Art. 105
(Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 193, comma 1, del Codice, la parola: "impedimento" e'
sostituita dalla seguente: "inosservanza".
2. All'articolo 193, comma 2, del Codice, le parole: "dalla data di
cessazione dell'impedimento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla
cessazione della causa giustificativa dell'inosservanza".
3. All'articolo 193, comma 5, del Codice, le parole: "per la
rivendicazione del diritto" sono soppresse.
Nota all'art. 105:
- Si riporta il testo dell'art. 193 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 193 (Reintegrazione). - 1. Il richiedente o il
titolare di un titolo di proprieta' industriale che, pur
avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non
ha potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi,
e' reintegrato nei suoi diritti se l' inosservanza ha per
conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una
istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di
proprieta' industriale o la perdita di qualsiasi altro
diritto o di una facolta' di ricorso.
2. Nel termine di due mesi dalla cessazione della causa
giustificativa dell'inosservanza deve essere compiuto
l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di
reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle
giustificazioni e con la documentazione idonea. L'istanza
non e' ricevibile se sia trascorso un anno dalla data di
scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato
pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, detto
periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del
termine comunque utile stabilito per il versamento del
diritto. In questo caso deve anche allegarsi l'attestazione
comprovante il pagamento del diritto dovuto, comprensivo
del diritto di mora.
3. Prima del rigetto della istanza il richiedente o il
titolare del diritto di proprieta' industriale puo', entro
il termine fissato dall'Ufficio, presentare proprie
argomentazioni o deduzioni.
4. Le disposizioni di questo art. non sono applicabili
ai termini di cui al comma 2, al termine assegnato per la
divisione delle domande di brevettazione e di
registrazione, nonche' per la presentazione della domanda
divisionale e per la presentazione degli atti di
opposizione alla registrazione dei marchi.
5. Se il richiedente la registrazione o il brevetto,
pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze,
non ha potuto osservare il termine di priorita', e'
reintegrato nel suo diritto se la priorita' e' rivendicata
entro due mesi dalla data di scadenza di tale termine.
Questa disposizione si applica, altresi', in caso di
mancato rispetto del termine per produrre il documento di
priorita'.
6. Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi seri
ed effettivi od abbia iniziato ad utilizzare l'oggetto
dell'altrui diritto di proprieta' industriale nel periodo
compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di
acquistarla e la reintegrazione ai sensi del comma 1, puo':
a) se si tratta di invenzione, modello di utilita',
disegno o modello, nuova varieta' vegetale o topografia di
prodotti a semiconduttori, attuarli a titolo gratuito nei
limiti del preuso o quale risultano dai preparativi;
b) se si tratta di marchio chiedere di essere
reintegrato delle spese sostenute.»