Art. 122 
 
(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo  230,  comma  1,  del  Codice,  le  parole:  "di  cui
all'articolo 223" sono soppresse. 
2. All'articolo 230, comma  2,  del  Codice,  le  parole:  "entro  il
termine perentorio di trenta giorni dalla data  della  comunicazione"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 135, comma 1". 
3. All'articolo 230 del Codice, il comma 3 e' abrogato. 
 
 
          Note all'art. 122: 
              - Si riporta il testo dell'art. 230 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 230 (Pagamento incompleto od irregolare). - 1. Se
          per evidente errore,  o  per  altri  scusabili  motivi,  un
          diritto   venga   pagato   incompletamente    o    comunque
          irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e  marchi  puo'
          ammettere come utile l'integrazione o  la  regolarizzazione
          anche tardiva del pagamento. 
              2. Se  si  tratta  di  un  diritto  annuale,  l'Ufficio
          italiano  brevetti  e  marchi  provvede  solo  su   istanza
          dell'interessato.    Se    l'istanza    viene     respinta,
          l'interessato puo' ricorrere alla commissione  dei  ricorsi
          di cui all'art. 135, comma 1. 
              3. (abrogato)»