Art. 20 
 
(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 36, comma 2, del Codice,  la  parola:  "finzione"  e'
sostituita dalla seguente: "funzione". 
 
 
          Nota all'art. 20: 
              - Si riporta il testo dell'art. 36 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  36  (Funzione  tecnica).  -   1.   Non   possono
          costituire oggetto di registrazione come disegni o  modelli
          quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto  che  sono
          determinate unicamente dalla funzione tecnica del  prodotto
          stesso. 
              2. Non possono formare  oggetto  di  registrazione  per
          disegno  o  modello  le  caratteristiche  dell'aspetto  del
          prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle
          loro esatte forme e dimensioni  per  potere  consentire  al
          prodotto in cui il disegno o modello e'  incorporato  o  al
          quale   e'   applicato   di   essere   unito   o   connesso
          meccanicamente  con  altro  prodotto,  ovvero   di   essere
          incorporato in esso oppure intorno o a contatto  con  esso,
          in modo che ciascun  prodotto  possa  svolgere  la  propria
          funzione.   Tuttavia   possono   costituire   oggetto    di
          registrazione  i  disegni  o  modelli  che   possiedono   i
          requisiti della novita' e del carattere individuale  quando
          hanno lo scopo di  consentire  l'unione  o  la  connessione
          multipla  di  prodotti  intercambiabili   in   un   sistema
          modulare.»