Art. 126 
 
 (Relazione al Parlamento in materia di invenzioni biotecnologiche) 
 
1. Dopo l'articolo 243 del Codice e' inserito il seguente: 
 
                            "Art. 243-bis 
 
(Relazione al Parlamento in materia  di  protezione  giuridica  delle
                     invenzioni biotecnologiche) 
 
1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri
della  salute,  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
dell'ambiente  e  della   tutela   del   territorio   e   del   mare,
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  presenta  al  Parlamento  ogni  anno   una
relazione sull'applicazione delle norme previste dal Capo II, sezione
IV-bis, del presente Codice.".