Art. 2 (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 2, comma 3, del Codice, la parola: "seminconduttori" e' sostituita dalla seguente: "semiconduttori".
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2, del citato d lgs. n.30/2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Costituzione ed acquisto dei diritti). - 1. I diritti di proprieta' industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprieta' industriale. 2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilita', le nuove varieta' vegetali. 3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori. 4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine. 5. L'attivita' amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e da' luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullita' e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.»