Art. 16
(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 30, comma 1, del Codice, dopo le parole: "ingannare
il pubblico" sono inserite le seguenti: "o quando comporti uno
sfruttamento indebito della reputazione della denominazione
protetta".
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 30 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 30(Tutela). - 1. Salva la disciplina della
concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in
materia e salvi i diritti di marchio anteriormente
acquisiti in buona fede, e' vietato, quando sia idoneo ad
ingannare il pubblico, o quando comporti uno sfruttamento
indebito della reputazione della denominazione protetta,
l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di
origine, nonche' l'uso di qualsiasi mezzo nella
designazione o presentazione di un prodotto che indichino o
suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una
localita' diversa dal vero luogo di origine, oppure che il
prodotto presenta le qualita' che sono proprie dei prodotti
che provengono da una localita' designata da un indicazione
geografica.
2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare
ai terzi l'uso nell'attivita' economica del proprio nome o
del nome del proprio dante causa nell'attivita' medesima,
salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il
pubblico.»