Art. 12
(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 19 del Codice, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio,
anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal
patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del
relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo
sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello
effettuato mediante la concessione di licenze e per attivita' di
merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle
attivita' istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi
pregressi dell'ente.".
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato d.lgs.n.
30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 19 (Diritto alla registrazione). - 1. Puo'
ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo
utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione
o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi
della propria impresa o di imprese di cui abbia il
controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
2. Non puo' ottenere una registrazione per marchio di
impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.
3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni,
delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni
di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici
distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico,
architettonico o ambientale del relativo territorio; in
quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento
del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato
mediante la concessione di licenze e per attivita' di
merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento
delle attivita' istituzionali o alla copertura degli
eventuali disavanzi pregressi dell'ente.»