IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia, ed in particolare, l'articolo 19, comma 15, recante
delega al Governo per l'adozione delle disposizioni correttive o
integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del
citato codice della proprieta' industriale;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice
della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273;
VISTO il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, recante
attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ed in particolare
l'articolo 5 relativo al procedimento;
VISTO l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31;
VISTA la legge 29 novembre 2007, n. 224, recante ratifica ed
esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul
rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n.
197, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dello
sviluppo economico;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2
aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile
2007, recante la determinazione dei diritti sui brevetti e sui
modelli, in attuazione del comma 851, dell'articolo 1, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 14
giugno 2010;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta
dell'8 luglio 2010;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati rilasciati rispettivamente in
data 27 luglio 2010 e 28 luglio 2010;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 30 luglio 2010;
SULLA PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri della
giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle
politiche agricole alimentari e forestali, della difesa,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, della salute e per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, e successive modificazioni, recante il codice della proprieta'
industriale, di seguito denominato: 'Codice', le parole: "ai fini
dei" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del".
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 15 della
legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
in materia di energia:
«Art. 19 (Proprieta' industriale). - (omissis)
Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni correttive o integrative, anche con
riferimento all'aspetto processuale, del citato codice di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, b. n. 30, come
modificato dalla presente legge, secondo le modalita' e i
principi e criteri direttivi di cui all' art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
correggere gli errori materiali e i difetti di
coordinamento presenti nel codice;
armonizzare la normativa con la disciplina
comunitaria e internazionale, in particolare con quella
intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e
definire le sanzioni da applicare in caso di violazione
delle disposizioni recate in materia di protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall' art. 5 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78;
introdurre strumenti di semplificazione e di
riduzione degli adempimenti amministrativi;
prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da
ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di
ricerca, l'universita' o l'amministrazione attui la
procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto
sull'invenzione;
riconoscere ai comuni la possibilita' di ottenere il
riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini
commerciali per identificare con elementi grafici
distintivi il patrimonio culturale, storico,
architettonico, ambientale del relativo territorio; lo
sfruttamento del marchio a fini commerciali puo' essere
esercitato direttamente dal comune anche attraverso lo
svolgimento di attivita' di merchandising, vincolando in
ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al
finanziamento delle attivita' istituzionali o alla
copertura dei disavanzi pregressi dell'ente.»
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
recante Codice della proprieta' industriale e' Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273 che reca Misure per favorire
l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.
«Art. 15 (Delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni in materia di proprieta' industriale). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il 28 febbraio 2005,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di proprieta' industriale, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ripartizione della materia per settori omogenei e
coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni
vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e
sistematica;
b) adeguamento della normativa alla disciplina
internazionale e comunitaria intervenuta;
c) revisione e armonizzazione della protezione del
diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della
proprieta' industriale, con particolare riferimento alle
condizioni alle quali essa e' concessa, alla sua estensione
e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza
dei requisiti;
d) adeguamento della disciplina alle moderne
tecnologie informatiche;
e) riordino e potenziamento della struttura
istituzionale preposta alla gestione della normativa, con
previsione dell'estensione della competenza anche alla
tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche
con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e
gestionale;
f) introduzione di appositi strumenti di
semplificazione e riduzione degli adempimenti
amministrativi;
g) delegificazione e rinvio alla normazione
regolamentare della disciplina dei procedimenti
amministrativi secondo i criteri di cui all'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
h) previsione che la rivelazione o l'impiego di
conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente
note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del
settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. In
deroga all'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a
seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito
il parere del Consiglio di Stato.
3. Dall'attuazione della delega di cui al presente art.
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di
cui al presente articolo, il Governo puo' adottare, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari,
disposizioni correttive o integrative dei decreti
legislativi medesimi.»
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2006, n. 78, recante attuazione della
direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche.
«Art. 5 (Procedimento). - 1. L'Ufficio italiano
brevetti e marchi, in sede di valutazione della
brevettabilita' di invenzioni biotecnologiche, al fine di
garantire quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c),
puo' richiedere il parere del Comitato nazionale per la
biosicurezza e le biotecnologie.
2. La provenienza del materiale biologico di origine
animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione, e'
dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in
riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare
il rispetto della legislazione in materia di importazione e
di esportazione, sia in relazione all'organismo biologico
dal quale e' stato isolato.
3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione
che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di
origine umana deve essere corredata dell'espresso consenso,
libero e informato a tale prelievo e utilizzazione, della
persona da cui e' stato prelevato tale materiale, in base
alla normativa vigente.
4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione,
che ha per oggetto o utilizza materiale biologico
contenente microrganismi o organismi geneticamente
modificati, deve essere corredata da una dichiarazione che
garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti
tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o
comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al
comma 6 e di cui al decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
206, e al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
5. L'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la
riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua
azienda, di materiale brevettato di origine vegetale,
avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del
regolamento (CE) n. 2100/94 del 27 luglio 1994 del
Consiglio, e secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive.
