Art. 5 Semplificazione organizzativa 1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata, presso ciascuna soprintendenza sono individuati uno o piu' funzionari responsabili dei procedimenti in materia, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 2. Le regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, possono promuovere le opportune iniziative organizzative da adottarsi dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
Note all'art. 5: - Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note all'art. 4.