Art. 112 
 
(Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 203, comma 1, lettera c), del Codice, le parole:  "la
residenza ovvero" sono soppresse e le  parole:  "il  requisito  della
residenza in Italia  non  e'  richiesto  se"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "il requisito del domicilio professionale in Italia non  e'
richiesto se" 
2. All'articolo 203, comma 4, del Codice, le parole:  "nel  comma  3"
sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1 e  3  e"  e  le  parole:
"residenza ovvero" sono soppresse. 
 
 
          Nota all'art. 112: 
              - Si riporta il testo dell'art. 203 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 203  (Requisiti  per  l'iscrizione).  -  1.  Puo'
          essere  iscritta  all'Albo  dei  consulenti  in  proprieta'
          industriale abilitati qualsiasi persona fisica che: 
                a)   abbia   il   godimento   dei   diritti    civili
          nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona  condotta
          civile e morale; 
                b) sia  cittadino  italiano  ovvero  cittadino  degli
          Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di  Stati
          esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocita'; 
                c) abbia  un  domicilio  professionale  in  Italia  o
          nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno  Stato
          membro di essa, il requisito del domicilio professionale in
          Italia non e' richiesto se si tratti  di  un  cittadino  di
          Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani
          l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito; 
                d) abbia superato l'esame  di  abilitazione,  di  cui
          all'art.  207  o  abbia  superato  la  prova   attitudinale
          prevista per i  consulenti  in  proprieta'  industriale  al
          comma 2 dell'art. 6  del  decreto  legislativo  27  gennaio
          1992, n. 115. 
              2. L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell'ordine
          su presentazione di una istanza accompagnata dai  documenti
          comprovanti il possesso dei requisiti di  cui  al  comma  1
          ovvero includente le autocertificazioni previste per legge.
          L'avvenuta  iscrizione  e'   prontamente   comunicata   dal
          Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi. 
              3. I soggetti indicati nel comma 5  dell'art.  201  che
          esercitano   l'attivita'   di   rappresentanza   a   titolo
          temporaneo si considerano automaticamente inseriti all'albo
          dei  consulenti   in   proprieta'   industriale   ai   fini
          dell'esercizio dei diritti ed all'osservanza degli obblighi
          previsti   nell'ordinamento   professionale    in    quanto
          compatibili,  ma  non   partecipano   all'assemblea   degli
          iscritti  all'albo  e  non  possono  essere  eletti   quali
          componenti del Consiglio dell'ordine. 
              4. I soggetti indicati nei commi 1 e 3  e  che  abbiano
          domicilio professionale in  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea sono tenuti ad  eleggere  domicilio  in  Italia  ai
          sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  120,  comma  3,  del
          presente codice.»