Art. 14 (Modifiche all 'articolo 22 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 22, commi 1 e 2, del Codice, la parola: "aziendale" e' sostituita dalle seguenti: "di un sito usato nell'attivita' economica o altro segno distintivo".
Nota all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 22 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 22. (Unitarieta' dei segni distintivi). - 1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attivita' economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identita' o dell'affinita' tra l'attivita' di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attivita' economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.»