Art. 11
(Modifiche alla rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30)
1. All'articolo 14 del Codice la rubrica e' sostituita dalla
seguente: "Liceita' e diritti di terzi".
Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato d.lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Liceita' e diritti di terzi). - 1. Non
possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa:
a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o
al buon costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in
particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o
sulla qualita' dei prodotti o servizi;
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un
altrui diritto di autore, di proprieta' industriale o altro
diritto esclusivo di terzi.
2. Il marchio d'impresa decade:
a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il
pubblico, in particolare circa la natura, qualita' o
provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del
contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo
consenso, per i prodotti o servizi per i quali e'
registrato;
b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine
pubblico o al buon costume;
c) per omissione da parte del titolare dei controlli
previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del
marchio collettivo.»