6. Nel caso in cui la richiesta di brevetto riguardi
l'utilizzo o la modifica delle identita' genetiche di
varieta' italiane autoctone e da conservazione, ai sensi
della direttiva 98/95/CE del 14 dicembre 1998 del
Consiglio, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212,
e del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, o di materiali biologici
vegetali o animali cui facciano riferimento i disciplinari
adottati in Italia, in conformita' alle disposizioni sulla
denominazione di origine protetta e sulla indicazione
geografica protetta di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92
del 14 luglio 1992 e al regolamento (CEE) n. 2082/92 del 14
luglio 1992, entrambi del Consiglio, e alla citata
direttiva 98/95/CE, e si riferisca a fini diversi da quelli
diagnostici o terapeutici, e' acquisito preventivamente il
parere del Ministero delle politiche agricole e forestali;
il Ministero si esprime, previa consultazione della
commissione consultiva di cui all'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, sentite
le associazioni di produttori di cui all'art. 5 del citato
regolamento (CEE) n. 2081/92, entro novanta giorni dalla
data nella quale sia pervenuta al Ministero medesimo la
relativa richiesta. Decorso inutilmente il termine
anzidetto, il brevetto puo' essere rilasciato.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con i Ministri della salute e delle
attivita' produttive, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono disciplinati l'ambito e le
modalita' per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo
2 dell'art. 11 della direttiva 98/44/CE del 6 luglio 1998
del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la
vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di
allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine
animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo
consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto
della ulteriore vendita del bestiame in funzione di
un'attivita' di riproduzione commerciale, a meno che gli
animali dotati delle stesse proprieta' siano stati ottenuti
mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la
possibilita' di vendita diretta da parte dell'allevatore
per soggetti da vita rientranti nella normale attivita'
agricola.»
- La direttiva 98/44/CE in materia di protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche e' pubblicata
nella G.U.C.E. 30 luglio 1998, n. L 213.
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 3 recante
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria:
«2-bis. Al fine di agevolare l'applicazione della
disciplina prevista dall'art. 5 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, il Ministro dello sviluppo
economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
individua la data di scadenza dei diritti di brevetto dei
medicinali in commercio alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e pubblica
la relativa lista. Ai fini della riduzione della protezione
complementare, nella misura di sei mesi per ogni anno
solare, ai sensi dell'art. 61, comma 4, del citato d. lgs.
n.30 del 2005 della proprieta' industriale di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la durata
residua di protezione inferiore a sei mesi e' annullata,
con conseguente scadenza del certificato complementare alle
ore 24 del 31 dicembre dell'anno che precede quello di
riferimento, mentre la durata residua di protezione
superiore a sei mesi e' ridotta di sei mesi. Nel mese di
dicembre di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico
aggiorna la lista di cui al primo periodo del presente
comma.»
- La legge 29 novembre 2007, n. 224, recante ratifica
ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della
Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a
Monaco il 29 novembre 2000 e' Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 dicembre 2007, n. 281, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 2008, n. 197, recante regolamento di
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2008, n.
294, S.O.
- Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2
aprile 2007, recante la determinazione dei diritti sui
brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 851,
dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.
- Si riporta il testo del comma 851, dell'art. 1, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007):
«851. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i
diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i
modelli di utilita' e sulla registrazione di disegni e
modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione
dei marchi d'impresa. Sono esonerate dal pagamento dei
diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai
brevetti per invenzione e ai modelli di utilita', le
universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro
scopi istituzionali finalita' di ricerca e le
amministrazioni della difesa e delle politiche agricole
alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in
vita dei brevetti per invenzione industriale e per i
modelli di utilita' e per la registrazione di disegni e
modelli, previsti dall'art. 227 del citato d. lgs. n.30 del
2005 della proprieta' industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo i
seguenti criteri: a) dalla quinta annualita' per il
brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo
quinquennio per il brevetto per modello di utilita'; c) dal
secondo quinquennio per la registrazione di disegni e
modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di
cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di
potenziare le attivita' del medesimo Ministero di
promozione, di regolazione e di tutela del sistema
produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie
imprese la piena partecipazione al sistema di proprieta'
industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con
l'introduzione della ricerca di anteriorita' per le domande
di brevetto per invenzione industriale» .
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se
tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.»
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni, recante il codice della proprieta'
industriale, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Diritti di proprieta' industriale). - 1. Ai
fini del presente codice, l'espressione proprieta'
industriale comprende marchi ed altri segni distintivi,
indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni
e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie dei
prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate
e nuove varieta' vegetali.»