Art. 121 
 
(Modifiche all'articolo 229 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 229, comma 1, del  Codice,  le  parole:  "Il  diritto
previste" sono sostituite dalle seguenti: "II diritto previsto". 
2. Nell'articolo 229, comma 2,  del  Codice,  le  parole:  "o  ad  un
ricorso accolto" sono soppresse. 
 
 
          Note all'art. 121: 
              - Si riporta il testo dell'art. 229 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 229 (Diritti  rimborsabili).  -  1.  In  caso  di
          rigetto della domanda o di rinuncia  alla  medesima,  prima
          che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia
          stato concesso,  sono  rimborsati  i  diritti  versati,  ad
          eccezione del diritto di domanda. Il diritto  previsto  per
          il  deposito  di  opposizione  e'  rimborsato  in  caso  di
          estinzione dell'opposizione ai sensi dell'art.  181,  comma
          1, lettera b). 
              2.  I  rimborsi  dei  diritti  sono   autorizzati   dal
          Ministero  delle  attivita'  produttive.   L'autorizzazione
          viene disposta d'ufficio quando i diritti da rimborsare  si
          riferiscono ad una domanda di registrazione o  di  brevetto
          definitivamente respinta. In ogni altro caso,  il  rimborso
          viene effettuato  su  richiesta  dell'avente  diritto,  con
          istanza diretta al Ministero delle attivita' produttive. 
              3. I rimborsi devono essere annotati nel  registro  dei
          brevetti  e,  ove  si  riferiscano  a  domande  ritirate  o
          respinte, vengono annotati nel registro delle domande.»