Art. 126
(Relazione al Parlamento in materia di invenzioni biotecnologiche)
1. Dopo l'articolo 243 del Codice e' inserito il seguente:
"Art. 243-bis
(Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche)
1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del lavoro e
delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni anno una
relazione sull'applicazione delle norme previste dal Capo II, sezione
IV-bis, del presente Codice.".