Art. 130
(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla attuazione delle
disposizioni del presente decreto legislativo utilizzando le risorse
umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 agosto 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Galan, Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
La Russa, Ministro della difesa
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Fazio, Ministro della salute
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale
Visto, il Guardasigilli: Alfano