Art. 16 (Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 30, comma 1, del Codice, dopo le parole: "ingannare il pubblico" sono inserite le seguenti: "o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta".
Nota all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 30 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 30(Tutela). - 1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, e' vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonche' l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una localita' diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualita' che sono proprie dei prodotti che provengono da una localita' designata da un indicazione geografica. 2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attivita' economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attivita' medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.»