Art. 127 (Modifiche di denominazione) 1. Ogni riferimento nel Codice al Ministero o Ministro delle attivita' produttive si intende riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico. 2. Ogni riferimento nel Codice al Ministero o Ministro delle politiche agricole e forestali si intende riferito al Ministero o al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.