Art. 128
(Norme transitorie)
1. Le domande di brevetto o di registrazione, quelle di trascrizione
e annotazione e le istanze, anche se gia' depositate al momento della
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
trattate secondo le disposizioni in esso contenute.
2. Gli articoli 120 e 122 del Codice si applicano anche ai
procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente
decreto legislativo.