Art. 11 (Modifiche alla rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 14 del Codice la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Liceita' e diritti di terzi".
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 14 del citato d.lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 14 (Liceita' e diritti di terzi). - 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualita' dei prodotti o servizi; c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprieta' industriale o altro diritto esclusivo di terzi. 2. Il marchio d'impresa decade: a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualita' o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' registrato; b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.»