Art. 116 (Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 209, comma 1, del Codice, le parole: "o i domicili professionali oppure la sede" sono sostituite dalle seguenti: "in Italia che puo' consistere anche nella sede".
Nota all'art. 116: - Si riporta il testo dell'art. 209 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 209 (Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati). - 1. L'albo istituito ai sensi dell'art. 202 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale in Italia che puo' consistere anche nella sede dell'ente o impresa da cui dipende. 2. La data di iscrizione determina l'anzianita'. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all'albo hanno l'anzianita' derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.»