Art. 120 
 
(Modifiche all'articolo 227 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. L'articolo 227 del Codice e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 227 
 
(Diritti per  il  mantenimento  in  vita  dei  titoli  di  proprieta'
                            industriale) 
 
1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di
proprieta' industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il
mese corrispondente a quello in cui e' stata depositata  la  domanda,
trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento. La domanda  di
rinnovazione di marchio deve essere depositata entro  i  dodici  mesi
precedenti l'ultimo giorno del  mese  di  scadenza  del  decennio  in
corso. 
2. I diritti di mantenimento in vita per i brevetti  d'invenzione,  i
modelli di utilita' e i disegni e modelli,  ove  gia'  maturati  alla
fine del mese in cui e' rilasciato l'attestato di concessione  oppure
maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro
quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio. 
3. I diritti di mantenimento in vita per  le  privative  di  varieta'
vegetali  sono  dovuti,  per  la  durata  della  privativa   di   cui
all'articolo  109,  comma  1,  a  partire  dalla  concessione   della
privativa medesima e devono essere pagati  anticipatamente  entro  il
mese corrispondente a quello della concessione. 
4. Trascorso il termine di scadenza  di  cui  ai  commi  1  e  2,  il
pagamento e' ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un
diritto di mora, il cui ammontare e' determinato per ciascun  diritto
di proprieta' industriale dal Ministero dello sviluppo economico,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta  la
decadenza del diritto di proprieta' industriale. 
6. Possono pagarsi anticipatamente piu' diritti annuali. 
7. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1,  tutti  i  soggetti  sono
tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento. 
8. Al pagamento dei diritti  di  mantenimento  dei  brevetti  europei
validi in Italia dovuti a partire dall'anno successivo  a  quello  in
cui la concessione del brevetto europeo e' pubblicata nel  Bollettino
dei brevetti europei, si applicano gli stessi  termini  di  pagamento
previsti per i brevetti nazionali e le norme di cui all'articolo  230
sulla regolarizzazione.".