Art. 129

                            (Abrogazioni)

1.   Il   decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  febbraio 2006, n. 78, relativo alla
attuazione   della   direttiva  98/44/CE  in  materia  di  protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche, e' abrogato.
2.  L'articolo  18  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 12
agosto  1975,  n. 974, relativo a norme per la protezione delle nuove
varieta' vegetali, e' abrogato.
3. I commi da 10 a 13 dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n.
99,  recante  disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in materia di energia, sono abrogati.
 
          Note all'art. 129: 
              - Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  3,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22  febbraio  2006,  n.  78,
          relativo  alla  attuazione  della  direttiva  98/44/CE   in
          materia   di   protezione   giuridica   delle    invenzioni
          biotecnologiche,  abrogato  dal  presente  decreto  recava:
          «Attuazione  della  direttiva  98/44/CE   in   materia   di
          protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.» 
              - Per la direttiva 98/44/CE in  materia  di  protezione
          giuridica delle invenzioni biotecnologiche , si  vedano  le
          note alle premesse. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12  agosto
          1975, n. 974, relativo a  norme  per  la  protezione  delle
          nuove  varieta'  vegetali  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 aprile 1976, n. 109. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  19  della  legge  23
          luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo  e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia, come modificato del presente decreto: 
              «Art. 19 (Proprieta' industriale). - 1.  All'  art.  47
          del codice della proprieta' industriale, di cui al  decreto
          legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' aggiunto, in  fine,
          il seguente comma: «3-bis. Per i brevetti di  invenzione  e
          per i modelli di utilita', il deposito nazionale in  Italia
          da' luogo al diritto di  priorita'  anche  rispetto  a  una
          successiva  domanda  nazionale  depositata  in  Italia,  in
          relazione a elementi gia' contenuti nella domanda di cui si
          rivendica la priorita'». 
              2. All' art. 120 del citato codice di  cui  al  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  il  comma  1  e'
          sostituito dal seguente: 
              «1. Le azioni in materia di  proprieta'  industriale  i
          cui titoli sono concessi  o  in  corso  di  concessione  si
          propongono  avanti  l'autorita'  giudiziaria  dello  Stato,
          qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la  residenza
          delle  parti.  Se  l'azione  di  nullita'   o   quella   di
          contraffazione sono proposte quando il titolo non e'  stato
          ancora concesso, la sentenza puo' essere  pronunciata  solo
          dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto
          sulla domanda di concessione, esaminandola  con  precedenza
          rispetto  a  domande  presentate  in  data  anteriore.   Il
          giudice,  tenuto  conto  delle  circostanze,   dispone   la
          sospensione del processo, per una o  piu'  volte,  fissando
          con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il  processo
          deve proseguire». 
              3. All' art. 122 del citato codice di  cui  al  decreto
          legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
                  «1. Fatto salvo il disposto dell'art. 118, comma 4,
          l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di  decadenza
          o di nullita' di un titolo di proprieta'  industriale  puo'
          essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa
          d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'art. 70 del
          codice  di  procedura  civile  l'intervento  del   pubblico
          ministero non e' obbligatorio»; 
                b) ai commi 6 e 8, la parola: «diritti» e' sostituita
          dalla seguente: «titoli». 
              4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche
          ai procedimenti in corso alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge. 
              5. L' art. 134 del citato  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «Art. 134 (Norme in materia di competenza). -  1.  Sono
          devoluti  alla  cognizione  delle   sezioni   specializzate
          previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168: 
                a) i procedimenti giudiziari in materia di proprieta'
          industriale e di concorrenza sleale, con  esclusione  delle
          sole   fattispecie   che   non   interferiscono,    neppure
          indirettamente, con l'esercizio dei diritti  di  proprieta'
          industriale,  nonche'  in  materia  di  illeciti  afferenti
          all'esercizio dei  diritti  di  proprieta'  industriale  ai
          sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli
          81 e 82 del Trattato che istituisce la  Comunita'  europea,
          la cui cognizione e' del giudice ordinario, e  in  generale
          in materie che presentano  ragioni  di  connessione,  anche
          impropria,  con  quelle   di   competenza   delle   sezioni
          specializzate; 
                b) le controversie nelle materie  disciplinate  dagli
          articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice; 
                c)  le  controversie  in  materia  di  indennita'  di
          espropriazione dei diritti di  proprieta'  industriale,  di
          cui conosce il giudice ordinario; 
                d)  le  controversie  che  abbiano   ad   oggetto   i
          provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al  capo  VI
          di cui conosce il giudice ordinario». 
