Art. 129
(Abrogazioni)
1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, relativo alla
attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche, e' abrogato.
2. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12
agosto 1975, n. 974, relativo a norme per la protezione delle nuove
varieta' vegetali, e' abrogato.
3. I commi da 10 a 13 dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n.
99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in materia di energia, sono abrogati.
Note all'art. 129:
- Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78,
relativo alla attuazione della direttiva 98/44/CE in
materia di protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche, abrogato dal presente decreto recava:
«Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.»
- Per la direttiva 98/44/CE in materia di protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche , si vedano le
note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto
1975, n. 974, relativo a norme per la protezione delle
nuove varieta' vegetali e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 aprile 1976, n. 109.
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 23
luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia, come modificato del presente decreto:
«Art. 19 (Proprieta' industriale). - 1. All' art. 47
del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma: «3-bis. Per i brevetti di invenzione e
per i modelli di utilita', il deposito nazionale in Italia
da' luogo al diritto di priorita' anche rispetto a una
successiva domanda nazionale depositata in Italia, in
relazione a elementi gia' contenuti nella domanda di cui si
rivendica la priorita'».
2. All' art. 120 del citato codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. Le azioni in materia di proprieta' industriale i
cui titoli sono concessi o in corso di concessione si
propongono avanti l'autorita' giudiziaria dello Stato,
qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza
delle parti. Se l'azione di nullita' o quella di
contraffazione sono proposte quando il titolo non e' stato
ancora concesso, la sentenza puo' essere pronunciata solo
dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto
sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza
rispetto a domande presentate in data anteriore. Il
giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la
sospensione del processo, per una o piu' volte, fissando
con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo
deve proseguire».
3. All' art. 122 del citato codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo il disposto dell'art. 118, comma 4,
l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza
o di nullita' di un titolo di proprieta' industriale puo'
essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa
d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'art. 70 del
codice di procedura civile l'intervento del pubblico
ministero non e' obbligatorio»;
b) ai commi 6 e 8, la parola: «diritti» e' sostituita
dalla seguente: «titoli».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche
ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
5. L' art. 134 del citato codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 134 (Norme in materia di competenza). - 1. Sono
devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate
previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:
a) i procedimenti giudiziari in materia di proprieta'
industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle
sole fattispecie che non interferiscono, neppure
indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprieta'
industriale, nonche' in materia di illeciti afferenti
all'esercizio dei diritti di proprieta' industriale ai
sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli
81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunita' europea,
la cui cognizione e' del giudice ordinario, e in generale
in materie che presentano ragioni di connessione, anche
impropria, con quelle di competenza delle sezioni
specializzate;
b) le controversie nelle materie disciplinate dagli
articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;
c) le controversie in materia di indennita' di
espropriazione dei diritti di proprieta' industriale, di
cui conosce il giudice ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i
provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI
di cui conosce il giudice ordinario».
6. L'art. 239 del citato codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto
d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e
modelli ai sensi dell' art. 2, numero 10), della legge 22
aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro
che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno
intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la
commercializzazione di prodotti realizzati in conformita'
con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di
pubblico dominio. L'attivita' in tale caso puo' proseguire
nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di
offerta e di commercializzazione non possono essere
trasferiti separatamente dall'azienda».
7. All' art. 245 del citato codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le controversie in grado d'appello nelle
materie di cui all'art. 134, iniziate dopo la data di
entrata in vigore del presente codice, restano devolute
alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al
decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il
giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono
iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente
in vigore, a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito
di essi una pronuncia sulla competenza»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le procedure di reclamo e le cause di merito
nelle materie di cui all'art. 134, iniziate dopo la data di
entrata in vigore del presente codice, restano devolute
alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al
decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se
riguardano misure cautelari concesse secondo le norme
precedentemente in vigore».
8. La disposizione di cui all' art. 120, comma 1, del
citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, come sostituito dal comma 2 del presente
articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge. La
disposizione di cui all' art. 134 del citato codice di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come
sostituito dal comma 5 del presente articolo, si applica
anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, a meno che non sia gia'
intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla
competenza.
9. L' art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007, e' abrogato.
10. - 13. (abrogati)
14. L' art. 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, e'
abrogato.
15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni correttive o integrative, anche con
riferimento all'aspetto processuale, del citato codice di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, b. n. 30, come
modificato dalla presente legge, secondo le modalita' e i
principi e criteri direttivi di cui all' art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) correggere gli errori materiali e i difetti di
coordinamento presenti nel codice;
b) armonizzare la normativa con la disciplina
comunitaria e internazionale, in particolare con quella
intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e
definire le sanzioni da applicare in caso di violazione
delle disposizioni recate in materia di protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall' art. 5 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78;
c) introdurre strumenti di semplificazione e di
riduzione degli adempimenti amministrativi;
d) prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate
da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche
di ricerca, l'universita' o l'amministrazione attui la
procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto
sull'invenzione;
e) riconoscere ai comuni la possibilita' di ottenere
il riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini
commerciali per identificare con elementi grafici
distintivi il patrimonio culturale, storico,
architettonico, ambientale del relativo territorio; lo
sfruttamento del marchio a fini commerciali puo' essere
esercitato direttamente dal comune anche attraverso lo
svolgimento di attivita' di merchandising, vincolando in
ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al
finanziamento delle attivita' istituzionali o alla
copertura dei disavanzi pregressi dell'ente.
16. Dall'attuazione del presente art. non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente art. si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.»