Art. 4 
 
 
                     Semplificazioni procedurali 
 
  1. L'amministrazione competente  al  rilascio  dell'autorizzazione,
ricevuta  la  domanda,  verifica  preliminarmente   se   l'intervento
progettato non sia esonerato  dall'autorizzazione  paesaggistica,  ai
sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure  se  sia  assoggettato  al
regime ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In  tali  casi,
rispettivamente, comunica al  richiedente  che  l'intervento  non  e'
soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie  integrazioni  ai
fini del rilascio  dell'autorizzazione  ordinaria.  Ove  l'intervento
richiesto sia assoggettato ad  autorizzazione  semplificata  comunica
all'interessato   l'avvio   del   procedimento.   Con   la   medesima
comunicazione  richiede  all'interessato,  ove  occorrano,   un'unica
volta,  i  documenti  e  i  chiarimenti  indispensabili,   che   sono
presentati o inviati in via telematica entro il termine  di  quindici
giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso
fino  alla  ricezione  della  documentazione  integrativa  richiesta.
Decorso inutilmente il suddetto termine,  l'amministrazione  conclude
comunque il procedimento. 
  2. L'amministrazione competente  al  rilascio  dell'autorizzazione,
entro il  termine  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  3,  verifica
preliminarmente,  ove  ne  abbia  la   competenza,   la   conformita'
dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica  ed  edilizia.
Nel caso in  cui  non  sia  competente,  verifica  l'attestazione  di
conformita' urbanistica rilasciata dal Comune nel cui  territorio  e'
localizzato l'intervento o  l'asseverazione  prescritta  in  caso  di
intervento  sottoposto  a  denuncia  di  inizio  di  attivita',  gia'
presentate  all'atto  della  domanda.  In  caso  di  non  conformita'
dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica  ed  edilizia,
l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara
l'improcedibilita' della  domanda  di  autorizzazione  paesaggistica,
dandone immediata comunicazione al richiedente. 
  3.  In  caso  di  esito  positivo  della  verifica  di  conformita'
urbanistica  ed  edilizia  di  cui  al  comma  2,   l'amministrazione
competente al  rilascio  dell'autorizzazione  valuta  la  conformita'
dell'intervento alle  specifiche  prescrizioni  d'uso  contenute  nel
piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel
provvedimento  di   integrazione   del   vincolo,   ovvero   la   sua
compatibilita' con i valori paesaggistici presenti  nel  contesto  di
riferimento. 
  4. Nel caso in cui la valutazione di cui al comma 3  sia  negativa,
l'amministrazione competente al  rilascio  dell'autorizzazione  invia
comunicazione all'interessato ai  sensi  dell'articolo  10-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni,  assegnando
un termine di dieci giorni, dal  ricevimento  della  stessa,  per  la
presentazione di eventuali osservazioni. La comunicazione sospende il
termine per  la  conclusione  del  procedimento.  Ove,  esaminate  le
osservazioni,  persistano   i   motivi   ostativi   all'accoglimento,
l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione  rigetta
motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni. 
  5. In caso di rigetto  della  domanda  l'interessato,  entro  venti
giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, puo' chiedere al
soprintendente,   con   istanza   motivata    e    corredata    della
documentazione,  di  pronunciarsi  sulla  domanda  di  autorizzazione
paesaggistica semplificata.  Copia  dell'istanza  e'  contestualmente
inviata  all'amministrazione  che  ha   adottato   il   provvedimento
negativo, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento, puo'  inviare
le  proprie  deduzioni  al  soprintendente.  Ricevuta  l'istanza,  il
soprintendente,  entro  i  successivi  trenta  giorni,  verifica   la
conformita' dell'intervento progettato alle  prescrizioni  d'uso  del
bene paesaggistico  ovvero  la  sua  compatibilita'  paesaggistica  e
decide in via definitiva,  rilasciando  o  negando  l'autorizzazione.
Copia del provvedimento e'  inviata  all'amministrazione  che  si  e'
pronunciata in senso negativo. 
  6. In caso di valutazione positiva della conformita'  ovvero  della
compatibilita'   paesaggistica   dell'intervento,   l'amministrazione
competente al rilascio dell'autorizzazione provvede immediatamente e,
comunque, entro il termine di trenta  giorni  dal  ricevimento  della
domanda a trasmettere alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed
alla  documentazione  in  suo  possesso,  una  motivata  proposta  di
accoglimento della  domanda  stessa.  Se  anche  la  valutazione  del
soprintendente e' positiva, questi esprime il suo  parere  vincolante
favorevole entro il termine di  venticinque  giorni  dalla  ricezione
della  domanda,  della  documentazione  e  della  proposta,   dandone
immediata  comunicazione,   ove   possibile   per   via   telematica,
all'amministrazione competente al  rilascio  dell'autorizzazione.  In
caso di mancata espressione del parere vincolante  entro  il  termine
sopra indicato l'amministrazione competente ne prescinde  e  rilascia
l'autorizzazione, senza  indire  la  conferenza  di  servizi  di  cui
all'articolo 146, comma 9, del Codice. 
  7. L'amministrazione  competente  al  rilascio  dell'autorizzazione
adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole  nei
cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso  e  ne  da'
immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne
abbia la competenza l'amministrazione  rilascia  contestualmente,  se
prescritto  e  ove  possibile,  anche  il  titolo   legittimante   le
trasformazioni  urbanistiche  ed  edilizie  previste  nel   progetto.
L'obbligo  di  motivazione  e'  assolto  anche  mediante  rinvio   ed
allegazione del parere della soprintendenza. 
  8.  In  caso  di  valutazione  negativa  della  proposta   ricevuta
dall'amministrazione competente al rilascio  dell'autorizzazione,  il
soprintendente adotta, entro venticinque giorni dal ricevimento della
proposta stessa, il provvedimento  di  rigetto  dell'istanza,  previa
comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento.
