Art. 119
(Modifiche all'articolo 224 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 224, comma 2, del Codice, le parole: "dall'articolo
30" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 39".
Nota all'art. 119:
- Si riporta il testo dell'art. 224 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 224 (Risorse finanziarie). - 1. L'Ufficio
italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento dei
propri compiti ed al finanziamento della ricerca di
anteriorita' con le risorse di bilancio iscritte allo stato
di previsione della spesa del Ministero delle attivita'
produttive, con i corrispettivi direttamente riscossi per i
servizi resi in materia di proprieta' industriale.
2. Il Ministero delle attivita' produttive provvede a
corrispondere annualmente il cinquanta per cento
dell'ammontare delle tasse di cui al comma 1 all'Ufficio
europeo dei brevetti, cosi' come previsto dall'art. 39
della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, ratificata
dalla legge 25 maggio 1978, n. 260.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede
all'assolvimento dei propri compiti anche con i versamenti
ed i rimborsi eventualmente effettuati da organismi
internazionali di proprieta' industriale ai quali l'Italia
partecipa e con ogni altro provento derivante dalla sua
attivita'.»