Art. 100 (Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 187, comma 1, del Codice, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: " f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione; f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6.".
Nota all'art. 100: - Si riporta il testo dell'art. 187 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 187 (Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa). - 1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a: a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'art. 170, comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorita'; b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della relativa domanda; c) registrazioni; d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'art. 179, comma 2; e) rinnovazioni; f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute. f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione; f-ter) sentenze di cui all'art. 197, comma 6. 2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b) e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all'art. 156. 3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.»