Art. 110 
 
(Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 200, comma 2, del Codice, le parole: "comma  8"  sono
sostituite dalle seguenti: "comma 1". 
2. All'articolo 200, comma 5, del Codice, le parole:  "al  comma  15"
sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 6 e seguenti". 
3. All'articolo 200, comma 8, del Codice, le parole:  "al  comma  14"
sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 6 e 7". 
 
 
          Nota all'art. 110: 
              - Si riporta il testo dell'art. 200 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 200 (Procedura di licenza volontaria sui principi
          attivi). - 1. La domanda di richiesta di licenza volontaria
          sui   principi    attivi,    corredata    dell'attestazione
          comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti  nella  misura
          stabilita  dal  decreto  del   Ministro   delle   attivita'
          produttive di cui all'art. 226, deve contenere le  seguenti
          informazioni: 
                a) nome o ragione sociale e domicilio o sede  sociale
          del richiedente la licenza volontaria; 
                b) nome del principio attivo; 
                c) estremi di protezione, numero del brevetto  e  del
          certificato complementare di protezione; 
                d) indicazione dell'officina  farmaceutica  italiana,
          regolarmente autorizzata  dal  Ministero  della  salute  ai
          sensi di legge, ove si intende produrre il principio attivo 
              2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo  raccomandata
          con  ricevuta  di  ritorno  o  tramite  altri   mezzi   che
          garantiscano l'avvenuto  ricevimento  della  comunicazione,
          all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) domanda,  con
          allegata traduzione  in  lingua  inglese,  corredata  dagli
          elementi previsti dal comma 1. 
              3. L'UIBM da' pronta notizia, mediante raccomandata con
          ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che  garantiscano
          l'avvenuto ricevimento  della  comunicazione,  dell'istanza
          alle parti interessate e a  coloro  che  abbiano  acquisito
          diritti sul brevetto ovvero sul  certificato  complementare
          di protezione in base ad atti trascritti o annotati. 
              4.  Qualora  entro  novanta  giorni   dalla   data   di
          ricevimento della  domanda,  prorogabili  d'intesa  tra  le
          parti, le stesse raggiungano un accordo sulla base  di  una
          royalty  contenuta,  copia   dello   stesso   deve   essere
          trasmessa,  con  analoghe  modalita',  al  Ministero  delle
          attivita'  produttive  -  UIBM.  Se   nei   trenta   giorni
          successivi  l'Ufficio  non  comunica  rilievi  alle  parti,
          l'accordo di licenza volontaria si intende perfezionato. 
              5. Nel caso in cui le parti  comunichino  all'UIBM  che
          non e' stato possibile raggiungere  un  accordo,  l'Ufficio
          da' inizio alla procedura di conciliazione di cui ai  commi
          6 e seguenti». 
              6. Il Ministero delle attivita' produttive, nomina, con
          proprio decreto,  una  commissione  avente  il  compito  di
          valutare le richieste di licenza volontaria  per  le  quali
          non e' stato possibile raggiungere un accordo tra parti. 
              7. La commissione e' composta da sei  componenti  e  da
          altrettanti supplenti di cui: 
                a) due rappresentanti del Ministero  delle  attivita'
          produttive; 
                b) un rappresentante del Ministero della salute; 
                c)  un  rappresentante  della  Agenzia  italiana  del
          farmaco; 
                d)  un  rappresentante  dei  detentori  di  CCP,   su
          proposta  delle  associazioni  di  categoria   maggiormente
          rappresentative; 
                e)  un  rappresentante  dei  produttori  di  principi
          attivi farmaceutici,  su  proposta  delle  associazioni  di
          categoria maggiormente rappresentative. 
              8. La commissione di cui ai commi 6 e 7,  entro  trenta
          giorni dalla data di comunicazione ricevuta  dall'UIBM  del
          mancato accordo raggiunto tra le parti, procede  alla  loro
          convocazione, al fine di individuare un'ipotesi di  accordo
          finalizzato  a  contemperare  le   esigenze   delle   parti
          medesime, garantendo, comunque, un'equa  remunerazione  del
          soggetto  che  rilascia  la  licenza  volontaria,  mediante
          indicazione di una royalty contenuta, stabilita con criteri
          che  tengono  conto  delle   necessita'   di   competizione
          internazionale dei produttori di principi attivi. 
              9.  Qualora,  nonostante  la  mediazione  ministeriale,
          l'accordo di licenza non venga concluso, il Ministero delle
          attivita'  produttive,  ove  ne   ravvisi   i   presupposti
          giuridici,  dispone  la   trasmissione   degli   atti   del
          procedimento all'Autorita' garante della concorrenza e  del
          mercato.»