Art. 14
(Modifiche all 'articolo 22 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 22, commi 1 e 2, del Codice, la parola: "aziendale"
e' sostituita dalle seguenti: "di un sito usato nell'attivita'
economica o altro segno distintivo".
Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 22. (Unitarieta' dei segni distintivi). - 1. E'
vietato adottare come ditta, denominazione o ragione
sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato
nell'attivita' economica o altro segno distintivo un segno
uguale o simile all'altrui marchio se, a causa
dell'identita' o dell'affinita' tra l'attivita' di impresa
dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i
quali il marchio e' adottato, possa determinarsi un rischio
di confusione per il pubblico che puo' consistere anche in
un rischio di associazione fra i due segni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione
come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome
a dominio di un sito usato nell'attivita' economica o altro
segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio
registrato per prodotti o servizi anche non affini, che
goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza
giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio
dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o
reca pregiudizio agli stessi.»