Art. 108 (Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 197 del Codice il comma l e' abrogato. 2. All'articolo 197 del Codice il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un diritto di proprieta' industriale sottoscritte dal titolare e le sentenze che pronunciano la nullita' o la decadenza dei titoli di proprieta' industriale pervenute all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sulla raccolta degli originali e di esse deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.".
Nota all'art. 108: - Si riporta il testo dell'art. 197 del citato d. lgs. n.30 del 2005 , come modificato dal presente decreto: «Art. 197 (Annotazioni). - 1.(abrogato). 2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprieta' industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di cui all'art. 185 3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o indirizzo deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui al regolamento di attuazione 4. E' sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda piu' diritti di proprieta' industriale sia allo stato di domanda che concessi. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all'art. 201. 6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un diritto di proprieta' industriale sottoscritte dal titolare e le sentenze che pronunciano la nullita' o la decadenza dei titoli di proprieta' industriale pervenute all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sulla raccolta degli originali e di esse deve essere data notizia nel Bollettino Ufficiale.»