Art. 122
(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 230, comma 1, del Codice, le parole: "di cui
all'articolo 223" sono soppresse.
2. All'articolo 230, comma 2, del Codice, le parole: "entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 135, comma 1".
3. All'articolo 230 del Codice, il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 122:
- Si riporta il testo dell'art. 230 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 230 (Pagamento incompleto od irregolare). - 1. Se
per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un
diritto venga pagato incompletamente o comunque
irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo'
ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione
anche tardiva del pagamento.
2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza
dell'interessato. Se l'istanza viene respinta,
l'interessato puo' ricorrere alla commissione dei ricorsi
di cui all'art. 135, comma 1.
3. (abrogato)»