Art. 116 
 
(Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 209, comma 1, del Codice, le parole:  "o  i  domicili
professionali oppure la sede" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "in
Italia che puo' consistere anche nella sede". 
 
 
          Nota all'art. 116: 
              - Si riporta il testo dell'art. 209 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  209   (Albo   dei   consulenti   in   proprieta'
          industriale abilitati). -  1.  L'albo  istituito  ai  sensi
          dell'art.  202  deve  contenere  per  ciascun  iscritto  il
          cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il  titolo
          di  studio,   la   data   di   iscrizione,   il   domicilio
          professionale in Italia che  puo'  consistere  anche  nella
          sede dell'ente o impresa da cui dipende. 
              2. La data di iscrizione determina l'anzianita'. Coloro
          che dopo la cancellazione sono di nuovo  iscritti  all'albo
          hanno l'anzianita' derivante dalla prima iscrizione dedotta
          la durata dell'interruzione.»