Art. 125
(Modifiche all'articolo 243 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. L'articolo 243 del Codice e' sostituito dal seguente:
"Art. 243
(Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici
di ricerca)
1. Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro intercorre
con un'universita' o con una pubblica Amministrazione avente tra i
suoi compiti istituzionali finalita' di ricerca sono soggette alla
disciplina, dettata rispettivamente dall'articolo 24-bis del regio
decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dalla legge 18 ottobre
2001, n. 383, dal testo originario dell'articolo 65 del presente
Codice e dal testo attuale del medesimo articolo, in vigore al
momento in cui le invenzioni sono state conseguite, ancorche' in
dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.".