Art. 109 
 
(Modifiche all'articolo 198 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1 All'articolo 198, comma 1,  del  Codice,  dopo  le  parole:  "o  di
topografia" sono inserite  le  seguenti:  ",  qualora  dette  domande
riguardino oggetti che potrebbero essere  utili  per  la  difesa  del
Paese". 
2. All'articolo 198, comma 1, del Codice, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Le disposizioni previste dal presente comma non si
applicano  alle  invenzioni   realizzate   a   seguito   di   accordi
internazionali ratificati con legge nazionale.". 
3. All'articolo 198, comma 3, del Codice, le  parole:  "del  servizio
militare brevetti" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del  Servizio
brevetti e proprieta' intellettuale". 
4. L'articolo 198, comma 4, del Codice, e' sostituito dal seguente: 
" 4. Qualora il Servizio predetto ritenga che le  domande  riguardino
invenzioni, modelli o topografie utili alla difesa del  Paese,  anche
ufficiali o funzionari  estranei  al  Servizio  stesso  espressamente
delegati dal Ministro della difesa possono  prendere  visione,  nella
sede dell'Ufficio, delle  descrizioni,  delle  rivendicazioni  e  dei
disegni allegati alle domande.". 
5. All'articolo 198, comma 22, del Codice, la parola: "invenzione" e'
sostituita dalle seguenti: "invenzione, modello o topografia". 
 
 
          Nota all'art. 109: 
              - Si riporta il testo dell'art. 198 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 198 (Procedure di segretazione  militare).  -  1.
          Coloro  che  risiedono  nel  territorio  dello  Stato   non
          possono, senza autorizzazione del Ministero delle attivita'
          produttive,  depositare  esclusivamente  presso  uffici  di
          Stati esteri  o  l'Ufficio  brevetti  europeo  o  l'Ufficio
          internazionale    dell'organizzazione    mondiale     della
          proprieta' intellettuale in qualita' di ufficio  ricevente,
          le loro domande di concessione di brevetto per  invenzione,
          modello di utilita' o di topografia , qualora dette domande
          riguardino oggetti  che  potrebbero  essere  utili  per  la
          difesa del Paese, ne' depositarle presso tali uffici  prima
          che siano trascorsi novanta giorni dalla data del  deposito
          in Italia, o da quella  di  presentazione  dell'istanza  di
          autorizzazione.  Il  Ministero  predetto   provvede   sulle
          istanze di autorizzazione, previo nulla osta del  Ministero
          della difesa. 
              Trascorso il termine di novanta giorni  senza  che  sia
          intervenuto un provvedimento di  rifiuto,  l'autorizzazione
          deve intendersi  concessa.  Le  disposizioni  previste  dal
          presente comma non si applicano alle invenzioni  realizzate
          a seguito di accordi internazionali  ratificati  con  legge
          nazionale. 
              2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  la
          violazione delle disposizioni del comma  1  e'  punita  con
          l'ammenda non inferiore a 77,47 euro o con l'arresto. Se la
          violazione e' commessa quando  l'autorizzazione  sia  stata
          negata, si applica l'arresto in misura non inferiore ad  un
          anno. 
              3. L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  mette  con
          immediatezza  a  disposizione  del  Servizio   brevetti   e
          proprieta' intellettuale  del  Ministero  della  difesa  le
          domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli
          di utilita' e per topografie di prodotti  a  semiconduttori
          ad esso pervenute. 
              4. Qualora il Servizio predetto ritenga che le  domande
          riguardino invenzioni,  modelli  o  topografie  utili  alla
          difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei  al
          Servizio stessa espressamente delegati dal  Ministro  della
          difesa possono prendere visione, nella  sede  dell'Ufficio,
          delle  descrizioni,  delle  rivendicazioni  e  dei  disegni
          allegati alle domande. 
              5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di
          documenti relativi a brevetti o che ne hanno avuto  notizia
          per ragioni di ufficio sono tenuti all'obbligo del segreto. 
              6.  Entro  novanta  giorni  successivi  alla  data  del
          deposito delle domande,  il  Ministero  della  difesa  puo'
          chiedere  all'Ufficio  italiano  brevetti   e   marchi   il
          differimento della concessione  del  titolo  di  proprieta'
          industriale e di ogni pubblicazione relativa. L'Ufficio da'
          comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo
          ad osservare l'obbligo del segreto. 
