Art. 123 (Modifiche all'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. L'articolo 239 del Codice e' sostituito dal seguente: "Art. 239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore) 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformita' con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attivita' anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purche' detta attivita' si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.".