Art. 102 
 
(Modifiche all'articolo 189 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 189, comma 1, del  Codice,  dopo  la  lettera  g)  e'
aggiunta la seguente: " g-bis)  sentenze  di  cui  all'articolo  197,
comma 6.". 
 
 
          Nota all'art. 102: 
              - Si riporta il testo dell'art. 189 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.   189   (Bollettino   ufficiale    di    brevetti
          d'invenzione e modelli d'utilita', registrazioni di disegni
          e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori). -   1.
          Il Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e  modelli
          d'utilita', registrazioni di disegni e modelli,  topografie
          di prodotti a semiconduttori, da  pubblicarsi  con  cadenza
          almeno mensile da parte dell'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a: 
                a)  domande  di  brevetto  o  di  registrazione   con
          l'indicazione  dell'eventuale  priorita'  o  richiesta   di
          differimento dell'accessibilita' al pubblico; 
                b) brevetti e registrazioni concessi; 
                c) brevetti  e  registrazioni  decaduti  per  mancato
          pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale; 
                d) brevetti e registrazioni  offerti  in  licenza  al
          pubblico; 
                e) brevetti e registrazioni  oggetto  di  decreto  di
          espropriazione o di licenza obbligatoria; 
                f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione; 
                g) domande di trascrizione degli atti di cui all'art.
          138 e trascrizioni avvenute. 
                g-bis) sentenze di cui all'art. 197, comma 6. 
              2.  I  dati  identificativi  di  domande,  brevetti   e
          registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma  1,
          lettere a), d) ed e), ed ai relativi numeri  e  date,  sono
          quelli di cui agli articoli 160, comma  1,  167,  comma  1,
          168, commi 1 e 2, lettere b) e d). 
              3. Il  Bollettino  ufficiale  e'  corredato  da  indici
          analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici  e  per
          classi.»