Art. 13
(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 21 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al
titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attivita' economica, purche'
l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:
a) del loro nome e indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualita', alla
quantita', alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica,
all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio
o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio d'impresa se esso e' necessario per indicare la
destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori
o pezzi di ricambio.".
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 21. (Limitazioni del diritto di marchio). - 1. I
diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al
titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attivita'
economica, purche' l'uso sia conforme ai principi della
correttezza professionale:
a) del loro nome e indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla
qualita', alla quantita', alla destinazione, al valore,
alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del
prodotto o di prestazione del servizio o ad altre
caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio d'impresa se esso e' necessario per
indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in
particolare come accessori o pezzi di ricambio.
2. Non e' consentito usare il marchio in modo contrario
alla legge, ne', in specie, in modo da ingenerare un
rischio di confusione sul mercato con altri segni
conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi
altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in
particolare circa la natura, qualita' o provenienza dei
prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui
viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore,
di proprieta' industriale, o altro diritto esclusivo di
terzi.
3. E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio
registrato dopo che la relativa registrazione e' stata
dichiarata nulla, quando la causa di nullita' comporta la
illiceita' dell'uso del marchio.»