Art. 127 
 
                    (Modifiche di denominazione) 
 
1.  Ogni  riferimento  nel  Codice  al  Ministero  o  Ministro  delle
attivita' produttive si intende riferito al Ministero o  al  Ministro
dello sviluppo economico. 
2.  Ogni  riferimento  nel  Codice  al  Ministero  o  Ministro  delle
politiche agricole e forestali si intende riferito al Ministero o  al
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.