Art. 114 
 
(Modifiche all'articolo 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 207, comma 1,  lettera  e)  del  Codice,  la  parola:
"alla" e' sostituita dalla seguente: "alle". 
 
 
          Nota all'art. 114: 
              - Si riporta il testo dell'art. 207 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 207 (Esame di abilitazione). - 1.  L'abilitazione
          e'  concessa  previo  superamento  di  un  esame  sostenuto
          davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione: 
                a) dal direttore  dell'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi o da un suo delegato con funzione di presidente; 
                b)  da  un  membro  della  commissione  dei  ricorsi,
          designato dal  presidente  della  stessa  con  funzione  di
          vice-presidente; 
                c) da due professori  universitari,  rispettivamente,
          di materie giuridiche e tecniche,  designati  dal  Ministro
          delle attivita' produttive; 
                d) da quattro consulenti  in  proprieta'  industriale
          abilitati, designati dal consiglio di cui all'art. 215,  di
          cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due che
          esercitano la professione in modo autonomo; 
                e) da membri supplenti che possono sostituire  quelli
          di cui alle lettere b), c) e d), se impossibilitati. 
              2.  E'  ammessa  all'esame  di  abilitazione  qualsiasi
          persona che: 
                a) abbia conseguito: 
                  1) la laurea o un titolo universitario equipollente
          in qualsiasi Paese estero; 
                  2) un diploma o un titolo rilasciato  da  un  Paese
          membro dell'Unione europea includenti l'attestazione che il
          candidato abbia seguito con  successo  un  ciclo  di  studi
          post-secondari di durata minima di tre  anni  o  di  durata
          equivalente a tempo parziale, in  un'universita'  o  in  un
          istituto d'istruzione superiore  o  in  un  altro  istituto
          dello stesso livello di formazione,  a  condizione  che  il
          ciclo  di  studi  abbia   indirizzo   tecnico-professionale
          attinente  all'attivita'  di   consulente   in   proprieta'
          industriale in materia di brevetti d'invenzione  e  modelli
          ovvero in materia di marchi e disegni e modelli  a  seconda
          dell'abilitazione richiesta; 
                b) abbia compiuto presso societa', uffici  o  servizi
          specializzati in proprieta' industriale almeno due anni  di
          tirocinio  professionale  effettivo,  documentato  in  modo
          idoneo. 
              3.   E'   ammessa   all'esame   di   abilitazione   per
          l'iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi  persona  che
          abbia superato l'esame di  qualificazione  come  consulente
          abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti. 
              4. Il periodo di tirocinio e' limitato a diciotto  mesi
          se il candidato all'esame di abilitazione dimostri di  aver
          frequentato con profitto un corso qualificato di formazione
          per consulenti abilitati in materia di brevetti  ovvero  di
          marchi, a seconda dell'abilitazione richiesta. 
              5.  L'esame  di  abilitazione  per  l'iscrizione  nella
          sezione brevetti e  rispettivamente  nella  sezione  marchi
          consiste in prove scritte ed orali, tendenti  ad  accertare
          la preparazione teorico-pratica  del  candidato  nel  campo
          specifico dei diritti di proprieta' industriale, cosi' come
          a livello della cultura tecnica, giuridica, e  linguistica,
          conformemente  alla   sezione   interessata,   secondo   le
          modalita'  stabilite  nel  regolamento  da   emanarsi   con
          decreto. 
              6.  L'esame  di  abilitazione  per  l'iscrizione  nella
          sezione  brevetti  ovvero  quello  per  l'iscrizione  nella
          sezione marchi e' indetto ogni due  anni  con  decreto  del
          Ministero delle attivita' produttive.»