Art. 111 (Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 201, comma 3, del Codice, le parole: "con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale" sono soppresse.
Nota all'art. 111: - Si riporta il testo dell'art. 201 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 201 (Rappresentanza). - 1. Nessuno e' tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra societa' collegata ai sensi dell'art. 205, comma 3. 2. La nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, puo' farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta. 3. L 'atto di nomina o la lettera d'incarico puo' riguardare una o piu' domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi. In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovra' fare riferimento alla procura o lettera d'incarico. 4. Il mandato puo' essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale. 5. (abrogato) 6. Il mandato puo' essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.»