Art. 106
(Mdifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 195, comma 1, del Codice, le parole: "in duplice
esemplare, di cui uno viene restituito alla richiedente con la
dichiarazione dell'avvenuta trascrizione," sono soppresse.
Nota all'art. 106:
- Si riporta il testo dell'art. 195 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 195 (Domande di trascrizione). - 1. Le domande di
trascrizione devono essere redatte secondo le prescrizioni
di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive.
2. La domanda deve contenere:
a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario
della trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia;
b) il cognome e nome del titolare del diritto di
proprieta' industriale;
c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica la
trascrizione richiesta;
d) l'elencazione dei diritti di proprieta'
industriale oggetto della trascrizione richiesta;
e) nel caso di cambiamento di titolarita', il nome
dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare
ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo
richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il
nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il nuovo
titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale
effettivo e serio.»