Art. 103
(Modifiche all'articolo 191 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 191, comma. 2, del Codice, le parole: "Su richiesta"
sono sostituite dalle seguenti: "Salva diversa previsione del
regolamento di attuazione del presente Codice, su richiesta" e dopo
le parole: "fissato il termine" sono aggiunte le seguenti: "ovvero
due mesi dalla data di ricezione da parte dell'istante della
comunicazione con cui l'Ufficio concede la proroga, se tale termine
scade successivamente, ovvero la rifiuta".
Nota all'art. 103:
- Si riporta il testo dell'art. 191 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 191 (Scadenza dei termini). - 1. I termini
previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza
presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano
brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come
improrogabile.
2. Salva diversa previsione del regolamento di
attuazione del presente Codice, su richiesta motivata la
proroga puo' essere concessa fino ad un massimo di sei mesi
dalla data di scadenza o di comunicazione con cui l'Ufficio
italiano brevetti e marchi ha fissato il termine ovvero due
mesi dalla data di ricezione da parte dell'istante della
comunicazione con cui l'Ufficio concede la proroga, se tale
termine scade successivamente, ovvero la rifiuta.»