Art. 103 
 
(Modifiche all'articolo 191 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 191, comma. 2, del Codice, le parole: "Su  richiesta"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Salva  diversa  previsione   del
regolamento di attuazione del presente Codice, su richiesta"  e  dopo
le parole: "fissato il termine" sono aggiunte  le  seguenti:  "ovvero
due  mesi  dalla  data  di  ricezione  da  parte  dell'istante  della
comunicazione con cui l'Ufficio concede la proroga, se  tale  termine
scade successivamente, ovvero la rifiuta". 
 
 
          Nota all'art. 103: 
              - Si riporta il testo dell'art. 191 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 191  (Scadenza  dei  termini).  -  1.  I  termini
          previsti nel presente codice sono  prorogabili  su  istanza
          presentata prima della loro scadenza  all'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi, salvo che il termine sia  indicato  come
          improrogabile. 
              2.  Salva  diversa  previsione   del   regolamento   di
          attuazione del presente Codice, su  richiesta  motivata  la
          proroga puo' essere concessa fino ad un massimo di sei mesi
          dalla data di scadenza o di comunicazione con cui l'Ufficio
          italiano brevetti e marchi ha fissato il termine ovvero due
          mesi dalla data di ricezione da  parte  dell'istante  della
          comunicazione con cui l'Ufficio concede la proroga, se tale
          termine scade successivamente, ovvero la rifiuta.»