Art. 17 (Modifiche alla rubrica dell'articolo 32 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 32 del Codice la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Novita'".
Nota all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 32 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 32 (Novita'). - 1. Un disegno o modello e' nuovo se nessun disegno o modello identico e' stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorita', anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.»