Art. 10 
 
(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 13 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Non possono costituire  oggetto  di  registrazione  come  marchio
d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: 
 a) quelli che consistono esclusivamente in  segni  divenuti  di  uso
comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; 
 b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di
prodotti o servizi o  da  indicazioni  descrittive  che  ad  essi  si
riferiscono,  come  i  segni  che  in  commercio  possono  servire  a
designare la specie, la qualita', la quantita', la  destinazione,  il
valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del
prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del
prodotto o servizio.". 
2. All'articolo 13, comma 2, del Codice, le parole:  "e  all'articolo
12, comma 1, lettera a)," sono soppresse. 
3. All'articolo  13,  comma  4,  del  Codice,  le  parole:  "comunque
servizio o abbia" sono sostituite dalle seguenti: "servizio  o  abbia
comunque". 
 
 
          Nota all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 13  (Capacita'  distintiva).  -  1.  Non  possono
          costituire oggetto di registrazione come marchio  d'impresa
          i segni privi di carattere distintivo e in particolare: 
                a) quelli  che  consistono  esclusivamente  in  segni
          divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli  usi
          costanti del commercio; 
                b)    quelli    costituiti    esclusivamente    dalle
          denominazioni  generiche  di  prodotti  o  servizi   o   da
          indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come  i
          segni che in  commercio  possono  servire  a  designare  la
          specie, la qualita',  la  quantita',  la  destinazione,  il
          valore,  la  provenienza  geografica  ovvero   l'epoca   di
          fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio
          o altre caratteristiche del prodotto o servizio. 
              2. In deroga al comma 1 possono costituire  oggetto  di
          registrazione come marchio  d'impresa  i  segni  che  prima
          della domanda di registrazione, a seguito dell'uso  che  ne
          sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo. 
              3. Il marchio non puo' essere dichiarato o  considerato
          nullo  se  prima  della  proposizione   della   domanda   o
          dell'eccezione di nullita', il segno che ne forma  oggetto,
          a seguito dell'uso che ne e'  stato  fatto,  ha  acquistato
          carattere distintivo. 
              4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attivita'  o
          dell'inattivita'  del  suo  titolare,  sia   divenuto   nel
          commercio denominazione generica del prodotto o servizio  o
          abbia comunque perduto la sua capacita' distintiva.»