              6. L'art. 239 del  citato  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «Art. 239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto
          d'autore). -  1.  La  protezione  accordata  ai  disegni  e
          modelli ai sensi dell' art. 2, numero 10), della  legge  22
          aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro
          che, anteriormente alla data  del  19  aprile  2001,  hanno
          intrapreso    la    fabbricazione,    l'offerta    o     la
          commercializzazione di prodotti realizzati  in  conformita'
          con disegni o modelli che erano oppure  erano  divenuti  di
          pubblico dominio. L'attivita' in tale caso puo'  proseguire
          nei limiti del  preuso.  I  diritti  di  fabbricazione,  di
          offerta  e  di  commercializzazione  non   possono   essere
          trasferiti separatamente dall'azienda». 
              7. All' art. 245 del citato codice di  cui  al  decreto
          legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                  «2.  Le  controversie  in  grado  d'appello   nelle
          materie di cui all'art.  134,  iniziate  dopo  la  data  di
          entrata in vigore del  presente  codice,  restano  devolute
          alla cognizione  delle  sezioni  specializzate  di  cui  al
          decreto legislativo 27 giugno 2003, n.  168,  anche  se  il
          giudizio di  primo  grado  o  il  giudizio  arbitrale  sono
          iniziati o si sono svolti secondo le norme  precedentemente
          in vigore, a meno che non sia gia' intervenuta  nell'ambito
          di essi una pronuncia sulla competenza»; 
                b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
                  «3. Le procedure di reclamo e le  cause  di  merito
          nelle materie di cui all'art. 134, iniziate dopo la data di
          entrata in vigore del  presente  codice,  restano  devolute
          alla cognizione  delle  sezioni  specializzate  di  cui  al
          decreto legislativo  27  giugno  2003,  n.  168,  anche  se
          riguardano  misure  cautelari  concesse  secondo  le  norme
          precedentemente in vigore». 
              8. La disposizione di cui all' art. 120, comma  1,  del
          citato codice di cui al  decreto  legislativo  10  febbraio
          2005, n. 30, come  sostituito  dal  comma  2  del  presente
          articolo, si applica anche ai procedimenti  in  corso  alla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.   La
          disposizione di cui all' art. 134 del citato codice di  cui
          al decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  come
          sostituito dal comma 5 del presente  articolo,  si  applica
          anche ai procedimenti in corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente  legge,  a  meno  che  non  sia  gia'
          intervenuta  nell'ambito  di  essi  una   pronuncia   sulla
          competenza. 
              9. L' art. 3 del decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  3  ottobre  2007,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007, e' abrogato. 
              10. - 13. (abrogati) 
              14. L' art. 7 della legge 10  marzo  1969,  n.  96,  e'
          abrogato. 
              15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  un  anno
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          disposizioni   correttive   o   integrative,   anche    con
          riferimento all'aspetto processuale, del citato  codice  di
          cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, b. n. 30, come
          modificato dalla presente legge, secondo le modalita'  e  i
          principi e criteri direttivi di  cui  all'  art.  20  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive  modificazioni,  e
          previo parere delle  competenti  Commissioni  parlamentari,
          nonche'  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) correggere gli errori materiali  e  i  difetti  di
          coordinamento presenti nel codice; 
                b)  armonizzare  la  normativa  con   la   disciplina
          comunitaria e internazionale,  in  particolare  con  quella
          intervenuta  successivamente  all'emanazione  del  medesimo
          codice di cui al decreto legislativo  n.  30  del  2005,  e
          definire le sanzioni da applicare  in  caso  di  violazione
          delle  disposizioni  recate  in   materia   di   protezione
          giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall' art. 5 del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78; 
                c)  introdurre  strumenti  di  semplificazione  e  di
          riduzione degli adempimenti amministrativi; 
                d) prevedere che, nel caso di  invenzioni  realizzate
          da ricercatori universitari o di altre strutture  pubbliche
          di ricerca,  l'universita'  o  l'amministrazione  attui  la
          procedura di brevettazione, acquisendo il relativo  diritto
          sull'invenzione; 
                e) riconoscere ai comuni la possibilita' di  ottenere
          il riconoscimento di un  marchio  e  utilizzarlo  per  fini
          commerciali   per   identificare   con   elementi   grafici
          distintivi    il     patrimonio     culturale,     storico,
          architettonico,  ambientale  del  relativo  territorio;  lo
          sfruttamento del marchio a  fini  commerciali  puo'  essere
          esercitato direttamente  dal  comune  anche  attraverso  lo
          svolgimento di attivita' di  merchandising,  vincolando  in
          ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi  al
          finanziamento  delle   attivita'   istituzionali   o   alla
          copertura dei disavanzi pregressi dell'ente. 
              16.  Dall'attuazione  del  presente  art.  non   devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Agli adempimenti previsti dal  presente  art.  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.»