Art. 20 (Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 36, comma 2, del Codice, la parola: "finzione" e' sostituita dalla seguente: "funzione".
Nota all'art. 20: - Si riporta il testo dell'art. 36 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 36 (Funzione tecnica). - 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso. 2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o al quale e' applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novita' e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.»