Art. 2
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 2, comma 3, del Codice, la parola: "seminconduttori"
e' sostituita dalla seguente: "semiconduttori".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2, del citato d lgs.
n.30/2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Costituzione ed acquisto dei diritti). - 1. I
diritti di proprieta' industriale si acquistano mediante
brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi
previsti dal presente codice. La brevettazione e la
registrazione danno luogo ai titoli di proprieta'
industriale.
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i
modelli di utilita', le nuove varieta' vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e
modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge,
i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le
informazioni aziendali riservate, le indicazioni
geografiche e le denominazioni di origine.
5. L'attivita' amministrativa di brevettazione e di
registrazione ha natura di accertamento costitutivo e da'
luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullita' e
decadenza sulla base delle norme contenute nel presente
codice.»