Art. 5 
 
 
                    Semplificazione organizzativa 
 
  1. Al fine di  assicurare  il  sollecito  esame  delle  istanze  di
autorizzazione  semplificata,  presso  ciascuna  soprintendenza  sono
individuati uno o piu' funzionari responsabili  dei  procedimenti  in
materia, ai sensi della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni. 
  2. Le regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo,  possono
promuovere le opportune iniziative organizzative da  adottarsi  dalle
amministrazioni   competenti   al   rilascio   delle   autorizzazioni
paesaggistiche. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per la legge 7 agosto 1990, n.  241,  si  veda  nelle
          note all'art. 4.