Art. 17 
 
(Modifiche alla rubrica dell'articolo 32 del decreto  legislativo  10
                        febbraio 2005, n. 30) 
 
1.  All'articolo  32  del  Codice  la  rubrica  e'  sostituita  dalla
seguente: "Novita'". 
 
 
          Nota all'art. 17: 
              - Si riporta il testo dell'art. 32 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 32 (Novita'). - 1. Un disegno o modello e'  nuovo
          se nessun disegno o modello  identico  e'  stato  divulgato
          anteriormente alla data di presentazione della  domanda  di
          registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la  priorita',
          anteriormente  alla  data  di  quest'ultima.  I  disegni  o
          modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche
          differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.»