Art. 120
(Modifiche all'articolo 227 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. L'articolo 227 del Codice e' sostituito dal seguente:
"Art. 227
(Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta'
industriale)
1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di
proprieta' industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il
mese corrispondente a quello in cui e' stata depositata la domanda,
trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento. La domanda di
rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i dodici mesi
precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in
corso.
2. I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d'invenzione, i
modelli di utilita' e i disegni e modelli, ove gia' maturati alla
fine del mese in cui e' rilasciato l'attestato di concessione oppure
maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro
quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio.
3. I diritti di mantenimento in vita per le privative di varieta'
vegetali sono dovuti, per la durata della privativa di cui
all'articolo 109, comma 1, a partire dalla concessione della
privativa medesima e devono essere pagati anticipatamente entro il
mese corrispondente a quello della concessione.
4. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, il
pagamento e' ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un
diritto di mora, il cui ammontare e' determinato per ciascun diritto
di proprieta' industriale dal Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la
decadenza del diritto di proprieta' industriale.
6. Possono pagarsi anticipatamente piu' diritti annuali.
7. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono
tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.
8. Al pagamento dei diritti di mantenimento dei brevetti europei
validi in Italia dovuti a partire dall'anno successivo a quello in
cui la concessione del brevetto europeo e' pubblicata nel Bollettino
dei brevetti europei, si applicano gli stessi termini di pagamento
previsti per i brevetti nazionali e le norme di cui all'articolo 230
sulla regolarizzazione.".