Art. 124 (Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 242 del Codice, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: " 2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito per il mantenimento in vita delle domande e delle privative per novita' vegetali gia' depositate o concesse alla data del 29 marzo 1999 sono considerati valido pagamento dei corrispondenti diritti annuali dovuti dalla concessione della privativa in conformita' all'articolo 25 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.".
Note all'art. 124: - Si riporta il testo dell'art. 242 del citato d. lgs. n. 30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 242 (Durata della privativa). - 1. Le disposizioni dell'art. 109 del presente codice si applicano ai brevetti per nuove varieta' vegetali concessi conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455. 2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per l'utilizzo delle nuove varieta' vegetali coperte dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei diritti non ancora scaduti. 2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito per il mantenimento in vita delle domande e delle privative per novita' vegetali gia' depositate o concesse alla data del 29 marzo 1999 sono considerati valido pagamento dei corrispondenti diritti annuali dovuti dalla concessione della privativa in conformita' all'art. 25 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.»