Art. 101 
 
(Modifiche all'articolo 188 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 188, comma 2, del  Codice,  dopo  la  lettera  b)  e'
inserita la seguente: " b-bis)  sentenze  di  cui  all'articolo  197,
comma 6;". 
 
 
          Nota all'art. 101: 
              - Si riporta il testo dell'art. 188 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 188 (Bollettino ufficiale  delle  nuove  varieta'
          vegetali). -  1.  La  comunicazione  al  pubblico  prevista
          dall'art.  30  della  Convenzione  internazionale  per   la
          protezione delle novita' vegetali (UPOV) - testo di Ginevra
          del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23 marzo  1998,  n.
          110, si effettua mediante pubblicazione di  un  «Bollettino
          ufficiale delle  nuove  varieta'  vegetali»  edito  a  cura
          dell'Ufficio. 
              2. Il  Bollettino  ha  frequenza  almeno  semestrale  e
          contiene: 
                a) l'elenco delle domande di privative, distinte  per
          specie, indicante, oltre il numero e la  data  di  deposito
          della domanda, il nome e l'indirizzo del richiedente ed  il
          nome dell'autore se persona  diversa  dal  richiedente,  la
          denominazione proposta ed una  descrizione  succinta  della
          varieta' vegetale della quale e' richiesta la protezione; 
                b) l'elenco delle privative concesse,  per  genere  e
          specie, indicante il numero e la  data  di  deposito  della
          corrispondente domanda, il nome e l'indirizzo del  titolare
          e la denominazione varietale definitivamente attribuita; 
                b-bis) sentenze di cui all'art. 197, comma 6. 
                c) ogni altra informazione di pubblico interesse. 
              3. Il Bollettino e' inviato gratuitamente, in  scambio,
          ai competenti uffici degli altri  Stati  membri  dell'Union
          pour la protection des obtentions vegetales (U.P.O.V.).»