Art. 2 
 
 
                     Semplificazione documentale 
 
  1. L'istanza presentata ai fini  del  rilascio  dell'autorizzazione
semplificata   e'   corredata   da   una   relazione    paesaggistica
semplificata, redatta secondo il modello di scheda di cui al comma  2
da un tecnico abilitato, nella quale sono indicate le fonti normative
o provvedimentali della disciplina  paesaggistica,  e'  descritto  lo
stato attuale dell'area interessata dall'intervento, e' attestata  la
conformita' del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei  beni
paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilita' con
i valori  paesaggistici  e  sono  indicate  le  eventuali  misure  di
inserimento  paesaggistico  previste.  Nella  relazione  il   tecnico
abilitato  attesta  altresi'  la  conformita'   del   progetto   alla
disciplina urbanistica ed edilizia. Laddove l'autorita'  preposta  al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non  coincida  con  quella
competente in materia urbanistica ed edilizia, l'istanza e' corredata
dall'attestazione   del   comune   territorialmente   competente   di
conformita'  dell'intervento  alle   prescrizioni   urbanistiche   ed
edilizie o, in caso di intervento soggetto a dichiarazione di  inizio
attivita', dalle asseverazioni di cui all'articolo 23 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
380. 
  2.  Alle  autorizzazioni   semplificate   non   si   applicano   le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 12 dicembre 2005, recante  individuazione  della  documentazione
necessaria alla verifica  della  compatibilita'  paesaggistica  degli
interventi proposti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  gennaio
2006, n. 25, ad eccezione della «Scheda per  la  presentazione  della
richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto
paesaggistico e' valutato mediante una documentazione  semplificata»,
allegata al decreto stesso. Mediante  convenzioni  stipulate  tra  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e le  regioni,  possono
essere concordate ulteriori semplificazioni della  documentazione  da
presentarsi ai fini del presente comma. 
  3.  La  presentazione  della  domanda  di   autorizzazione   e   la
trasmissione dei documenti a corredo e' effettuata, ove possibile, in
via telematica, agli effetti dell'articolo 45 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n.  82,  e  successive  modificazioni,  recante  Codice
dell'amministrazione  digitale.  Ove  l'istanza   paesaggistica   sia
riferita ad interventi per i quali si applicano i procedimenti di cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  la
presentazione della domanda e della relativa  documentazione  avviene
per il tramite dello sportello unico per le attivita' produttive,  se
istituito. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  23  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  recante
          «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia edilizia», pubblicato nel supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245: 
              «Art.  23  (Disciplina   della   denuncia   di   inizio
          attivita'). - 1. Il proprietario dell'immobile o chi  abbia
          titolo per presentare  la  denuncia  di  inizio  attivita',
          almeno  trenta  giorni  prima  dell'effettivo  inizio   dei
          lavori,  presenta  allo  sportello   unico   la   denuncia,
          accompagnata da una dettagliata relazione  a  firma  di  un
          progettista   abilitato   e   dagli   opportuni   elaborati
          progettuali, che asseveri la  conformita'  delle  opere  da
          realizzare agli strumenti urbanistici approvati  e  non  in
          contrasto con quelli adottati  ed  ai  regolamenti  edilizi
          vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e  di
          quelle igienico-sanitarie. 
              2.  La  denuncia  di  inizio  attivita'  e'   corredata
          dall'indicazione dell'impresa cui  si  intende  affidare  i
          lavori ed e' sottoposta al  termine  massimo  di  efficacia
          pari a tre anni. La realizzazione della parte non  ultimata
          dell'intervento   e'   subordinata   a   nuova    denuncia.
          L'interessato  e'  comunque  tenuto   a   comunicare   allo
          sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 
              3.  Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento   sia
          sottoposto ad un vincolo la cui tutela  compete,  anche  in
          via di delega, alla  stessa  amministrazione  comunale,  il
          termine di trenta giorni di cui  al  comma  1  decorre  dal
          rilascio del relativo atto di assenso. Ove  tale  atto  non
          sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 
              4.  Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento   sia
          sottoposto  ad  un  vincolo  la  cui  tutela  non   compete
          all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole  del
          soggetto  preposto  alla  tutela  non  sia  allegato   alla
          denuncia,  il  competente  ufficio  comunale  convoca   una
          Conferenza di servizi ai sensi degli articoli  14,  14-bis,
          14-ter,14-quater, della legge 7 agosto  1990,  n.  241.  Il
          termine  di  trenta  giorni  di  cui  al  comma  1  decorre
          dall'esito  della  Conferenza.  In  caso   di   esito   non
          favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 
              5. La sussistenza del titolo e' provata  con  la  copia
          della denuncia di inizio attivita' da cui risulti  la  data
          di  ricevimento  della   denuncia,   l'elenco   di   quanto
          presentato  a  corredo  del  progetto,  l'attestazione  del
          professionista  abilitato,  nonche'  gli  atti  di  assenso
          eventualmente necessari. 
