Art. 117 
 
(Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 217, comma 1, del  Codice,  dopo  la  lettera  p)  e'
aggiunta, in fine, la seguente: 
" p-bis) provvede alle iscrizioni  nell'albo  dei  tirocinanti  e  ai
relativi aggiornamenti.". 
 
 
          Nota all'art. 117: 
              - Si riporta il testo dell'art. 217 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 217 (Attribuzioni del Consiglio  dell'ordine).  -
          1. Il Consiglio dell'ordine: 
                a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi
          alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni  da
          eseguire   nell'albo,   dandone   immediata   comunicazione
          all'Ufficio italiano brevetti e marchi; 
                b) vigila per la tutela del titolo  professionale  di
          consulente   in   proprieta'    industriale    e    propone
          all'assemblea le iniziative all'uopo necessarie; 
                c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per
          comporre le contestazioni  che  sorgono  fra  gli  iscritti
          all'albo in dipendenza dell'esercizio della professione; 
                d) propone modifiche ed aggiornamenti  della  tariffa
          professionale; 
                e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente
          abilitato, esprime  parere  sulla  misura  delle  spettanze
          dovute ai  consulenti  in  proprieta'  industriale  per  le
          prestazioni inerenti all'esercizio della professione; 
                f) adotta i provvedimenti disciplinari; 
                g)  designa  i  quattro  consulenti   in   proprieta'
          industriale  abilitati  che   concorrono   a   formare   la
          commissione di esame di cui all'art. 207; 
                h) adotta le iniziative piu' opportune per conseguire
          il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello
          svolgimento dell'attivita' professionale; 
                i) stabilisce la propria sede e  predispone  i  mezzi
          necessari al suo funzionamento; 
                l) riscuote ed amministra il contributo  annuo  degli
          iscritti; 
                m) predispone il conto preventivo e redige  il  conto
          consuntivo della gestione; 
                n) riceve  le  domande  di  ammissione  all'esame  di
          abilitazione  di  cui  all'art.  207  e  ne   verifica   la
          rispondenza alle condizioni per l'ammissione; 
                o) mantiene i rapporti e collabora con gli  organismi
          e le istituzioni che operano nel settore  della  proprieta'
          industriale o che svolgono attivita' aventi  attinenza  con
          essa, formulando ove opportuno proposte o pareri; 
                p) svolge gli altri compiti definiti con decreto  del
          Ministro delle attivita' produttive che  abbiano  carattere
          di strumentalita' necessaria rispetto a quelli previsti dal
          presente codice. 
                p-bis)  provvede  alle   iscrizioni   nell'albo   dei
          tirocinanti e ai relativi aggiornamenti.