Art. 113 (Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 204, comma 2, del Codice e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Esse possono certificare la conformita' delle traduzioni in lingua italiana e di ogni atto e documento proveniente dall'estero da prodursi all'Ufficio italiano brevetti e marchi.".
Note all'art. 113: - Si riporta il testo dell'art. 204 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 204 (Titolo professionale oggetto dell'attivita'). - 1. Il titolo di consulente in proprieta' industriale e' riservato alle persone iscritte nell'albo dei consulenti abilitati. Le persone iscritte solo nella sezione brevetti devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in brevetti e le persone iscritte solo nella sezione marchi devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in marchi. Le persone iscritte in entrambe le sezioni possono utilizzare il titolo di consulente in proprieta' industriale senza ulteriori specificazioni. 2. Le persone indicate nell'art. 202 svolgono per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla materia dei brevetti per invenzioni, per modelli di utilita', per disegni e modelli per nuove varieta' vegetali, per topografie dei prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in cui sono iscritte.Esse possono certificare la conformita' delle traduzioni in lingua italiana e di ogni atto e documento proveniente dall'estero da prodursi all'Ufficio italiano brevetti e marchi. 3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati, possono svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa, conseguente a quanto previsto nel comma 2. 4. Se l'incarico e' conferito a piu' consulenti abilitati, essi, salva diversa disposizione, possono agire anche separatamente. Se l'incarico e' conferito a piu' consulenti abilitati, costituiti in associazione o societa', l'incarico si considera conferito ad ognuno di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o societa'.»