Art. 102 (Modifiche all'articolo 189 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 189, comma 1, del Codice, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: " g-bis) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6.".
Nota all'art. 102: - Si riporta il testo dell'art. 189 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 189 (Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilita', registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori). - 1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilita', registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a: a) domande di brevetto o di registrazione con l'indicazione dell'eventuale priorita' o richiesta di differimento dell'accessibilita' al pubblico; b) brevetti e registrazioni concessi; c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale; d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico; e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione o di licenza obbligatoria; f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione; g) domande di trascrizione degli atti di cui all'art. 138 e trascrizioni avvenute. g-bis) sentenze di cui all'art. 197, comma 6. 2. I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), d) ed e), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli 160, comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere b) e d). 3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.»