Art. 104 
 
(Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. L'articolo 192 del Codice e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 192 
 
                   (Continuazione della procedura) 
 
1. Quando il richiedente di un diritto di proprieta' industriale  non
abbia osservato un termine relativamente ad una procedura  di  fronte
all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la procedura  e'  ripresa  su
richiesta del richiedente senza che la  non  osservanza  del  termine
comporti la perdita del diritto di  proprieta'  industriale  o  altra
conseguenza. 
2.  La  richiesta  di  continuazione  della  procedura  deve   essere
presentata entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato  o
dal termine di proroga previsto all'articolo 191, comma  2,  ove  sia
stata richiesta la proroga, e deve essere accompagnata dalla prova di
aver compiuto entro lo stesso termine quanto omesso entro il  termine
precedentemente scaduto. Con la richiesta deve essere  comprovato  il
pagamento del diritto previsto per la continuazione  della  procedura
nella tabella A allegata  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico in data 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 81 del 6 aprile 2007. 
3. La disposizione di cui al presente articolo non e' applicabile  al
termine per la rivendicazione del diritto di  priorita',  ai  termini
riguardanti  la  procedura  di  opposizione,  al   termine   per   la
presentazione di un ricorso alla Commissione dei ricorsi, al  periodo
per la presentazione del  documento  di  priorita',  al  periodo  per
l'integrazione della domanda o  la  produzione  della  traduzione  ai
sensi dell'articolo 148, al termine per il pagamento dei  diritti  di
mantenimento dei  titoli  di  proprieta'  industriale  con  mora,  ai
termini  previsti  per  la  reintegrazione   del   diritto   di   cui
all'articolo 193 e al termine per la presentazione  della  traduzione
in inglese delle rivendicazioni della  domanda  di  brevetto  di  cui
all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo  economico  in
data 27 giugno 2008 sulla ricerca di anteriorita',  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008.".