Art. 106 
 
(Mdifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 195, comma 1, del  Codice,  le  parole:  "in  duplice
esemplare, di cui  uno  viene  restituito  alla  richiedente  con  la
dichiarazione dell'avvenuta trascrizione," sono soppresse. 
 
 
          Nota all'art. 106: 
              - Si riporta il testo dell'art. 195 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 195 (Domande di trascrizione). - 1. Le domande di
          trascrizione devono essere redatte secondo le  prescrizioni
          di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive. 
              2. La domanda deve contenere: 
                a) il cognome,  nome  e  domicilio  del  beneficiario
          della trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia; 
                b) il cognome e nome  del  titolare  del  diritto  di
          proprieta' industriale; 
                c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica  la
          trascrizione richiesta; 
                d)   l'elencazione   dei   diritti   di    proprieta'
          industriale oggetto della trascrizione richiesta; 
                e) nel caso di cambiamento di  titolarita',  il  nome
          dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare
          ha la cittadinanza, il nome dello Stato  di  cui  il  nuovo
          richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero  il
          nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il  nuovo
          titolare ha  uno  stabilimento  industriale  o  commerciale
          effettivo e serio.»