Art. 18 
 
(Inserimento dell'articolo 33 bis nel decreto legislativo 10 febbraio
                            2005, n. 30) 
 
1. Dopo l'articolo 33 del Codice e' inserito il seguente: 
 
                            "Art. 33-bis 
 
                             (Liceita') 
 
1. Non puo' costituire oggetto di registrazione il disegno o  modello
contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello
non puo' essere considerato contrario all'ordine pubblico o  al  buon
costume per il solo fatto di essere vietato da  una  disposizione  di
legge o amministrativa. 
2. Non puo' costituire oggetto di registrazione il disegno o  modello
che  costituisce  utilizzazione  impropria  di  uno  degli   elementi
elencati nell'articolo 6-ter  della  Convenzione  di  Parigi  per  la
protezione della proprieta' industriale, testo di  Stoccolma  del  14
luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424,  ovvero  di
segni, emblemi e  stemmi  diversi  da  quelli  contemplati  da  detto
articolo e che rivestono  un  particolare  interesse  pubblico  nello
Stato.".