Art. 130 
 
           (Clausola di invarianza degli oneri finanziari) 
 
1. Le pubbliche  amministrazioni  provvedono  alla  attuazione  delle
disposizioni del presente decreto legislativo utilizzando le  risorse
umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione  vigente  e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 agosto 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                            Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei
                            Ministri 
 
                            Calderoli,      Ministro      per      la
                            semplificazione normativa 
 
                            Alfano, Ministro della giustizia 
 
                            Tremonti, Ministro dell'economia e  delle
                            finanze 
 
                            Frattini, Ministro degli affari esteri 
 
                            Galan, Ministro delle politiche  agricole
                            alimentari e forestali 
 
                            La Russa, Ministro della difesa 
 
                            Gelmini,    Ministro     dell'istruzione,
                            dell'universita' e della ricerca 
 
                            Brunetta,  Ministro   per   la   pubblica
                            amministrazione e l'innovazione 
 
                            Fazio, Ministro della salute 
 
                            Fitto, Ministro per  i  rapporti  con  le
                            regioni e per la coesione territoriale  
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano