Art. 12 (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 19 del Codice, il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attivita' di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attivita' istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente.".
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 19 del citato d.lgs.n. 30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 19 (Diritto alla registrazione). - 1. Puo' ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. 2. Non puo' ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede. 3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attivita' di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attivita' istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente.»