Art. 18
(Inserimento dell'articolo 33 bis nel decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30)
1. Dopo l'articolo 33 del Codice e' inserito il seguente:
"Art. 33-bis
(Liceita')
1. Non puo' costituire oggetto di registrazione il disegno o modello
contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello
non puo' essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon
costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di
legge o amministrativa.
2. Non puo' costituire oggetto di registrazione il disegno o modello
che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi
elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la
protezione della proprieta' industriale, testo di Stoccolma del 14
luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di
segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto
articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello
Stato.".