Art. 117
(Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 217, comma 1, del Codice, dopo la lettera p) e'
aggiunta, in fine, la seguente:
" p-bis) provvede alle iscrizioni nell'albo dei tirocinanti e ai
relativi aggiornamenti.".
Nota all'art. 117:
- Si riporta il testo dell'art. 217 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 217 (Attribuzioni del Consiglio dell'ordine). -
1. Il Consiglio dell'ordine:
a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi
alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da
eseguire nell'albo, dandone immediata comunicazione
all'Ufficio italiano brevetti e marchi;
b) vigila per la tutela del titolo professionale di
consulente in proprieta' industriale e propone
all'assemblea le iniziative all'uopo necessarie;
c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per
comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti
all'albo in dipendenza dell'esercizio della professione;
d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa
professionale;
e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente
abilitato, esprime parere sulla misura delle spettanze
dovute ai consulenti in proprieta' industriale per le
prestazioni inerenti all'esercizio della professione;
f) adotta i provvedimenti disciplinari;
g) designa i quattro consulenti in proprieta'
industriale abilitati che concorrono a formare la
commissione di esame di cui all'art. 207;
h) adotta le iniziative piu' opportune per conseguire
il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello
svolgimento dell'attivita' professionale;
i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi
necessari al suo funzionamento;
l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli
iscritti;
m) predispone il conto preventivo e redige il conto
consuntivo della gestione;
n) riceve le domande di ammissione all'esame di
abilitazione di cui all'art. 207 e ne verifica la
rispondenza alle condizioni per l'ammissione;
o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi
e le istituzioni che operano nel settore della proprieta'
industriale o che svolgono attivita' aventi attinenza con
essa, formulando ove opportuno proposte o pareri;
p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del
Ministro delle attivita' produttive che abbiano carattere
di strumentalita' necessaria rispetto a quelli previsti dal
presente codice.
p-bis) provvede alle iscrizioni nell'albo dei
tirocinanti e ai relativi aggiornamenti.