Art. 115
(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 208 del Codice, il comma le sostituito dal seguente:
" 1. Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, gia'
dipendenti del Ministero dello sviluppo economico ovvero del
Ministero della difesa, abbiano prestato servizio, per almeno cinque
anni, con mansioni direttive rispettivamente presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi ovvero il Servizio brevetti e proprieta'
intellettuale.".
Nota all'art. 115:
- Si riporta il testo dell'art. 208 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 208 (Esonero dall'esame di abilitazione). - 1.
Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, gia'
dipendenti del Ministero dello sviluppo economico ovvero
del Ministero della difesa, abbiano prestato servizio, per
almeno cinque anni, con mansioni direttive rispettivamente
presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero il
Servizio brevetti e proprieta' intellettuale.
2. Sono anche esonerati, ai fini dell'iscrizione nella
sezione brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato
servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori
presso l'Ufficio europeo dei brevetti.»