              6.  Il  dirigente  o  il  responsabile  del  competente
          ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma  1
          sia riscontrata l'assenza di una o  piu'  delle  condizioni
          stabilite, notifica all'interessato  l'ordine  motivato  di
          non effettuare il previsto intervento e, in caso  di  falsa
          attestazione   del   professionista   abilitato,    informa
          l'autorita'  giudiziaria  e  il  consiglio  dell'ordine  di
          appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare
          la denuncia di inizio attivita',  con  le  modifiche  o  le
          integrazioni  necessarie   per   renderla   conforme   alla
          normativa urbanistica ed edilizia. 
              7. Ultimato l'intervento, il progettista o  un  tecnico
          abilitato rilascia un certificato di collaudo  finale,  che
          va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
          la conformita' dell'opera al  progetto  presentato  con  la
          denuncia  di  inizio  attivita'.  Contestualmente  presenta
          ricevuta  dell'avvenuta  presentazione   della   variazione
          catastale  conseguente   alle   opere   realizzate   ovvero
          dichiarazione  che   le   stesse   non   hanno   comportato
          modificazioni  del  classamento.   In   assenza   di   tale
          documentazione si applica la sanzione di cui  all'art.  37,
          comma 5.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          12   dicembre   2005,   recante    «Individuazione    della
          documentazione    necessaria    alla     verifica     della
          compatibilita' paesaggistica degli interventi proposti,  ai
          sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali
          del paesaggio di cui  al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42», e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          gennaio 2006, n. 25. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  45  del   decreto
          legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,   recante   «Codice
          dell'amministrazione digitale», pubblicato nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112: 
              «Art. 45 (Valore giuridico della trasmissione). - 1.  I
          documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una   pubblica
          amministrazione   con   qualsiasi   mezzo   telematico    o
          informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad  accertarne  la
          fonte di provenienza, soddisfano il requisito  della  forma
          scritta e la loro trasmissione non deve essere  seguita  da
          quella del documento originale. 
              2.  Il  documento   informatico   trasmesso   per   via
          telematica si intende spedito dal mittente  se  inviato  al
          proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
          reso  disponibile  all'indirizzo  elettronico   da   questi
          dichiarato,  nella  casella  di   posta   elettronica   del
          destinatario messa a disposizione dal gestore.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria»,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n.  147,  e  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195: 
              «Art. 38 (Impresa in  un  giorno).  -  1.  Al  fine  di
          garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui
          all'art.  41  della  Costituzione,  l'avvio  di   attivita'
          imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei  requisiti
          di  legge,  e'  tutelato  sin  dalla  presentazione   della
          dichiarazione di inizio attivita'  o  dalla  richiesta  del
          titolo autorizzatorio. 
              2. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma,  lettere  e),
          m), p)  e  r),  della  Costituzione,  le  disposizioni  del
          presente  articolo   introducono,   anche   attraverso   il
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          delle amministrazioni, misure per assicurare, nel  rispetto
          delle liberta' fondamentali, l'efficienza del  mercato,  la
          libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni
          concernenti i diritti civili e sociali  che  devono  essere
          garantiti  su   tutto   il   territorio   nazionale.   Esse
          costituiscono adempimento della direttiva  2006/123/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  dicembre  2006,
          ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione. 
              3. Con regolamento, adottato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
          semplificazione normativa, di concerto con il Ministro  per
          la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  sentita  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni,  si  procede  alla  semplificazione   e   al
          riordino della disciplina  dello  sportello  unico  per  le
          attivita' produttive  di  cui  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
          447,  e  successive  modificazioni,  in  base  ai  seguenti
          principi e criteri, nel rispetto di quanto  previsto  dagli
          articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge  7  agosto
          1990, n. 241: 
              a) attuazione del principio secondo cui,  salvo  quanto
          previsto per i soggetti privati di cui alla  lettera  c)  e
          dall'art. 9  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, lo sportello  unico  costituisce  l'unico  punto  di
          accesso per il richiedente in relazione a tutte le  vicende
          amministrative riguardanti la sua  attivita'  produttiva  e
          fornisce, altresi', una  risposta  unica  e  tempestiva  in
          luogo  di  tutte  le  pubbliche  amministrazioni   comunque
          coinvolte nel procedimento,  ivi  comprese  quelle  di  cui
          all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990,  n.
