Art. 17
(Modifiche alla rubrica dell'articolo 32 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30)
1. All'articolo 32 del Codice la rubrica e' sostituita dalla
seguente: "Novita'".
Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 32 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 32 (Novita'). - 1. Un disegno o modello e' nuovo
se nessun disegno o modello identico e' stato divulgato
anteriormente alla data di presentazione della domanda di
registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorita',
anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o
modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche
differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.»