Art. 113 
 
(Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 204, comma 2, del Codice e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Esse  possono  certificare  la  conformita'  delle
traduzioni in lingua italiana e di ogni atto e documento  proveniente
dall'estero da prodursi all'Ufficio italiano brevetti e marchi.". 
 
 
          Note all'art. 113: 
              - Si riporta il testo dell'art. 204 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.     204     (Titolo     professionale     oggetto
          dell'attivita'). - 1. Il titolo di consulente in proprieta'
          industriale e' riservato alle  persone  iscritte  nell'albo
          dei consulenti abilitati. Le persone  iscritte  solo  nella
          sezione brevetti devono utilizzare il titolo nella forma di
          consulente in brevetti e le  persone  iscritte  solo  nella
          sezione marchi devono utilizzare il titolo nella  forma  di
          consulente in marchi. Le persone iscritte  in  entrambe  le
          sezioni possono  utilizzare  il  titolo  di  consulente  in
          proprieta' industriale senza ulteriori specificazioni. 
              2. Le persone indicate nell'art. 202 svolgono per conto
          di  qualsiasi  persona  fisica  o   giuridica   tutti   gli
          adempimenti previsti dalle norme  che  regolano  i  servizi
          attinenti rispettivamente alla  materia  dei  brevetti  per
          invenzioni, per modelli di utilita', per disegni e  modelli
          per nuove varieta' vegetali, per topografie dei prodotti  a
          semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei  disegni
          e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda  della
          sezione in cui sono iscritte.Esse  possono  certificare  la
          conformita' delle traduzioni in lingua italiana e  di  ogni
          atto  e  documento  proveniente  dall'estero  da   prodursi
          all'Ufficio italiano brevetti e marchi. 
              3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza  degli
          interessati, possono svolgere ogni altra funzione  che  sia
          affine, connessa, conseguente a quanto previsto  nel  comma
          2. 
              4.  Se  l'incarico  e'  conferito  a  piu'   consulenti
          abilitati, essi, salva diversa disposizione, possono  agire
          anche separatamente. Se  l'incarico  e'  conferito  a  piu'
          consulenti  abilitati,   costituiti   in   associazione   o
          societa', l'incarico si considera conferito  ad  ognuno  di
          essi in quanto  agisca  in  seno  a  detta  associazione  o
          societa'.»