Art. 128 (Norme transitorie) 1. Le domande di brevetto o di registrazione, quelle di trascrizione e annotazione e le istanze, anche se gia' depositate al momento della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. 2. Gli articoli 120 e 122 del Codice si applicano anche ai procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.