Art. 121 (Modifiche all'articolo 229 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 229, comma 1, del Codice, le parole: "Il diritto previste" sono sostituite dalle seguenti: "II diritto previsto". 2. Nell'articolo 229, comma 2, del Codice, le parole: "o ad un ricorso accolto" sono soppresse.
Note all'art. 121: - Si riporta il testo dell'art. 229 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 229 (Diritti rimborsabili). - 1. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda. Il diritto previsto per il deposito di opposizione e' rimborsato in caso di estinzione dell'opposizione ai sensi dell'art. 181, comma 1, lettera b). 2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero delle attivita' produttive. L'autorizzazione viene disposta d'ufficio quando i diritti da rimborsare si riferiscono ad una domanda di registrazione o di brevetto definitivamente respinta. In ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta al Ministero delle attivita' produttive. 3. I rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati nel registro delle domande.»