Nel provvedimento il soprintendente espone puntualmente i  motivi  di
rigetto dell'istanza  e  di  non  accoglibilita'  delle  osservazioni
eventualmente  presentate  dall'interessato.  Il   provvedimento   di
rigetto e' immediatamente comunicato  all'amministrazione  competente
ed all'interessato. In caso di parere obbligatorio e  non  vincolante
del soprintendente, ai  sensi  del  comma  10,  il  provvedimento  di
rigetto  e'  adottato  dall'amministrazione  competente  al  rilascio
dell'autorizzazione. 
  9. Decorsi inutilmente i termini di cui all'articolo  3  senza  che
l'amministrazione competente al  rilascio  dell'autorizzazione  o  la
soprintendenza abbia comunicato la propria determinazione  conclusiva
sull'istanza presentata, si applicano gli  articoli  2,  comma  8,  e
2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni,
in materia di conclusione del procedimento. 
  10. Il parere del soprintendente e' obbligatorio e  non  vincolante
quando  l'area  interessata  dall'intervento  di  lieve  entita'  sia
assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute
nella  dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico,  nel   piano
paesaggistico o negli atti di integrazione del  vincolo  adottati  ai
sensi dell'articolo 141-bis del Codice. 
  11. L'autorizzazione paesaggistica semplificata  e'  immediatamente
efficace ed e' valida cinque anni. 
  12. Nel procedimento di cui al presente decreto non e' obbligatorio
il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia
diversamente previsto dalla legislazione regionale, fermo restando il
rispetto del termine per  la  conclusione  del  procedimento  di  cui
all'articolo 3. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  149  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  recante  «Codice  dei
          beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
          legge 6 luglio 2002, n. 137»,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45: 
              «Art. 149 (Interventi non soggetti ad  autorizzazione).
          - 1. Fatta salva l'applicazione  dell'art.  143,  comma  4,
          lettera a),  non  e'  comunque  richiesta  l'autorizzazione
          prescritta dall'art. 146, dall'art. 147 e dall'art. 159: 
                a) per  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria,
          straordinaria, di  consolidamento  statico  e  di  restauro
          conservativo  che  non  alterino  lo  stato  dei  luoghi  e
          l'aspetto esteriore degli edifici; 
                b)   per   gli   interventi   inerenti    l'esercizio
          dell'attivita'  agro-silvo-pastorale  che  non   comportino
          alterazione  permanente  dello   stato   dei   luoghi   con
          costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si
          tratti di attivita' ed opere  che  non  alterino  l'assetto
          idrogeologico del territorio; 
                c) per  il  taglio  colturale,  la  forestazione,  la
          riforestazione, le opere  di  bonifica,  antincendio  e  di
          conservazione da  eseguirsi  nei  boschi  e  nelle  foreste
          indicati  dall'art.  142,  comma  1,  lettera  g),  purche'
          previsti  ed  autorizzati  in  base   alla   normativa   in
          materia.». 
              - Per il testo dell'art. 146 del  decreto  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda nella nota alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 2-bis e  10-bis
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi,  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: 
              «Art. 2 (Conclusione del procedimento).  -  1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, adottati ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i  termini
          di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente  articolo  possono
          essere sospesi, per una sola volta e  per  un  periodo  non
          superiore  a   trenta   giorni,   per   l'acquisizione   di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 14, comma 2. 
              8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i  termini
          per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso  il
          silenzio dell'amministrazione, ai  sensi  dell'art.  21-bis
          della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere  proposto
          anche  senza  necessita'  di  diffida   all'amministrazione
          inadempiente,  fintanto  che  perdura   l'inadempimento   e
          comunque non oltre un anno dalla scadenza  dei  termini  di
          cui ai commi 2  o  3  del  presente  articolo.  Il  giudice
          amministrativo    puo'    conoscere    della     fondatezza
          dell'istanza.   E'   fatta   salva   la    riproponibilita'
          dell'istanza di avvio del procedimento ove ne  ricorrano  i
          presupposti. 
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale.». 
              «Art.    2-bis    (Conseguenze    per    il     ritardo
          dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). -
          1.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  i  soggetti  di  cui
          all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti  al  risarcimento  del
          danno ingiusto cagionato in  conseguenza  dell'inosservanza
          dolosa  o  colposa   del   termine   di   conclusione   del
          procedimento. 
              2.  Le  controversie  relative   all'applicazione   del
          presente  articolo  sono  attribuite   alla   giurisdizione
          esclusiva  del  giudice  amministrativo.  Il   diritto   al
          risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.». 
              «Art.  10-bis  (Comunicazione   dei   motivi   ostativi
          all'accoglimento dell'istanza). - 1.  Nei  procedimenti  ad
          istanza  di  parte  il  responsabile  del  procedimento   o
          l'autorita' competente, prima della formale adozione di  un
          provvedimento  negativo,  comunica   tempestivamente   agli
          istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
          Entro il termine di  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione, gli istanti hanno il diritto  di  presentare
          per iscritto le loro osservazioni, eventualmente  corredate
          da documenti. La comunicazione  di  cui  al  primo  periodo
          interrompe i termini per  concludere  il  procedimento  che
          iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
          delle osservazioni  o,  in  mancanza,  dalla  scadenza  del
          termine di cui al secondo periodo.  Dell'eventuale  mancato
          accoglimento di tali osservazioni  e'  data  ragione  nella
          motivazione del provvedimento finale.  Le  disposizioni  di
          cui al presente articolo non si  applicano  alle  procedure
          concorsuali e ai procedimenti in  materia  previdenziale  e
          assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti
          dagli enti previdenziali.».