          241; 
              a-bis)  viene  assicurato,  anche  attraverso  apposite
          misure  telematiche,  il  collegamento  tra  le   attivita'
          relative  alla  costituzione  dell'impresa  di   cui   alla
          comunicazione   unica   disciplinata   dall'art.   9    del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  2  aprile  2007,  n.  40  e  le
          attivita' relative alla attivita' produttiva  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma; 
              b) le disposizioni si applicano sia per  l'espletamento
          delle procedure e delle  formalita'  per  i  prestatori  di
          servizi di cui alla direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia  per  la
          realizzazione e la modifica di impianti produttivi di  beni
          e servizi; 
              c)  l'attestazione  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti  dalla  normativa   per   la   realizzazione,   la
          trasformazione,   il   trasferimento   e   la    cessazione
          dell'esercizio  dell'attivita'  di  impresa   puo'   essere
          affidata a soggetti privati accreditati  ("Agenzie  per  le
          imprese"). In caso di istruttoria con esito positivo,  tali
          soggetti   privati   rilasciano   una   dichiarazione    di
          conformita'  che  costituisce  titolo  autorizzatorio   per
          l'esercizio   dell'attivita'.   Qualora   si   tratti    di
          procedimenti  che  comportino  attivita'  discrezionale  da
          parte dell'amministrazione, i soggetti privati  accreditati
          svolgono unicamente attivita'  istruttorie  in  luogo  e  a
          supporto dello sportello unico; 
              d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico,
          ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti  di
          cui alla lettera a), esercitano le funzioni  relative  allo
          sportello unico,  delegandole  alle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  le  quali  mettono  a
          disposizione  il  portale  "impresa.gov"  che   assume   la
          denominazione di "impresainungiorno", prevedendo  forme  di
          gestione congiunta con l'ANCI; 
              e)  l'attivita'  di   impresa   puo'   essere   avviata
          immediatamente  nei  casi  in  cui   sia   sufficiente   la
          presentazione della dichiarazione di inizio attivita'  allo
          sportello unico; 
              f) lo sportello unico, al momento  della  presentazione
          della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
          previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
          ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
          costituisce titolo autorizzatorio. In caso di  diniego,  il
          privato puo'  richiedere  il  ricorso  alla  Conferenza  di
          servizi di cui agli articoli da  14  a  14-quinquies  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241; 
              g) per i progetti di impianto produttivo  eventualmente
          contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici,
          e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la
          formulazione   di   osservazioni   ostative,   ovvero   per
          l'attivazione  della   Conferenza   di   servizi   per   la
          conclusione certa del procedimento; 
              h) in  caso  di  mancato  ricorso  alla  Conferenza  di
          servizi,  scaduto  il  termine  previsto   per   le   altre
          amministrazioni per pronunciarsi sulle  questioni  di  loro
          competenza, l'amministrazione procedente conclude  in  ogni
          caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;  in  tal
          caso, salvo il caso di  omessa  richiesta  dell'avviso,  il
          responsabile del procedimento non puo'  essere  chiamato  a
          rispondere degli eventuali danni  derivanti  dalla  mancata
          emissione degli avvisi medesimi. 
              4. Con  uno  o  piu'  regolamenti,  adottati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          su proposta del Ministro dello  sviluppo  economico  e  del
          Ministro per la semplificazione normativa, di concerto  con
          il   Ministro   per   la   pubblica    amministrazione    e
          l'innovazione, e previo parere della  Conferenza  unificata
          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n.  281,  e  successive  modificazioni,  sono  stabiliti  i
          requisiti e le modalita'  di  accreditamento  dei  soggetti
          privati di cui al comma  3,  lettera  c),  e  le  forme  di
          vigilanza  sui   soggetti   stessi,   eventualmente   anche
          demandando tali funzioni al sistema  camerale,  nonche'  le
          modalita' per la  divulgazione,  anche  informatica,  delle
          tipologie di autorizzazione per  le  quali  e'  sufficiente
          l'attestazione dei soggetti  privati  accreditati,  secondo
          criteri omogenei sul territorio nazionale e  tenendo  conto
          delle diverse discipline regionali. 
              5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'art. 1
          del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,  predispone
          un piano di formazione  dei  dipendenti  pubblici,  con  la
          eventuale partecipazione anche  di  esponenti  del  sistema
          produttivo, che miri a diffondere sul territorio  nazionale
          la capacita' delle amministrazioni pubbliche di  assicurare
          sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui  al
          comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di  cui
          al presente articolo. 
              6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.».