Art. 115 (Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 208 del Codice, il comma le sostituito dal seguente: " 1. Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, gia' dipendenti del Ministero dello sviluppo economico ovvero del Ministero della difesa, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive rispettivamente presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero il Servizio brevetti e proprieta' intellettuale.".
Nota all'art. 115: - Si riporta il testo dell'art. 208 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 208 (Esonero dall'esame di abilitazione). - 1. Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, gia' dipendenti del Ministero dello sviluppo economico ovvero del Ministero della difesa, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive rispettivamente presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero il Servizio brevetti e proprieta' intellettuale. 2. Sono anche esonerati, ai fini dell'iscrizione nella sezione brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l'Ufficio europeo dei brevetti.»