Art. 100 
 
(Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 187, comma 1, del Codice, dopo  la  lettera  f)  sono
aggiunte le seguenti: 
" f-bis) domande  soggette  ad  opposizione  e  domande  rifiutate  a
seguito di opposizione; 
f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6.". 
 
 
          Nota all'art. 100: 
              - Si riporta il testo dell'art. 187 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 187 (Bollettino ufficiale dei marchi  d'impresa).
          - 1. Il  Bollettino  ufficiale  dei  marchi  d'impresa,  da
          pubblicarsi   con   cadenza   almeno   mensile   da   parte
          dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le
          seguenti notizie relative a: 
                a) domande ritenute registrabili ai  sensi  dell'art.
          170, comma 1, lettera a), con l'indicazione  dell'eventuale
          priorita'; 
                b)   domande   conseguenti    alla    richiesta    di
          trasformazione di  marchio  comunitario  con  l'indicazione
          della data di deposito della relativa domanda; 
                c) registrazioni; 
                d)  registrazioni  accompagnate  dall'avviso  di  cui
          all'art. 179, comma 2; 
                e) rinnovazioni; 
                f) domande di trascrizione  degli  atti  indicati  da
          questo codice e trascrizioni avvenute. 
                f-bis) domande  soggette  ad  opposizione  e  domande
          rifiutate a seguito di opposizione; 
                f-ter) sentenze di cui all'art. 197, comma 6. 
              2.  I  dati  identificativi  delle  domande   e   delle
          registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma  1,
          lettere a), b) e d), ed ai relativi  numeri  e  date,  sono
          quelli di cui all'art. 156. 
              3. Il  Bollettino  ufficiale  e'  corredato  da  indici
          analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici  e  per
          classi.»