Art. 127
(Modifiche di denominazione)
1. Ogni riferimento nel Codice al Ministero o Ministro delle
attivita' produttive si intende riferito al Ministero o al Ministro
dello sviluppo economico.
2. Ogni riferimento nel Codice al Ministero o Ministro delle
politiche agricole e forestali si intende riferito al Ministero o al
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.