autorizzazione integrata
ambientale.
1-bis. Salvo il caso in cui i materiali elencati nel
paragrafo 1 derivino da processi direttamente destinati
alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo
di applicazione della parte quarta del presente decreto, la
possibilita' di utilizzare tali biomasse secondo le
disposizioni della presente parte quinta e' subordinata
alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti
dalla precedente parte quarta.
2. Condizioni di utilizzo
2.1 La conversione energetica della biomasse di cui al
paragrafo 1 puo' essere effettuata attraverso la
combustione diretta, ovvero previa pirolisi o
gassificazione.
2.2 Modalita' di combustione.
Al fine di garantire il rispetto dei valori limite di
emissione previsti dal presente decreto, le condizioni
operative devono essere assicurate, alle normali condizioni
di esercizio, anche attraverso:
a) l'alimentazione automatica del combustibile (non
obbligatoria se la potenza termica nominale di ciascun
singolo impianto di cui al titolo I o di ciascun singolo
focolare di cui al titolo II e' inferiore o uguale a 1 MW);
b) il controllo della combustione, anche in fase di
avviamento, tramite la misura e la registrazione in
continuo, nella camera di combustione, della temperatura e
del tenore di ossigeno, e la regolazione automatica del
rapporto aria/combustibile (non obbligatoria per gli
impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al
titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo
impianto e' inferiore o uguale a 3 MW);
c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile
gassoso o liquido (non obbligatoria per gli impianti di cui
al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la
potenza termica nominale di ciascun singolo impianto e'
inferiore o uguale a 6 MW);
d) la misurazione e la registrazione in continuo,
nell'effluente gassoso, della temperatura e delle
concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di
azoto e del vapore acqueo (non obbligatoria per gli
impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al
titolo I se la potenza termica nominale complessiva e'
inferiore o uguale a 6 MW). La misurazione in continuo del
tenore di vapore acqueo puo' essere omessa se l'effluente
gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi;
e) la misurazione e la registrazione in continuo,
nell'effluente gassoso, delle concentrazioni di polveri
totali e carbonio organico totale (non obbligatoria per gli
impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al
titolo I se la potenza termica nominale complessiva e'
inferiore o uguale a 20 MW);
f) la misurazione con frequenza almeno annuale della
concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per
cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove
non sia prevista la misurazione in continuo.
3. Norme per l'identificazione delle biomasse di cui al
paragrafo 1, lettera f).
3.1. La denominazione «sansa di oliva disoleata», la
denominazione e l'ubicazione dell'impianto di produzione,
l'anno di produzione, nonche' il possesso delle
caratteristiche di cui alla tabella riportata al paragrafo
1 devono figurare:
a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o
direttamente sugli imballaggi;
b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di
accompagnamento.
Nel caso di imballaggi che contengano quantitativi
superiori a 100 kg e' ammessa la sola iscrizione dei dati
nei documenti di accompagnamento.
Un esemplare dei documenti di accompagnamento,
contenente le informazioni prescritte, deve essere unito al
prodotto e deve essere accessibile agli organi di
controllo.
3.2. Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio,
contenenti tutte le informazioni prescritte, devono essere
bene in vista. Le etichette devono essere inoltre fissate
al sistema di chiusura dell'imballaggio. Le informazioni
devono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebili
e chiaramente leggibili e devono essere nettamente separate
da altre eventuali informazioni concernenti il prodotto.
3.3. In caso di prodotto imballato, l'imballaggio deve
essere chiuso con un dispositivo o con un sistema tale che,
all'atto dell'apertura, il dispositivo o il sigillo di
chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente
danneggiati.
Sezione 5
Caratteristiche e condizioni di utilizzo degli idrocarburi
pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio
(parte I, sezione 1, paragrafo 4, lettera d)
1. Provenienza
Gli idrocarburi pesanti devono derivare dai processi di
lavorazione del greggio (distillazione, processi di
conversione e/o estrazione).
2. Caratteristiche degli idrocarburi pesanti e metodi
di misura.
Gli idrocarburi pesanti devono avere le seguenti
caratteristiche, da misurare con i pertinenti metodi:
Metodi
di misura
Potere calorifico inferiore
sul tal quale min. 35.000 kJ/kg
Contenuto di ceneri sul
tal quale in massa max 1% UNI
EN ISO
6245
Contenuto di zolfo sul tal
quale in massa max 10% UNI
EN ISO
8754
3. Condizioni di impiego:
Gli idrocarburi pesanti possono essere impiegati solo
previa gassificazione per l'ottenimento di gas di sintesi e
alle seguenti condizioni:
3.1 Il gas di sintesi puo' essere destinato alla
produzione di energia elettrica in cicli combinati o nella
combustione diretta (in caldaie e/o forni), in impianti con
potenza termica nominale non inferiore a 50 MW localizzati
nel comprensorio industriale in cui e' prodotto. A tal fine
si fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun
singolo impianto anche nei casi in cui piu' impianti sono
considerati, ai sensi dell'articolo 273, comma 9, come un
unico impianto.
