Art. 119 (Modifiche all'articolo 224 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 224, comma 2, del Codice, le parole: "dall'articolo 30" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 39".
Nota all'art. 119: - Si riporta il testo dell'art. 224 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 224 (Risorse finanziarie). - 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento dei propri compiti ed al finanziamento della ricerca di anteriorita' con le risorse di bilancio iscritte allo stato di previsione della spesa del Ministero delle attivita' produttive, con i corrispettivi direttamente riscossi per i servizi resi in materia di proprieta' industriale. 2. Il Ministero delle attivita' produttive provvede a corrispondere annualmente il cinquanta per cento dell'ammontare delle tasse di cui al comma 1 all'Ufficio europeo dei brevetti, cosi' come previsto dall'art. 39 della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, ratificata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260. 3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento dei propri compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente effettuati da organismi internazionali di proprieta' industriale ai quali l'Italia partecipa e con ogni altro provento derivante dalla sua attivita'.»