Art. 107
(Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 196, comma 1, alinea, del Codice, dopo le parole: "al
comma 2" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 195".
2. All'articolo 196, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
" a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarita' o
dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o
reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1 lettere a), b), c)
ed i) dell'articolo 138, ovvero copia dei verbali e sentenze di cui
al comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) dell'articolo 138, osservate
le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto
dell'atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione
rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorita'
competente, oppure, nel caso di cessione o di concessione di licenza,
una dichiarazione di cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta
concessione di licenza firmata dal cedente e dal cessionario con
l'elencazione dei diritti oggetto della cessione o concessione.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' richiedere che la copia
dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme all'originale da
un pubblico ufficiale o da ogni altra autorita' pubblica
competente;".
Nota all'art. 107:
- Si riporta il testo dell'art. 196 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 196 (Procedura di trascrizione). - 1. Alla
domanda di trascrizione, di cui al comma 2 dell'art. 195,
debbono essere uniti:
a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di
titolarita' o dell'atto che costituisce o modifica o
estingue i diritti personali o reali di godimento o di
garanzia di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed i)
dell'art. 138, ovvero copia dei verbali e sentenze di cui
al comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) dell'art. 138,
osservate le norme della legge sul registro ove occorra,
oppure un estratto dell'atto stesso oppure nel caso di
fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle
imprese o da altra autorita' competente, oppure, nel caso
di cessione o di concessione di licenza, una dichiarazione
di cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta concessione
di licenza firmata dal cedente e dal cessionario con
l'elencazione dei diritti oggetto della cessione o
concessione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo'
richiedere che la copia dell'atto o dell'estratto sia
certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale
o da ogni altra autorita' pubblica competente;
b) il documento comprovante il pagamento dei diritti
prescritti.
2. E' sufficiente una sola richiesta quando la
trascrizione riguarda piu' diritti di proprieta'
industriale sia allo stato di domanda che concessi alla
stessa persona, a condizione che il beneficiario del
cambiamento di titolarita' o dei diritti di godimento o
garanzia o dell'atto da trascrivere sia lo stesso per tutti
i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i
titoli in questione siano indicati nella richiesta
medesima.
3. Quando vi sia mandatario, si dovra' unire anche
l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201.
4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare:
a) la data di presentazione della domanda, che e'
quella della trascrizione;
b) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o
la denominazione e la sede, se trattasi di societa' o di
ente morale, nonche' il cognome, nome e domicilio del
mandatario, quando vi sia;
c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si
riferisce.
5. I documenti e le sentenze, presentati per la
trascrizione, vengono conservati dall'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
6. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni
debbono essere fatte nelle stesse forme e con le stesse
modalita' stabilite per le domande di trascrizione. Le
cancellazioni devono essere eseguite mediante annotazione a
margine.
7. Qualora, per la trascrizione dei diritti di
garanzia, sia necessario convertire l'ammontare del credito
in moneta nazionale, tale conversione sara' fatta in base
al corso del cambio del giorno in cui la garanzia e' stata
concessa.»