Art. 125 (Modifiche all'articolo 243 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. L'articolo 243 del Codice e' sostituito dal seguente: "Art. 243 (Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici di ricerca) 1. Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro intercorre con un'universita' o con una pubblica Amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalita' di ricerca sono soggette alla disciplina, dettata rispettivamente dall'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, dal testo originario dell'articolo 65 del presente Codice e dal testo attuale del medesimo articolo, in vigore al momento in cui le invenzioni sono state conseguite, ancorche' in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.".