Art. 114
(Modifiche all'articolo 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 207, comma 1, lettera e) del Codice, la parola:
"alla" e' sostituita dalla seguente: "alle".
Nota all'art. 114:
- Si riporta il testo dell'art. 207 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 207 (Esame di abilitazione). - 1. L'abilitazione
e' concessa previo superamento di un esame sostenuto
davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:
a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;
b) da un membro della commissione dei ricorsi,
designato dal presidente della stessa con funzione di
vice-presidente;
c) da due professori universitari, rispettivamente,
di materie giuridiche e tecniche, designati dal Ministro
delle attivita' produttive;
d) da quattro consulenti in proprieta' industriale
abilitati, designati dal consiglio di cui all'art. 215, di
cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due che
esercitano la professione in modo autonomo;
e) da membri supplenti che possono sostituire quelli
di cui alle lettere b), c) e d), se impossibilitati.
2. E' ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi
persona che:
a) abbia conseguito:
1) la laurea o un titolo universitario equipollente
in qualsiasi Paese estero;
2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese
membro dell'Unione europea includenti l'attestazione che il
candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi
post-secondari di durata minima di tre anni o di durata
equivalente a tempo parziale, in un'universita' o in un
istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto
dello stesso livello di formazione, a condizione che il
ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale
attinente all'attivita' di consulente in proprieta'
industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli
ovvero in materia di marchi e disegni e modelli a seconda
dell'abilitazione richiesta;
b) abbia compiuto presso societa', uffici o servizi
specializzati in proprieta' industriale almeno due anni di
tirocinio professionale effettivo, documentato in modo
idoneo.
3. E' ammessa all'esame di abilitazione per
l'iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona che
abbia superato l'esame di qualificazione come consulente
abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti.
4. Il periodo di tirocinio e' limitato a diciotto mesi
se il candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver
frequentato con profitto un corso qualificato di formazione
per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di
marchi, a seconda dell'abilitazione richiesta.
5. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella
sezione brevetti e rispettivamente nella sezione marchi
consiste in prove scritte ed orali, tendenti ad accertare
la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo
specifico dei diritti di proprieta' industriale, cosi' come
a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica,
conformemente alla sezione interessata, secondo le
modalita' stabilite nel regolamento da emanarsi con
decreto.
6. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella
sezione brevetti ovvero quello per l'iscrizione nella
sezione marchi e' indetto ogni due anni con decreto del
Ministero delle attivita' produttive.»