Art. 125 
 
(Modifiche all'articolo 243 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. L'articolo 243 del Codice e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 243 
 
(Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli  enti  pubblici
                             di ricerca) 
 
1. Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro  intercorre
con un'universita' o con una pubblica Amministrazione  avente  tra  i
suoi compiti istituzionali finalita' di ricerca  sono  soggette  alla
disciplina, dettata rispettivamente dall'articolo  24-bis  del  regio
decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dalla  legge  18  ottobre
2001, n. 383, dal testo  originario  dell'articolo  65  del  presente
Codice e dal testo  attuale  del  medesimo  articolo,  in  vigore  al
momento in cui le invenzioni  sono  state  conseguite,  ancorche'  in
dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.".