Art. 118 
 
(Modifiche all'articolo 221 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo  221  del  Codice,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
seguente: 
"1.  Contro  tutti  i  provvedimenti  del  Consiglio  dell'ordine  e'
esperibile ricorso davanti alla  commissione  dei  ricorsi  entro  il
termine  di  prescrizione  di  un  anno   dalla   comunicazione   del
provvedimento all'interessato.". 
 
 
          Nota all'art. 118: 
              - Si riporta il testo dell'art. 221 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 221 (Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio
          dell'ordine).  -  1.  Contro  tutti  i  provvedimenti   del
          Consiglio dell'ordine e' esperibile  ricorso  davanti  alla
          commissione dei ricorsi entro il termine di prescrizione di
          un   anno    dalla    comunicazione    del    provvedimento
          all'interessato. 
              2. Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
          assicura la regolarita' dell'operato e la funzionalita' del
          Consiglio  e  puo'  ricorrere,   per   ogni   irregolarita'
          constatata,  alla  commissione  dei  ricorsi  entro  trenta
          giorni dalla  data  di  comunicazione  della  delibera.  Il
          ricorso non ha effetto sospensivo.»