Art. 14 
 
(Modifiche all 'articolo 22 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 22, commi 1 e 2, del Codice, la  parola:  "aziendale"
e' sostituita  dalle  seguenti:  "di  un  sito  usato  nell'attivita'
economica o altro segno distintivo". 
 
 
          Nota all'art. 14: 
              - Si riporta il testo dell'art. 22 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 22. (Unitarieta' dei segni distintivi). -  1.  E'
          vietato  adottare  come  ditta,  denominazione  o   ragione
          sociale,  insegna  e  nome  a  dominio  di  un  sito  usato
          nell'attivita' economica o altro segno distintivo un  segno
          uguale  o   simile   all'altrui   marchio   se,   a   causa
          dell'identita' o dell'affinita' tra l'attivita' di  impresa
          dei titolari di quei segni ed i prodotti o  servizi  per  i
          quali il marchio e' adottato, possa determinarsi un rischio
          di confusione per il pubblico che puo' consistere anche  in
          un rischio di associazione fra i due segni. 
              2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione
          come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome
          a dominio di un sito usato nell'attivita' economica o altro
          segno distintivo di un segno uguale o simile ad un  marchio
          registrato per prodotti o servizi  anche  non  affini,  che
          goda nello Stato di rinomanza  se  l'uso  del  segno  senza
          giusto motivo consente di  trarre  indebitamente  vantaggio
          dal carattere distintivo o dalla rinomanza  del  marchio  o
          reca pregiudizio agli stessi.»