Art. 112
(Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 203, comma 1, lettera c), del Codice, le parole: "la
residenza ovvero" sono soppresse e le parole: "il requisito della
residenza in Italia non e' richiesto se" sono sostituite dalle
seguenti: "il requisito del domicilio professionale in Italia non e'
richiesto se"
2. All'articolo 203, comma 4, del Codice, le parole: "nel comma 3"
sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1 e 3 e" e le parole:
"residenza ovvero" sono soppresse.
Nota all'art. 112:
- Si riporta il testo dell'art. 203 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 203 (Requisiti per l'iscrizione). - 1. Puo'
essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprieta'
industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:
a) abbia il godimento dei diritti civili
nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta
civile e morale;
b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli
Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati
esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocita';
c) abbia un domicilio professionale in Italia o
nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato
membro di essa, il requisito del domicilio professionale in
Italia non e' richiesto se si tratti di un cittadino di
Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani
l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;
d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui
all'art. 207 o abbia superato la prova attitudinale
prevista per i consulenti in proprieta' industriale al
comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115.
2. L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell'ordine
su presentazione di una istanza accompagnata dai documenti
comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1
ovvero includente le autocertificazioni previste per legge.
L'avvenuta iscrizione e' prontamente comunicata dal
Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3. I soggetti indicati nel comma 5 dell'art. 201 che
esercitano l'attivita' di rappresentanza a titolo
temporaneo si considerano automaticamente inseriti all'albo
dei consulenti in proprieta' industriale ai fini
dell'esercizio dei diritti ed all'osservanza degli obblighi
previsti nell'ordinamento professionale in quanto
compatibili, ma non partecipano all'assemblea degli
iscritti all'albo e non possono essere eletti quali
componenti del Consiglio dell'ordine.
4. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 e che abbiano
domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione
europea sono tenuti ad eleggere domicilio in Italia ai
sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 3, del
presente codice.»