              7. Se, entro otto mesi dalla data  del  deposito  della
          domanda, il Ministero competente non ha inviato all'Ufficio
          e al  richiedente,  in  quanto  questi  abbia  indicato  il
          proprio  domicilio  nello  Stato,  la  notizia   di   voler
          procedere all'espropriazione, si da' seguito alla procedura
          ordinaria per  la  concessione  del  titolo  di  proprieta'
          industriale.  Nel  termine  predetto,  il  Ministero  della
          difesa puo' chiedere che sia ulteriormente  differito,  per
          un tempo non superiore a tre anni dalla  data  di  deposito
          della domanda, la  concessione  del  titolo  di  proprieta'
          industriale ed ogni pubblicazione  relativa.  In  tal  caso
          l'inventore  o  il  suo  avente   causa   ha   diritto   ad
          un'indennita'  per  la  determinazione   della   quale   si
          applicano le disposizioni in materia di espropriazione. 
              8. Per i modelli di utilita'  l'ulteriore  differimento
          previsto nel comma 7 puo' essere chiesto per un  tempo  non
          superiore a un anno dalla data di deposito della domanda. 
              9.  A  richiesta  di  Stati  esteri  che  accordino  il
          trattamento di reciprocita', il Ministero della difesa puo'
          richiedere, per un tempo anche superiore  a  tre  anni,  il
          differimento della  concessione  del  brevetto  e  di  ogni
          pubblicazione  relativa  all'invenzione  per   domande   di
          brevetto gia' depositate all'estero e  ivi  assoggettate  a
          vincolo di segreto. 
              10. Le indennita' eventuali sono a carico  dello  Stato
          estero richiedente. 
              11. L'invenzione deve essere  tenuta  segreta  dopo  la
          comunicazione della richiesta di differimento e  per  tutta
          la durata  del  differimento  stesso,  nonche'  durante  lo
          svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto
          se questo porti l'obbligo del segreto. 
              12. L'invenzione deve essere, altresi', tenuta  segreta
          nel  caso  previsto  dal  comma  6,  dopo  che  sia   stata
          comunicata all'interessato la determinazione di  promuovere
          l'espropriazione con imposizione del segreto. 
              13. L'obbligo del segreto cessa  qualora  il  Ministero
          della difesa lo consenta. 
              14. La violazione del  segreto  e'  punita  ai  termini
          dell' art. 262 del codice penale. 
              15. Il Ministero della  difesa  puo'  chiedere  che  le
          domande  di  brevetto  per  le  invenzioni  industriali  di
          organismi dipendenti o vigilati siano mantenute segrete. 
              16. Qualora,  per  invenzione  interessante  la  difesa
          militare del Paese, il Ministero della difesa  richieda  o,
          nell'ipotesi di differimento di cui al comma 6, consenta la
          concessione del brevetto, la procedura relativa si  svolge,
          su domanda dello stesso Ministero,  in  forma  segreta.  In
          tale caso non si effettua alcuna  pubblicazione  e  non  si
          consentono le visioni nel presente codice. 
              17. In caso di esposizioni da  tenersi  nel  territorio
          dello  Stato,  il  Ministero  della  difesa  ha   facolta',
          mediante propri funzionari od  ufficiali,  di  procedere  a
          particolareggiato  esame  degli  oggetti  e   dei   trovati
          consegnati per l'esposizione che  possano  ritenersi  utili
          alla difesa militare del Paese ed ha facolta'  altresi'  di
          assumere notizie e chiedere  chiarimenti  sugli  oggetti  e
          trovati stessi. 
              18.  Gli  enti  organizzatori  di  esposizioni   devono
          consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali  gli  elenchi
          completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni
          industriali non protette ai sensi del presente codice. 
              19. I funzionari e gli ufficiali di  cui  al  comma  17
          possono imporre all'ente stesso il divieto  di  esposizione
          degli oggetti utili alla difesa militare del Paese. 
              20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con
          avviso di ricevimento, deve dare  notizia  alla  presidenza
          dell'esposizione  e  agli  interessati   del   divieto   di
          esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del  segreto.  La
          presidenza dell'esposizione  deve  conservare  gli  oggetti
          sottoposti al divieto di  esposizione  con  il  vincolo  di
          segreto sulla loro natura. 
              21. Nel  caso  che  il  divieto  di  esposizione  venga
          imposto dopo che  gli  oggetti  siano  stati  esposti,  gli
          oggetti  stessi  devono  essere  subito   ritirati   senza,
          peraltro, imposizione del vincolo del segreto. 
              22. E' fatta salva,  in  ogni  caso,  la  facolta'  del
          Ministero della difesa, per gli oggetti che si  riferiscono
          ad invenzione, modello o topografia riconosciute utili alla
          difesa militare del Paese, di procedere  all'espropriazione
          dei diritti derivanti dall'invenzione ai sensi delle  norme
          relative all'espropriazione contenute nel presente codice. 
              23.  Qualora  non  sia   rispettato   il   divieto   di
          esposizione, i responsabili dell'abusiva  esposizione  sono
          puniti con la  sanzione  amministrativa  da  25,00  euro  a
          13.000,00 euro.»