Art. 2 
 
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10  febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 2, comma 3, del Codice, la parola:  "seminconduttori"
e' sostituita dalla seguente: "semiconduttori". 
 
 
          Nota all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, del  citato  d  lgs.
          n.30/2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 2 (Costituzione ed acquisto dei diritti). - 1.  I
          diritti di proprieta' industriale  si  acquistano  mediante
          brevettazione, mediante registrazione o  negli  altri  modi
          previsti  dal  presente  codice.  La  brevettazione  e   la
          registrazione  danno  luogo   ai   titoli   di   proprieta'
          industriale. 
              2. Sono  oggetto  di  brevettazione  le  invenzioni,  i
          modelli di utilita', le nuove varieta' vegetali. 
              3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni  e
          modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori. 
              4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di  legge,
          i segni  distintivi  diversi  dal  marchio  registrato,  le
          informazioni   aziendali    riservate,    le    indicazioni
          geografiche e le denominazioni di origine. 
              5. L'attivita' amministrativa  di  brevettazione  e  di
          registrazione ha natura di accertamento costitutivo  e  da'
          luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullita' e
          decadenza sulla base delle  norme  contenute  nel  presente
          codice.»