Art. 111 
 
(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 201, comma 3, del Codice, le parole: "con  esclusione
delle procedure aventi carattere giurisdizionale" sono soppresse. 
 
 
          Nota all'art. 111: 
              - Si riporta il testo dell'art. 201 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 201 (Rappresentanza). - 1. Nessuno  e'  tenuto  a
          farsi  rappresentare  da  un  mandatario  abilitato   nelle
          procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi;
          le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo  di
          un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un
          dipendente di altra societa' collegata ai  sensi  dell'art.
          205, comma 3. 
              2. La nomina di uno o piu' mandatari, qualora  non  sia
          fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico  o
          autenticato, puo' farsi con  apposita  lettera  d'incarico,
          soggetta al pagamento della tassa prescritta. 
              3. L 'atto di  nomina  o  la  lettera  d'incarico  puo'
          riguardare  una  o  piu'   domande   o   in   generale   la
          rappresentanza professionale per ogni procedura  di  fronte
          all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla  commissione
          dei ricorsi. In tale  caso,  in  ogni  successiva  domanda,
          istanza e ricorso, il mandatario  dovra'  fare  riferimento
          alla procura o lettera d'incarico. 
              4.  Il  mandato  puo'  essere  conferito   soltanto   a
          mandatari iscritti in un albo all'uopo istituito presso  il
          Consiglio  dell'ordine   dei   consulenti   in   proprieta'
          industriale. 
              5. (abrogato) 
              6.  Il  mandato  puo'  essere  anche  conferito  ad  un
          avvocato iscritto nel suo albo professionale.»