Art. 115 
 
(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 208 del Codice, il comma le sostituito dal seguente: 
" 1. Sono esonerati  dall'esame  di  abilitazione  coloro  che,  gia'
dipendenti  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   ovvero   del
Ministero della difesa, abbiano prestato servizio, per almeno  cinque
anni,  con  mansioni  direttive  rispettivamente   presso   l'Ufficio
italiano brevetti e marchi ovvero il Servizio brevetti  e  proprieta'
intellettuale.". 
 
 
          Nota all'art. 115: 
              - Si riporta il testo dell'art. 208 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 208 (Esonero dall'esame di  abilitazione).  -  1.
          Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che,  gia'
          dipendenti del Ministero dello  sviluppo  economico  ovvero
          del Ministero della difesa, abbiano prestato servizio,  per
          almeno cinque anni, con mansioni direttive  rispettivamente
          presso l'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  ovvero  il
          Servizio brevetti e proprieta' intellettuale. 
              2. Sono anche esonerati, ai fini dell'iscrizione  nella
          sezione brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato
          servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori
          presso l'Ufficio europeo dei brevetti.»