Art. 13 
 
(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 21 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
" 1. I diritti di marchio  d'impresa  registrato  non  permettono  al
titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attivita' economica,  purche'
l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale: 
 a) del loro nome e indirizzo; 
 b)  di  indicazioni  relative  alla  specie,  alla  qualita',   alla
quantita', alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica,
all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio
o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; 
 c) del marchio d'impresa se  esso  e'  necessario  per  indicare  la
destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori
o pezzi di ricambio.". 
 
 
          Nota all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 21. (Limitazioni del diritto di marchio). - 1.  I
          diritti di marchio d'impresa registrato non  permettono  al
          titolare  di  vietare   ai   terzi   l'uso   nell'attivita'
          economica, purche' l'uso sia  conforme  ai  principi  della
          correttezza professionale: 
                a) del loro nome e indirizzo; 
                b)  di  indicazioni  relative   alla   specie,   alla
          qualita', alla quantita',  alla  destinazione,  al  valore,
          alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del
          prodotto  o  di  prestazione  del  servizio  o   ad   altre
          caratteristiche del prodotto o del servizio; 
                c) del marchio d'impresa se esso  e'  necessario  per
          indicare la destinazione di  un  prodotto  o  servizio,  in
          particolare come accessori o pezzi di ricambio. 
              2. Non e' consentito usare il marchio in modo contrario
          alla legge, ne',  in  specie,  in  modo  da  ingenerare  un
          rischio  di  confusione  sul  mercato   con   altri   segni
          conosciuti come distintivi di imprese, prodotti  o  servizi
          altrui, o da indurre comunque in inganno  il  pubblico,  in
          particolare circa la natura,  qualita'  o  provenienza  dei
          prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in  cui
          viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di  autore,
          di proprieta' industriale, o  altro  diritto  esclusivo  di
          terzi. 
              3. E' vietato a chiunque di  fare  uso  di  un  marchio
          registrato dopo che  la  relativa  registrazione  e'  stata
          dichiarata nulla, quando la causa di nullita'  comporta  la
          illiceita' dell'uso del marchio.»