Art. 122 (Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 230, comma 1, del Codice, le parole: "di cui all'articolo 223" sono soppresse. 2. All'articolo 230, comma 2, del Codice, le parole: "entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 135, comma 1". 3. All'articolo 230 del Codice, il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 122: - Si riporta il testo dell'art. 230 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 230 (Pagamento incompleto od irregolare). - 1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento. 2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell'interessato. Se l'istanza viene respinta, l'interessato puo' ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all'art. 135, comma 1. 3. (abrogato)»