Art. 106 (Mdifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 195, comma 1, del Codice, le parole: "in duplice esemplare, di cui uno viene restituito alla richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione," sono soppresse.
Nota all'art. 106: - Si riporta il testo dell'art. 195 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 195 (Domande di trascrizione). - 1. Le domande di trascrizione devono essere redatte secondo le prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive. 2. La domanda deve contenere: a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario della trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia; b) il cognome e nome del titolare del diritto di proprieta' industriale; c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica la trascrizione richiesta; d) l'elencazione dei diritti di proprieta' industriale oggetto della trascrizione richiesta; e) nel caso di cambiamento di titolarita', il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio.»