Art. 3 
 
 
             Termini per la conclusione del procedimento 
 
  1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude  con  un
provvedimento espresso  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dal
ricevimento della domanda. 
  2. L'amministrazione competente  al  rilascio  dell'autorizzazione,
entro trenta giorni dal ricevimento della  domanda,  corredata  della
documentazione prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni
istruttorie  e  adotta,  quando  ne  ricorrano  i   presupposti,   il
provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento  di
cui all'articolo 4, comma 2.