Art. 118 (Modifiche all'articolo 221 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 221 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine e' esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi entro il termine di prescrizione di un anno dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.".
Nota all'art. 118: - Si riporta il testo dell'art. 221 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 221 (Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine). - 1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine e' esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi entro il termine di prescrizione di un anno dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. 2. Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarita' dell'operato e la funzionalita' del Consiglio e puo' ricorrere, per ogni irregolarita' constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.»