Art. 11 
 
(Modifiche alla rubrica dell'articolo 14 del decreto  legislativo  10
                        febbraio 2005, n. 30) 
 
1.  All'articolo  14  del  Codice  la  rubrica  e'  sostituita  dalla
seguente: "Liceita' e diritti di terzi". 
 
 
          Nota all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'art. 14  del  citato  d.lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 14 (Liceita'  e  diritti  di  terzi).  -  1.  Non
          possono costituire oggetto di  registrazione  come  marchio
          d'impresa: 
                a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o
          al buon costume; 
                b) i  segni  idonei  ad  ingannare  il  pubblico,  in
          particolare sulla provenienza geografica,  sulla  natura  o
          sulla qualita' dei prodotti o servizi; 
                c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di  un
          altrui diritto di autore, di proprieta' industriale o altro
          diritto esclusivo di terzi. 
              2. Il marchio d'impresa decade: 
                a) se sia divenuto idoneo ad indurre  in  inganno  il
          pubblico,  in  particolare  circa  la  natura,  qualita'  o
          provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo  e  del
          contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il  suo
          consenso,  per  i  prodotti  o  servizi  per  i  quali   e'
          registrato; 
                b) se sia divenuto contrario alla  legge,  all'ordine
          pubblico o al buon costume; 
                c) per omissione da parte del titolare dei  controlli
          previsti  dalle  disposizioni  regolamentari  sull'uso  del
          marchio collettivo.»