Art. 16 
 
(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 30, comma 1, del Codice, dopo le  parole:  "ingannare
il pubblico" sono  inserite  le  seguenti:  "o  quando  comporti  uno
sfruttamento   indebito   della   reputazione   della   denominazione
protetta". 
 
 
          Nota all'art. 16: 
              - Si riporta il testo dell'art. 30 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  30(Tutela).  -  1.  Salva  la  disciplina  della
          concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali  in
          materia  e  salvi  i  diritti  di   marchio   anteriormente
          acquisiti in buona fede, e' vietato, quando sia  idoneo  ad
          ingannare il pubblico, o quando comporti  uno  sfruttamento
          indebito della reputazione  della  denominazione  protetta,
          l'uso di indicazioni  geografiche  e  di  denominazioni  di
          origine,   nonche'   l'uso   di   qualsiasi   mezzo   nella
          designazione o presentazione di un prodotto che indichino o
          suggeriscano  che  il  prodotto  stesso  proviene  da   una
          localita' diversa dal vero luogo di origine, oppure che  il
          prodotto presenta le qualita' che sono proprie dei prodotti
          che provengono da una localita' designata da un indicazione
          geografica. 
              2. La tutela di cui al comma 1 non permette di  vietare
          ai terzi l'uso nell'attivita' economica del proprio nome  o
          del nome del proprio dante causa  nell'attivita'  medesima,
          salvo che tale nome sia  usato  in  modo  da  ingannare  il
          pubblico.»