3.2 Gli impianti di cui al punto 3.1 devono essere
attrezzati per la misurazione e la registrazione in
continuo, nell'effluente gassoso in atmosfera, della
temperatura, del tenore volumetrico di ossigeno, del tenore
di vapore acqueo e delle concentrazioni di monossido di
carbonio e degli ossidi di azoto; la misurazione in
continuo del tenore di vapore acqueo puo' essere omessa se
l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima
dell'analisi.
3.3 I valori limite di emissione nell'effluente gassoso
derivante dalla combustione del gas di sintesi in ciclo
combinato per la produzione di energia elettrica, riferiti
ad un tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso
anidro del 15%, sono i seguenti:
a) Polveri totali 10 mg/Nm 3 [1]
b) Ossidi di azoto (espressi come NO 2 ) 70 mg/Nm 3 [1]
c) Ossidi di zolfo (espressi come SO 2 ) 60 mg/Nm 3 [1]
d) Monossido di carbonio 50 mg/Nm 3 [1]
(come valore medio
giornaliero)
[1] I valori limite sono riferiti al volume di
effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali:
0° Centigradi e 0.1013 MPa
3.4 I valori limite di emissione nell'effluente gassoso
derivante dalla combustione del gas di sintesi in forni e
caldaie, non facenti parte dei cicli combinati, riferiti ad
un tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso
anidro del 3%, sono i seguenti:
Sezione 6
Caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas
(parte I, sezione 1 paragrafo 1, lettera r) e sezione 2,
paragrafo 1, lettera n)
1. Provenienza:
Il biogas deve provenire dalla fermentazione
anaerobica metanogenica di sostanze organiche, quali per
esempio effluenti di allevamento, prodotti agricoli o
borlande di distillazione, purche' tali sostanze non
costituiscano rifiuti ai sensi della parte quarta del
presente decreto. In particolare non deve essere prodotto
da discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice
organica. Il biogas derivante dai rifiuti puo' essere
utilizzato con le modalita' e alle condizioni previste
dalla normativa sui rifiuti.
2. Caratteristiche
Il biogas deve essere costituito prevalentemente da
metano e biossido di carbonio e con un contenuto massimo di
composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non
superiore allo 0.1% v/v.
3. Condizioni di utilizzo
3.1 L'utilizzo del biogas e' consentito nel medesimo
comprensorio in cui tale biogas e' prodotto.
3.2 Per gli impianti di cui al punto 3.1 devono essere
effettuati controlli almeno annuali dei valori di emissione
ad esclusione di quelli per cui e' richiesta la misurazione
in continuo di cui al punto 3.3.
3.3 Se la potenza termica nominale complessiva e'
superiore a 6 MW, deve essere effettuata la misurazione e
registrazione in continuo nell'effluente gassoso del tenore
volumetrico di ossigeno, della temperatura, delle
concentrazioni del monossido di carbonio, degli ossidi di
azoto e del vapore acqueo (la misurazione in continuo del
tenore di vapore acqueo puo' essere omessa se l'effluente
gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi).».
- Per il testo dell'articolo 284 del citato decreto
legislativo 152 del 2006 si veda l'articolo 3, comma 17 del
presente decreto.
- Per il testo dell'articolo 288 del citato decreto
legislativo 152 del 2006 si veda nelle note all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 recante «Regolamento
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre
2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo
2008, n. 61.
«Art. 7 (Dichiarazione di conformita'). - 1. Al termine
dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste
dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalita'
dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al
committente la dichiarazione di conformita' degli impianti
realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6.
Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui
all'allegato I, fanno parte integrante la relazione
contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonche' il
progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto e' redatto dal
responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato
tecnico e' costituito almeno dallo schema dell'impianto da
realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva
dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la
necessaria documentazione tecnica attestante le varianti
introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il
progetto, la dichiarazione di conformita' e l'attestazione
di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte
degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma
tengono conto della sicurezza e funzionalita' dell'intero
impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel
progetto di cui all'articolo 5, e' espressamente indicata
la compatibilita' tecnica con le condizioni preesistenti
dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformita' e' rilasciata anche
dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese
non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo
il modello di cui all'allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II
puo' essere modificato o integrato con decreto ministeriale
per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita'
prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto
all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia piu'
reperibile, tale atto e' sostituito - per gli impianti
eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto
- da una dichiarazione di rispondenza, resa da un
professionista iscritto all'albo professionale per le
specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato
la professione, per almeno cinque anni, nel settore
impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto
personale responsabilita', in esito a sopralluogo ed
accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel
campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un
soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di
responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui
all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si
riferisce la dichiarazione.».