Art. 123 
 
(Modifiche all'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. L'articolo 239 del Codice e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 239 
 
       (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore) 
 
1.  La  protezione  accordata  ai  disegni   e   modelli   ai   sensi
dell'articolo 2,  n.  10),  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,
comprende anche le opere del disegno industriale  che,  anteriormente
alla data del 19  aprile  2001,  erano,  oppure  erano  divenute,  di
pubblico  dominio.  Tuttavia  i  terzi  che  avevano   fabbricato   o
commercializzato, nei  dodici  mesi  anteriori  al  19  aprile  2001,
prodotti  realizzati  in  conformita'  con  le  opere   del   disegno
industriale  allora  in  pubblico  dominio   non   rispondono   della
violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attivita'
anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati  o
acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei
cinque anni successivi a tale data e purche' detta attivita'  si  sia
mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.".